28 novembre 2016

Riforma Costituzionale, la soppressione del CNEL

Di Chiara Hassemer
Dottorata di ricerca - Università di Roma "Tor Vergata"


Tra le modifiche che apporterà la riforma costituzionale, qualora l’esito del referendum dovesse essere positivo, si rileva, nell’ambito della riduzione dei costi, la soppressione del Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro (CNEL) ai sensi dell’articolo 28 del testo di legge costituzionale. Tale disposizione abroga l’articolo 99 della Costituzione che prevede il CNEL, organo di rilevanza costituzionale, ausiliario delle Camere e del Governo, titolare di poteri consultivi e del potere di iniziativa legislativa con particolare riferimento alle materie oggetto della legislazione in campo economico e sociale. L'istituzione del CNEL fu, infatti, determinata da una decisione dell'Assemblea costituente di escludere dalla composizione del Senato una rappresentanza della categorie professionali[1]. A tal fine, il CNEL è composto da esperti, esponenti qualificati della cultura economica, sociale e giuridica, e da rappresentanti delle categorie produttive in rappresentanza del lavoro dipendente, dei dirigenti e quadri pubblici e privati, del lavoro autonomo e delle imprese, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.
Attualmente la legge 30 dicembre 1986, n. 936, che ha sostituito ed abrogato la precedente disciplina della legge 5 gennaio 1957, n. 33, disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL. Ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 936/1986 presso il CNEL è inoltre istituito l'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, nonché una banca dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro, alla cui formazione ed aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono istituzionalmente rilevazioni sulle suddette materie.
Come precisato anche nella relazione di accompagnamento al progetto di riforma costituzionale si dispone la soppressione del CNEL in quanto tale organo, nel corso degli anni, ha prodotto un numero ridotto di iniziative parlamentari; in oltre cinquant'anni di attività il Consiglio ha elaborato 970 documenti di cui 14 disegni di legge. Inoltre, tale organo non risulta essere più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che ne avevano determinato l’istituzione.
            I limitati poteri attribuiti al CNEL, principalmente di tipo consultivo a carattere facoltativo, lo hanno reso un organo di modesta rilevanza istituzionale con una struttura di supporto superiore rispetto alle proprie funzioni. Lo stesso Parlamento, nel corso delle ultime legislature, ha approvato una serie di interventi di contenimento della spesa che hanno riguardato anche gli stanziamenti previsti per il CNEL (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111), nonché il trattamento economico dei suoi membri (articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). Con l’articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e poi con l’art. 23, commi 8-13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata stabilita una riduzione del numero dei suoi componenti: attualmente il CNEL è composto da 64 membri; fino al 2011 i membri erano 121.
L’articolo 41 del testo di legge costituzionale stabilisce l’immediata applicazione della abrogazione dell’articolo 99, così come delle disposizioni finali e transitorie che disciplinano i profili amministrativi della soppressione del CNEL (art. 40, comma 1). Tali disposizioni prevedono nello specifico che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare (come specificato nel corso dell’esame parlamentare) nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Infine, si prevede che all’atto dell’insediamento del commissario straordinario, decadano dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza. In sede attuativa andrà pertanto chiarita la titolarità nell’attribuzione di tali funzioni dopo la soppressione di tale organo.





[1] Come si rileva in G. Guzzetta - F. S. Marini, Lineamenti di diritto pubblico italiano ed europeo, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 259.