18 marzo 2024

Campagne elettorali: l'Agcom pubblica le FAQ sul divieto di comunicazione istituzionale

In questo documento pubblicato da Agcom sono fornite alcune risposte alle domande più frequenti sul divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale, previsto dall’articolo 9 della legge 28 del 2000, alla luce degli orientamenti dell’Autorità finora adottati. Lo scopo è di chiarire il significato e la portata di tale divieto, nonché le possibili sanzioni in caso di violazione.

Sul sito dell'Agcom viene chiarito, inoltre, che le indicazioni fornite nel documento non vincolano le valutazioni e le decisioni che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni potrà assumere in futuro in relazione a casi concreti e specifici.

Fonte: www.agcom.it

15 marzo 2024

Pa', proroga al 30 aprile del termine della rilevazione L. 104/92


Con un comunicato pubblicato sul sito PerlaPA, il Dipartimento della funzione pubblica ha reso noto che la scadenza dell’adempimento Rilevazione permessi ex l.104/92 è prorogata al 30 aprile 2024.

Le amministrazioni devono provvedere quindi per tempo alla comunicazione dei dati.

Inoltre, i Responsabili e gli Inseritori già registrati sul vecchio sistema devono effettuare una nuova registrazione poiché le vecchie utenze non sono state migrate.

14 marzo 2024

Garante Privacy: parere favorevole al Mit sugli autovelox

Il Garante della privacy ha pubblicato il parere allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sulle modalità di collocazione e uso degli autovelox.

Come richiesto dal Garante, le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale di contestazione della violazione. La documentazione fotografica o video dovrà essere  infatti messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.

Nel rispetto della privacy degli automobilisti viene consentito anche l’impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, ma solo se provvisti di una funzione che oscura automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo. I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione. Nel decreto vengono, infine, definiti i tempi di conservazione delle immagini e dei video raccolti da parte degli organi di polizia stradale competenti ad erogare le sanzioni. Queste sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI del Nuovo codice della strada.

Fonte: Garante Privacy

Consiglio dei ministri: le novità della riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa. Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore”, riaffidarlo ad AdER. Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito. L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024.

Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

Si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Fonte: Consiglio dei Ministri

13 marzo 2024

Fiscalizzazione dell'abuso edilizio, decorrenza e quantificazione

Ai sensi dell’art. 99 del codice del processo amministrativo, l’Adunanza plenaria ha affermato i seguenti principi:

a) con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;

b) ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla individuazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della l. n. 392 del 1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione (1).

(1) Principi analoghi sono stati fissati dall’Adunanza plenaria nelle sentenze nn. 1 e 2 del 2024.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it