9 febbraio 2026

Congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia: le indicazioni di Anac

L'Anac ha fornito nuove indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 nel caso di appalti pubblici di lavori nel settore edile.
La verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera nel settore edile è un adempimento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori di qualsiasi importo. 
Il documento che attesta la congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia è il “Durc di congruità” ed è stato introdotto con il decreto ministeriale n. 143/2021, con lo scopo di garantire il rispetto dei contratti collettivi, il contrasto al lavoro irregolare e il conseguente fenomeno di dumping contrattuale.

Il controllo di congruità viene effettuato dalla Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio, attraverso un sistema articolato in fasi:
1. L’impresa principale fornisce i dati del cantiere alla Cassa Edile con la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) comunicando, attraverso il portale “Edilconnect” della CNCE, il valore complessivo dell’opera, il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie;
2. il medesimo portale consente di richiedere la certificazione di congruità che viene rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza del committente o dell’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori; 
3. la Cassa Edile/Edilcassa, tenuto conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale, confronta il costo del lavoro dichiarato e le percentuali minime previste per i lavori edili, riportate nella tabella allegata all’Accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile e se il costo della manodopera è congruo rilascia il c.d. DURC di congruità. 

La Cassa Edile può, quindi, riscontrare la richiesta di attestazione di congruità: a) con esito positivo della verifica e conseguente rilascio dell’attestato di congruità; b) con esito negativo della verifica in quanto è stato riscontrato uno scostamento rispetto alle percentuali minime previste.
Più specificatamente, se la differenza rispetto ai valori minimi richiesti è inferiore o pari al 5%, l’attestazione di congruità può essere comunque rilasciata, previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la discrepanza. 

Nel caso in cui, invece, lo scostamento dalle percentuali minime supera il 5%, l’impresa ha 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, versando il costo della manodopera mancante. Nel caso di mancata regolarizzazione nei termini, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non potrà ricevere il saldo finale dei lavori. 
Le disposizioni normative richiamate non prevedono alcuna deroga, né in ordine ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità, né riguardo al momento temporale in cui lo stesso può essere richiesto.

La norma appare, infatti, sufficientemente chiara nel prevedere che tale richiesta possa essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’appaltatore, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Pertanto, anche nel caso in cui la stazione appaltante provveda al pagamento diretto del subappaltatore, l’amministrazione sarà tenuta comunque a richiedere all’appaltatore principale l’attestazione riguardante la congruità dell’incidenza della manodopera. E’ onere dell’appaltatore inserire tutti i dati di cantiere nel portale “Edilconnect” messo a disposizione dalle Casse Edili e, pertanto, ne consegue che è il medesimo soggetto ad essere legittimato riguardo la richiesta di rilascio del Durc di congruità.

Fonte: Anac

Carta d'identità cartacea: stop all'utilizzo dal 3 agosto 2026

La Circolare DAIT n. 76 del 13 ottobre 2025 del Ministero dell'Interno stabilisce che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità cartacee cesseranno di avere validità, sia per l'espatrio che sul territorio nazionale. Le vecchie carte andranno sostituite con la Carta d'Identità Elettronica (CIE), in linea con il regolamento UE 1157/2019. 
Ecco i punti chiave della circolare:
- Scadenza definitiva. Tutte le carte d'identità cartacee, anche quelle con scadenza riportata successiva, non saranno più valide dal 3 agosto 2026.
- Motivazione: Le carte cartacee non soddisfano i requisiti di sicurezza europei (assenza di Machine Readable Zone - MRZ), recepiti per conformarsi al Regolamento UE 1157/2019.

-Obbligo di CIE: Si rende necessario il passaggio al formato elettronico (CIE).

-Eccezioni: Il rilascio della carta d'identità cartacea resta limitato ai soli casi previsti dalla circolare n. 8/2017 (es. urgenze documentate, casi di salute, o impossibilità tecnica), ma anch'esse scadranno comunque il 3 agosto 2026. 

È consigliato per i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo di procedere al rinnovo con la modalità elettronica nei mesi precedenti la scadenza citata. 

Fonte: Dait

5 febbraio 2026

Enti locali, novità sulla rendicontazione dei proventi delle multe 2025

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare DAIT n. 11/2026 che contiene le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della Strada per l’anno 2025.

Per il 2025, la scadenza è fissata al 1° giugno 2026. 
La trasmissione deve essere effettuata attraverso la piattaforma TBEL della Direzione Centrale per la Finanza Locale.

Nella circolare viene ricordato anche l’obbligo di pubblicare la relazione sui proventi sul sito istituzionale dell’ente entro 30 giorni dalla trasmissione, anche se i proventi sono pari a zero.

2 febbraio 2026

Anac, sponsorizzazioni: gli accordi vanno formalizzati. Obbligatoria la tracciabilità finanziaria

Gli accordi di sponsorizzazione devono essere formalizzati, determinando le prestazioni, la ripartizione dei compiti e degli oneri economici tra parte pubblica e parte privata. La mancata sottoscrizione di un valido atto scritto relativo all’attività di co-organizzazione non è sanabile con una successiva sottoscrizione di Convenzione.

Così si è espressa Anac con Atto a firma del Presidente, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 21 gennaio 2026, riguardante un importante comune capoluogo delle Marche.

All'Autorità Nazionale Anticorruzione è pervenuto un esposto con il quale si rilevava che il Comune avrebbe avuto, nell’organizzazione dell’evento di un Premio, una condotta poco trasparente assumendo una posizione di intermediario tra il privato offerente - a cui era preclusa la possibilità di versare contributi ad associazioni non riconosciute – e l’organizzatore dell’evento (associazione non riconosciuta senza scopi di lucro) – in quanto, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico diretto alla ricerca dello sponsor per la manifestazione del Premio, l’associazione avrebbe potuto ricevere il contributo della banca.

Anac ha inoltre rilevato “omessa osservanza della forma scritta relativamente all’accordo sotteso all’attività di co-organizzazione dell’evento; mancata osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari”.
Per i futuri affidamenti l'Autorità ha invitato il Comune a tener conto di quanto rilevato nel provvedimento conclusivo, richiamando al rigoroso rispetto della normativa di settore nonché della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Fonte: Anac

29 gennaio 2026

Viminale: le istruzioni per Comuni e uffici elettorali in vista del referendum e suppletive di marzo

 

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha emanato la circolare n. 7/2026, che riepiloga gli adempimenti preparatori di competenza delle amministrazioni per le consultazioni elettorali e referendarie in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Le votazioni riguarderanno il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare, oltre alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali di Rovigo e Selvazzano Dentro.

Buona parte della circolare è dedicata al voto domiciliare per gli elettori con gravi disabilità, che potranno presentare domanda al Comune tra il 10 febbraio e il 2 marzo 2026, corredata da certificazione sanitaria e copia della tessera elettorale. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio nazionale per il referendum e, per le suppletive, all’interno dei collegi interessati.

Tra le novità operative figura la possibilità di sottoscrizione digitale delle candidature per gli elettori impossibilitati a firmare in modo autografo a causa di gravi impedimenti fisici o ammessi al voto domiciliare. Viene ribadita, inoltre, l’inapplicabilità delle norme di semplificazione amministrativa al procedimento elettorale.

Particolare attenzione è riservata alle misure a tutela degli elettori con disabilità, dai servizi di trasporto dedicati all’accessibilità delle sezioni, fino all’assistenza al voto e al rilascio gratuito delle certificazioni mediche necessarie. L’obiettivo, sottolinea il Viminale, è garantire il pieno esercizio del diritto di voto e il corretto svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie.

Per approfondire leggi la nota del DAIT