11 dicembre 2024

Anac: raccolta e trasporto rifiuti, le proroghe reiterate sono incompatibili con l’ordinamento

La gestione in proroga per oltre due anni del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è in contrasto con la normativa di settore, i principi comunitari e diversi orientamenti della giurisprudenza e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Lo ha ribadito Anac con un atto approvato dal Consiglio il 28 novembre 2024, a conclusione di un procedimento di vigilanza su un importante Comune calabrese, avviato a seguito di un esposto. 

Il controllo dell’Autorità riguarda in particolare due affidamenti, non sostenuti “da motivazioni valide e ragionevoli circa la necessità di far fronte a circostanze oggettive di estrema urgenza, circostanze imprevedibili e ad eventi oggettivamente estranei all’amministrazione”; e “disposti senza il rispetto” di modalità “che avrebbero garantito la concorrenza”. Nella fase di confronto con l’Anac, questi affidamenti sono stati spiegati con la necessità di continuare a garantire un servizio essenziale mentre non era più possibile indire una gara in autonomia. 

Ciò a causa della nuova organizzazione del sistema dei rifiuti predisposta a livello regionale, che implicava la necessità di attendere l’individuazione di un gestore unico. Prima della scadenza dell’ultimo affidamento, era stata poi indetta una nuova gara, annullata però in autotutela da parte del Comune, cosicché ad oggi è sempre la stessa società che continua a gestire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, in regime di proroga tecnica.

Dagli approfondimenti svolti, l’Autorità ha però potuto concludere che, nel caso concreto, le esigenze evidenziate “non hanno rappresentano sempre un evento eccezionale ed imprevedibile”. Infatti, “il secondo affidamento tramite negoziata non è motivato da una situazione di emergenza dato che, già prima della sua disposizione, erano chiare le problematiche ed i ritardi legati alla nuova organizzazione del sistema rifiuti”. 
La stessa conclusione, spiega l’Anac nella nota, vale per la proroga tecnica: “La stessa, al pari dell’affidamento precedente, deve considerarsi non conforme a legge sia perché si ricollega ad un affidamento già di per sé illegittimo sia perché, ad oggi, i ritardi nella gestione della gara sono imputabili all’amministrazione che ha errato nella predisposizione degli atti di gara”. Inoltre, entrambe le volte in cui il Comune ha proceduto tramite procedura negoziata senza bando ha disatteso l’applicazione della disposizione che mira a “garantire il rispetto dei principi di concorrenza attraverso la selezione di almeno cinque operatori economici, anche nel caso di procedura d’urgenza”.

Richiamando la giurisprudenza sul punto, la nota ricorda che la proroga di un appalto, "per essere compatibile con il diritto eurounitario e con le esigenze ad essa sottesa, deve effettivamente rappresentare un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d'interpretazione estensiva”. La scelta dell’amministrazione deve comunque “rispondere ad eccezionali ragioni oggettive estranee all'amministrazione, in alcun caso imputabili alle amministrazioni”. 

L’Autorità è intervenuta anche su altri aspetti relativi all’esecuzione del servizio, riscontrando alcune carenze da parte del Comune, al quale viene chiesto di “interrompere la gestione in proroga del servizio e di adottare quanto prima atti e provvedimenti volti a prevenire, nella futura gara, il ripetersi delle illegittimità e delle irregolarità riscontrare nella fase esecutiva”.


Fonte: Anac

5 dicembre 2024

Anac, centrali di committenza: risorse adeguate e organizzazione efficace per soddisfare esigenze P.A.

Per svolgere adeguatamente la funzionalità di soggetto aggregatore, e di centrale unica di committenza in modo stabile e con una struttura all’altezza, una Città metropolitana deve adottare tutte le misure necessarie per disporre di risorse adeguate e di un’organizzazione efficace di risorse umane e strumentali. 
L’ente, in concreto, deve attrezzarsi per svolgere forme efficienti di programmazione degli acquisiti e di raccolta delle esigenze relative alle categorie merceologiche, tarando in maniera ottimale il fabbisogno anche nella fase preliminare di progettazione di future gare aggregate. 

Lo specifica la delibera n. 438 del 30 settembre 2024, approvata dal Consiglio di Anac, sugli esiti di una vigilanza svolta sulla Città metropolitana di Catania, incentrata proprio sulla capacità di programmazione e predisposizione di procedure di aggiudicazione centralizzate, in relazione alle esigenze e ai fabbisogni degli enti territoriali.

Alla luce degli approfondimenti svolti, la Delibera conclude che “ad oggi, pur essendo iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori dal 2015, la Città metropolitana non ha ancora definito un sistema strutturato per l’acquisizione delle esigenze degli enti della Regione, che consenta di effettuare acquisti per le categorie merceologiche” per le quali è prescritto l’intervento dei soggetti aggregatori (fatta eccezione per quelle in ambito sanitario). Inoltre, “sebbene siano pervenute diverse richieste di supporto da parte di enti non dotati di strumenti informatici e sprovvisti della necessaria qualificazione, la Città metropolitana di Catania non svolge ancora la funzione di centrale di committenza, intesa come supporto nell’espletamento delle gare, su delega dell’ente istante”. 

La Delibera evidenzia, quindi, che nelle procedure di gara finalizzate alla stipula di convenzioni e accordi quadro occorre una considerazione attenta del fabbisogno, tramite una “effettiva valutazione preventiva delle esigenze degli enti potenzialmente coinvolti”, considerando i “concreti obiettivi di razionalizzazione della spesa” che intende perseguire la normativa sull’aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.  

Leggi la Delibera Anac

MASE: fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha informato, con un comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2024, che il 28 ottobre 2024 è stato emanato il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, relativo all’integrazione di specifiche tariffe per le misure di incentivazione previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2024 Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.
Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nella sezione dedicata alla normativa di settore, al link seguente:


Fonte: Gazzetta Ufficiale

4 dicembre 2024

Arera: dal 1° gennaio rafforzate le garanzie per i consumatori

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha informato, con un comunicato stampa, che dal 1° gennaio 2025 entreranno in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.

Lo stabilisce la delibera 395/2024/R/com di ARERA, presentata nei giorni scorsi alle associazioni dei consumatori nell’ambito del Tavolo di confronto sul superamento delle tutele di prezzo.

La delibera implementa – si legge nella nota – le modifiche al Codice del Consumo disposte dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali e armonizza altresì la disciplina in materia di offerte PLACET e di servizio di tutela della vulnerabilità.

Tra le novità più rilevanti recepite vi è l’obbligo in capo al venditore nel caso di contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza di fornire ai clienti domestici, se disponibili, le informazioni sui mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole1, in grado di riportare data e ora della comunicazione.

Per i contratti via telefono, inoltre, sarà necessario che, ai fini della validità del consenso per la stipula del contratto, il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile.

Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore (“porta a porta”) presso l’abitazione di un cliente domestico oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.

Un’importante modifica riguarda anche le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi.
Queste dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno avere contenuto vincolato alle specifiche previsioni regolatorie ed essere separate da comunicazioni di altra natura, quali ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali. Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale comporti una riduzione dei corrispettivi determinati dal venditore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore deve corrispondere un indennizzo automatico al cliente finale.

È stata inoltre confermata, anche ai fini del rispetto delle tempistiche di preavviso per le comunicazioni delle modifiche contrattuali disciplinate dall’Autorità, l’applicazione degli articoli 1334 e 1335 del Codice civile che, da un lato, correlano la produzione degli effetti giuridici degli atti unilaterali al momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario e, dall’altro lato, presumono che il destinatario abbia avuto conoscenza dell’atto nel momento in cui lo stesso atto sia pervenuto al suo indirizzo.
Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, grava sul venditore l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti.

Infine a tutela del consumatore ribadita la responsabilità dei venditori per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta commerciale e dei diritti dei clienti anche con riferimento ai servizi telemarketing e teleselling affidati a terzi, indipendentemente dalla tecnologia o dalle modalità organizzative adottate per promuovere e concludere i contratti.

Consulta la delibera 395/2024/R/com pubblicata sul sito www.arera.it.

Fonte: ARERA

3 dicembre 2024

Sport di tutti: online le graduatorie 2024

Sono online le graduatorie relative al bando “Sport di tutti” edizione 2024.

Questi i relativi link per la loro consultazione:




Fonte: Dipartimento per lo Sport