Lo ha ribadito Anac con un atto approvato dal Consiglio il 28 novembre 2024, a conclusione di un procedimento di vigilanza su un importante Comune calabrese, avviato a seguito di un esposto.
Il controllo dell’Autorità riguarda in particolare due affidamenti, non sostenuti “da motivazioni valide e ragionevoli circa la necessità di far fronte a circostanze oggettive di estrema urgenza, circostanze imprevedibili e ad eventi oggettivamente estranei all’amministrazione”; e “disposti senza il rispetto” di modalità “che avrebbero garantito la concorrenza”. Nella fase di confronto con l’Anac, questi affidamenti sono stati spiegati con la necessità di continuare a garantire un servizio essenziale mentre non era più possibile indire una gara in autonomia.
Ciò a causa della nuova organizzazione del sistema dei rifiuti predisposta a livello regionale, che implicava la necessità di attendere l’individuazione di un gestore unico. Prima della scadenza dell’ultimo affidamento, era stata poi indetta una nuova gara, annullata però in autotutela da parte del Comune, cosicché ad oggi è sempre la stessa società che continua a gestire il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, in regime di proroga tecnica.
Dagli approfondimenti svolti, l’Autorità ha però potuto concludere che, nel caso concreto, le esigenze evidenziate “non hanno rappresentano sempre un evento eccezionale ed imprevedibile”. Infatti, “il secondo affidamento tramite negoziata non è motivato da una situazione di emergenza dato che, già prima della sua disposizione, erano chiare le problematiche ed i ritardi legati alla nuova organizzazione del sistema rifiuti”.
La stessa conclusione, spiega l’Anac nella nota, vale per la proroga tecnica: “La stessa, al pari dell’affidamento precedente, deve considerarsi non conforme a legge sia perché si ricollega ad un affidamento già di per sé illegittimo sia perché, ad oggi, i ritardi nella gestione della gara sono imputabili all’amministrazione che ha errato nella predisposizione degli atti di gara”. Inoltre, entrambe le volte in cui il Comune ha proceduto tramite procedura negoziata senza bando ha disatteso l’applicazione della disposizione che mira a “garantire il rispetto dei principi di concorrenza attraverso la selezione di almeno cinque operatori economici, anche nel caso di procedura d’urgenza”.
Richiamando la giurisprudenza sul punto, la nota ricorda che la proroga di un appalto, "per essere compatibile con il diritto eurounitario e con le esigenze ad essa sottesa, deve effettivamente rappresentare un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d'interpretazione estensiva”. La scelta dell’amministrazione deve comunque “rispondere ad eccezionali ragioni oggettive estranee all'amministrazione, in alcun caso imputabili alle amministrazioni”.
L’Autorità è intervenuta anche su altri aspetti relativi all’esecuzione del servizio, riscontrando alcune carenze da parte del Comune, al quale viene chiesto di “interrompere la gestione in proroga del servizio e di adottare quanto prima atti e provvedimenti volti a prevenire, nella futura gara, il ripetersi delle illegittimità e delle irregolarità riscontrare nella fase esecutiva”.
Fonte: Anac