12 febbraio 2026

Referendum costituzionale, il quesito e le regole per la campagna elettorale

 

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con la circolare n. 14 dell’11 febbraio 2026, ha fornito una serie di indicazioni operative in vista delle consultazioni elettorali e referendarie in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale riguarda le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, insieme alle elezioni suppletive della Camera nei collegi uninominali 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro (VIII Circoscrizione Veneto 2).

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione ha dichiarato legittima la richiesta di riformulazione del quesito. Con successivo decreto del 7 febbraio è stato precisato il testo definitivo sottoposto agli elettori, che chiede l’approvazione della revisione di diversi articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110) in materia di ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare.

La Direzione centrale per i Servizi elettorali ha quindi predisposto un nuovo manifesto di convocazione dei comizi referendari, che sostituisce il precedente e dovrà essere affisso nei seggi e pubblicato negli albi pretori online dei Comuni. Analoga procedura è prevista per la convocazione delle Commissioni elettorali comunali.

La circolare elenca dettagliatamente i partiti e gruppi presenti al Senato, alla Camera e al Parlamento europeo, nonché i delegati parlamentari e i cittadini promotori che hanno sostenuto la richiesta referendaria, sia attraverso iniziativa parlamentare sia mediante la raccolta di oltre 500 mila firme.

Dal 20 febbraio sarà avviata ufficialmente la campagna elettorale. Data in cui scatteranno i divieti previsti dalla legge: stop al lancio di volantini in luoghi pubblici, alla propaganda luminosa fissa o mobile e via libera alle riunioni elettorali senza obbligo di preavviso al Questore. L’uso di altoparlanti su mezzi mobili sarà consentito solo previa autorizzazione del sindaco o del prefetto, a seconda dei casi.

Dal 7 marzo e fino alla chiusura dei seggi sarà vietata la diffusione di sondaggi demoscopici sugli orientamenti di voto. Nelle giornate del 21, 22 e 23 marzo sarà inoltre in vigore il divieto generale di propaganda, con il consueto stop a comizi, nuove affissioni e qualsiasi forma di propaganda entro 200 metri dai seggi.

Nella circolare diffusa dal DAIT sono invitati Prefetture, Comuni, autorità di pubblica sicurezza e organi di informazione a garantire la massima diffusione delle disposizioni, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle consultazioni di marzo.

Fonte: DAIT

11 febbraio 2026

Lavori Socialmente Utili, contributo 2026: al via le domande per i piccoli Comuni


I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ammessi al finanziamento per la stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili, ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lett. f) ed f-bis) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296​Apre in una nuova scheda, posso​no presentare istanza di erogazione del contributo per questa annualità - entro il 30 aprile 2026 - utilizzando il modello scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La domanda dovrà essere compilata sulla base delle indicazioni contenute all’interno della Guida, anch’essa scaricabile dal sito, e trasmessa unicamente in formato elettronico.

Leggi la Guida disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

9 febbraio 2026

Congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia: le indicazioni di Anac

L'Anac ha fornito nuove indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione del decreto ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 nel caso di appalti pubblici di lavori nel settore edile.
La verifica di congruità dell’incidenza dei costi della manodopera nel settore edile è un adempimento obbligatorio per gli appalti pubblici di lavori di qualsiasi importo. 
Il documento che attesta la congruità dell’incidenza della manodopera in edilizia è il “Durc di congruità” ed è stato introdotto con il decreto ministeriale n. 143/2021, con lo scopo di garantire il rispetto dei contratti collettivi, il contrasto al lavoro irregolare e il conseguente fenomeno di dumping contrattuale.

Il controllo di congruità viene effettuato dalla Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio, attraverso un sistema articolato in fasi:
1. L’impresa principale fornisce i dati del cantiere alla Cassa Edile con la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) comunicando, attraverso il portale “Edilconnect” della CNCE, il valore complessivo dell’opera, il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, la committenza, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie;
2. il medesimo portale consente di richiedere la certificazione di congruità che viene rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza del committente o dell’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori; 
3. la Cassa Edile/Edilcassa, tenuto conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale, confronta il costo del lavoro dichiarato e le percentuali minime previste per i lavori edili, riportate nella tabella allegata all’Accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile e se il costo della manodopera è congruo rilascia il c.d. DURC di congruità. 

La Cassa Edile può, quindi, riscontrare la richiesta di attestazione di congruità: a) con esito positivo della verifica e conseguente rilascio dell’attestato di congruità; b) con esito negativo della verifica in quanto è stato riscontrato uno scostamento rispetto alle percentuali minime previste.
Più specificatamente, se la differenza rispetto ai valori minimi richiesti è inferiore o pari al 5%, l’attestazione di congruità può essere comunque rilasciata, previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la discrepanza. 

Nel caso in cui, invece, lo scostamento dalle percentuali minime supera il 5%, l’impresa ha 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, versando il costo della manodopera mancante. Nel caso di mancata regolarizzazione nei termini, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non potrà ricevere il saldo finale dei lavori. 
Le disposizioni normative richiamate non prevedono alcuna deroga, né in ordine ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità, né riguardo al momento temporale in cui lo stesso può essere richiesto.

La norma appare, infatti, sufficientemente chiara nel prevedere che tale richiesta possa essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’appaltatore, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Pertanto, anche nel caso in cui la stazione appaltante provveda al pagamento diretto del subappaltatore, l’amministrazione sarà tenuta comunque a richiedere all’appaltatore principale l’attestazione riguardante la congruità dell’incidenza della manodopera. E’ onere dell’appaltatore inserire tutti i dati di cantiere nel portale “Edilconnect” messo a disposizione dalle Casse Edili e, pertanto, ne consegue che è il medesimo soggetto ad essere legittimato riguardo la richiesta di rilascio del Durc di congruità.

Fonte: Anac

Carta d'identità cartacea: stop all'utilizzo dal 3 agosto 2026

La Circolare DAIT n. 76 del 13 ottobre 2025 del Ministero dell'Interno stabilisce che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità cartacee cesseranno di avere validità, sia per l'espatrio che sul territorio nazionale. Le vecchie carte andranno sostituite con la Carta d'Identità Elettronica (CIE), in linea con il regolamento UE 1157/2019. 
Ecco i punti chiave della circolare:
- Scadenza definitiva. Tutte le carte d'identità cartacee, anche quelle con scadenza riportata successiva, non saranno più valide dal 3 agosto 2026.
- Motivazione: Le carte cartacee non soddisfano i requisiti di sicurezza europei (assenza di Machine Readable Zone - MRZ), recepiti per conformarsi al Regolamento UE 1157/2019.

-Obbligo di CIE: Si rende necessario il passaggio al formato elettronico (CIE).

-Eccezioni: Il rilascio della carta d'identità cartacea resta limitato ai soli casi previsti dalla circolare n. 8/2017 (es. urgenze documentate, casi di salute, o impossibilità tecnica), ma anch'esse scadranno comunque il 3 agosto 2026. 

È consigliato per i cittadini ancora in possesso del documento cartaceo di procedere al rinnovo con la modalità elettronica nei mesi precedenti la scadenza citata. 

Fonte: Dait

5 febbraio 2026

Enti locali, novità sulla rendicontazione dei proventi delle multe 2025

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare DAIT n. 11/2026 che contiene le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi derivanti dalle violazioni del Codice della Strada per l’anno 2025.

Per il 2025, la scadenza è fissata al 1° giugno 2026. 
La trasmissione deve essere effettuata attraverso la piattaforma TBEL della Direzione Centrale per la Finanza Locale.

Nella circolare viene ricordato anche l’obbligo di pubblicare la relazione sui proventi sul sito istituzionale dell’ente entro 30 giorni dalla trasmissione, anche se i proventi sono pari a zero.