Con parere di precontenzioso n.161, approvato dal Consiglio dell’Autorità del 6 maggio 2026, Anac ha chiarito che è legittimo variare o modificare le giustificazioni rese in sede di offerte sui costi della manodopera a condizione che non si determini una modifica dell’offerta originariamente formulata.
“E’ accoglibile – scrive Anac nel parere
approvato – una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo
finalizzate a rimediare originari e comprovati errori di calcolo, sempre che
resti ferma l’entità iniziale dell’offerta economica nel rispetto del principio
dell’immodificabilità. E’ possibile, pertanto, apportare modifiche alle
giustificazioni relative all’offerta economica, inclusi aggiustamenti e
compensazioni tra voci di costo, purché l’offerta rimanga affidabile per
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto e che le modifiche, non portino a
un’offerta completamente diversa da quella presentata inizialmente”.
Il principio di immodificabilità dell’offerta
economica non riguarda infatti le giustificazioni economiche dell’offerta le
quali possono essere variate: in altre parole, un concorrente può apportare
modifiche alle spiegazioni relative alla composizione delle voci di costo
dell’offerta, ma l’importo complessivo dell’offerta non può essere alterato. Le
modifiche non possono essere, pertanto, considerate ammissibili se intaccano il
principio dell’intangibilità sostanziale dell’offerta (economica, ma anche tecnica).
Nel caso concreto, riguardante un appalto integrato
per lavori di manutenzione straordinaria di un immobile dell’Università degli
Studi di Napoli, il costo complessivo della manodopera non risulta essere stato
alterato, rimanendo sempre il medesimo. La rimodulazione del monte ore è
apparsa coerente con la durata dell’appalto di 360 giorni. Anche dal punto di
vista operativo, la composizione delle squadre di lavoro (coordinate dal
capocantiere e composte dalle varie figure di operaio) è risultata coerente con
l’offerta originaria anche nella nuova relazione giustificativa.
Pertanto, afferma Anac, non vi è stata
illegittima alterazione del costo della manodopera, sia dal punto di vista
economico, che tecnico. L’intangibilità dell’offerta, infatti, era stata posta
come la principale condizione per il rinnovo procedimentale effettuato dalla
stazione appaltante sulla base della delibera de qua, la cui attuazione,
pertanto, anche da questo punto di vista risulta priva di criticità, quanto
meno alla luce dei rilievi formulati dall’istante.
Leggi il Parere di precontenzioso n. 161 del 6 maggio
2026

