7 dicembre 2023

Salva la tua lingua locale: premiati vincitori e finalisti dell'XI edizione

Dizionari, composizioni musicali, testi teatrali, tesi di laurea, racconti, poesie: è ampia e variegata, come da tradizione, la vetrina sull'universo dei dialetti offerta dal premio letterario nazionale "Salva la tua lingua locale". Fra le opere premiate stamattina, nell'undicesima edizione del concorso: composizioni che raccontano leggende, spaccati di vita quotidiana, storie d'amore, temi della solitudine e della vecchiaia e anche due classici: "Il piccolo principe" in dialetto maceratese e "Le avventure di Pinocchio" in vernacolo brindisino; menzioni speciali per i telegiornali in lingua sarda trasmessi da Tg Sardegna 1 e Super Tv Aristanis; premio speciale della Giuria, inoltre, a Nando Citarella, polistrumentista e studioso di tradizioni popolari. La cerimonia si è tenuta nella sala della Protomoteca del Campidoglio.

IL CONCORSO.
Sono complessivamente 354 gli autori ad aver preso parte a questa edizione del premio istituito dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e da Autonomie Locali Italiane-Lazio (ALI), con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, dell’ong Eip – Scuola Strumento di Pace. Otto le sezioni, tutte a tema libero, di cui sono stati assegnati i riconoscimenti: "Poesia" (edita ed inedita), "Prosa" (edita ed inedita), "Teatro inedito" e "Fumetto edito", "Musica" e il premio ”Tullio De Mauro” intitolato all’illustre e compianto linguista (già presidente onorario di “Salva la tua lingua locale”) e dedicato a lavori scientifici editi o inediti (saggi, tesi di laurea, studi su dialetti e/o lingue locali e dizionari).

I VINCITORI. Tullio De Mauro. Primo posto: Gelsomino Molent e Ugo Perissinotto con il “Dizionario Concordiese seconda edizione” (Tipografia Sagittaria, Concordia Sagittaria ( Venezia) 2021) e Giancarlo Porcu con il saggio “Un ribelle nell’ombra. Vita e opera di Pasquale Dessanai” (Il Maestrale, Nuoro, 2023). Poesia Edita: Ombretta Ciurnelli, "Lippe lappe. Cento quartine in lingua perugina" Edizioni Era Nuova APS, Perugia, 2023. Prosa edita: Vito Domenico Bergamo, "Li Cunti de lu Barone", Autoproduzione. Poesia inedita: Giacomo Vit (friulano occidentale). Prosa inedita: Pierina Gallina, "Il cocal e la çore" (Friulano) Teatro inedito: Basilio Antonio Arona (dialetto di Troina – EN), "I ziti sinni fuiru". Musica: Claudio Mazzer (friulano), "Vosarìes". Fumetto edito: Aldo Mereu, La Crôs di Vuardi, Edito da Proloco Forgaria nel Friuli.

LE DICHIARAZIONI. Per il presidente dell'Unpli, Antonino La Spina: "Le lingue locali e i dialetti, tesori preziosi custoditi nei cuori delle comunità, rappresentano un ricco patrimonio culturale da valorizzare e salvaguardare. Ogni parola, ogni espressione tramandata di generazione in generazione, contribuisce a creare l'identità di un territorio, a intrecciare le storie di chi vi abita, a trasmettere emozioni che solo attraverso quelle sfumature linguistiche possono essere appieno comprese. Con l’undicesima edizione del premio letterario nazionale, dedicato ai dialetti, “Salva la tua lingua locale”, l’Unpli rilancia l’azione di salvaguardia e valorizzazione di questi patrimoni culturali". Luca Abbruzzetti, presidente di ALI Lazio, evidenzia che: "leggere e ascoltare le opere in dialetto e in lingua locale ci fa riflettere sull'unicità dei nostri territori, con le proprie tradizioni e il proprio bagaglio culturale. Impegno delle istituzioni locali è di non disperdere questa ricchezza in un mondo che vive continui processi di trasformazione sociale, ma preservarla per far sì che questa specificità sia patrimonio comune". Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, Miguel Gotor (assessore alla Cultura del Comune di Roma), Maurizio Varriano (presidente Parco Letterario e del Paesaggio Francesco Jovine) Vincenzo Santoro (responsabile dipartimento Cultura e Turismo dell'Anci) e Bruno Manzi, capo di gabinetto Città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso della mattinata, inoltre, è stato dedicato un commosso ricordo a Luigi Manzi, tra gli ideatori del premio, recentemente scomparso. L'evento è stato condotto da Adriana Volpe con l'intervento dell'attore e conduttore di "Uno Mattina in Famiglia" (Rai 1), Beppe Convertini. "Salva la tua lingua locale" ha ricevuto i patrocini del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

ULTERIORI INFO SUL PREMIO. Nel corso delle edizioni sono, complessivamente, oltre 3500 gli autori ad aver partecipato e oltre 4600 le opere esaminate dalle varie giurie; il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare scrittori, poeti e autori che si esprimono in dialetto ed in piena armonia con le direttive dell’UNESCO presso cui Unpli è accreditata dal 2012, nell’ambito della Convenzione per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali. Presidente onorario di “Salva la tua lingua locale” è Giovanni Solimine, già professore ordinario di "Biblioteconomia" e di "Libro, Editoria, Lettura" presso l‘Università degli studi di Roma La Sapienza, e anche presidente della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega.

L’antologia. Come ogni anno, gli elaborati dei vincitori e dei finalisti delle singole categorie sono raccolti in un’apposita antologia disponibile in formato cartaceo e digitale nel portale salvalatualingualocale.it

L’archivio digitale. Sin dalla prima edizione, i contributi di “Salva la tua lingua locale” sono registrati ed entrano a far parte del canale “Memoria Immateriale”, il canale YouTube che rappresenta l’inventario on line delle tradizioni italiane: un archivio prezioso, unico nel suo genere, fortemente voluto e continuamente implementato dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. Nel corso dei dieci anni dall’attivazione “Memoria immateriale” ha raccolto quasi duemila video e interviste sui temi della Convenzione UNESCO del 2003 (saperi, tradizioni, artigianato, oralità, riti, conoscenze, pratiche sociali, ecc.), con oltre 3 milioni di visualizzazioni, registrate in Italia e all’estero. Disponibile anche l’archivio sonoro del Premio che accoglie le registrazioni audio inviate dai concorrenti delle sezioni di Poesia Inedita e Prosa Inedita, oltre 200 i contributi disponibili. 

Le giurie. 
Giuria Generale: Salvatore Trovato (Presidente), Luigi Manzi, Giovanni Tesio, Plinio Perilli, Patrizia Del Puente, Tonino Tosto, Gianna Marcato, Rita Caprini. Premio “Tullio De Mauro”: Salvatore Trovato (Presidente), Mari D’Agostino, Cristina Lavinio, Luca Lorenzetti, Giovanni Ruffino. Sezione Musica: Toni Cosenza (Presidente), Andrea Carpi, Elisa Tonelli, Pasquale Menchise, Luciano Francisci, Marco Rho, Rosario di Bella, Matteo Persica.

5 dicembre 2023

Whistleblowing, monitoraggio Anac sull’attivazione dei canali interni di segnalazione

Quali sono le criticità che gli enti pubblici e privati stanno ricontrando nell’attuazione della disciplina sul Whistleblowing attraverso l’attivazione di canali interni? Consapevole delle difficoltà generate dalle nuove norme del decreto legislativo 24/2023, che dal 17 dicembre riguarderanno anche le aziende fra i 50 e i 249 dipendenti, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha avviato un monitoraggio attraverso un questionario da sottoporre ai soggetti – sia del settore pubblico che del settore privato – chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione all’interno delle proprie amministrazioni/enti. 

Si tratta di un’indagine anonima, con domande obbligatorie su tematiche di particolare rilevanza, volta a rilevare le principali problematiche affrontate o da affrontare da parte dei suddetti soggetti. Il questionario è compilabile online da lunedì 4 dicembre a venerdì 22 dicembre. I contributi e le risposte saranno preziosi per l’Autorità specie nell’ottica di fornire successivi orientamenti di carattere generale anche con riferimento ai canali interni di segnalazione.


Fonte: ANAC

Ministero dell'Interno: normativa statutaria sui gruppi consiliari

Interpretazione della normativa statutaria. Non sembra sussistere alcun contrasto tra due disposizioni statutarie in quanto le stesse disciplinano due diverse fattispecie.

Testo
Si fa riferimento alla richiesta di parere (Parere n.31663 del 13.11.2023) formulata dal segretario di un comune in materia di gruppi consiliari. In particolare, ha rappresentato che due consiglieri sono usciti dal gruppo di maggioranza ed hanno costituito un nuovo gruppo; pertanto, ha chiesto quale sia il numero minimo di componenti da doversi considerare ai fini della costituzione di un nuovo gruppo, ritenendo che vi sia un contrasto tra le norme statutarie a cui deve farsi riferimento. Ha precisato, altresì, che le norme statutarie risultano le uniche norme dell'ente locale che disciplinano la materia in esame tenuto conto che il comune è sprovvisto di regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Al riguardo, si evidenzia che l'art.18, comma 2, dello statuto dell'ente prevede che "I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali Gruppi risultino composti da almeno tre membri". Il successivo comma 4 dispone che "ogni Consigliere ha il diritto, nel corso del mandato, di abbandonare il proprio Gruppo e di aderire ad altro Gruppo già costituito ovvero di costituirsi in Gruppo autonomo dichiarando al Consiglio la propria decisione purché costituito da almeno 2 membri." Come è noto, la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari è demandata allo statuto ed al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse dovrebbero trovare adeguata soluzione nell'ambito delle suddette fonti normative. In merito, si osserva che non sembra sussistere alcun contrasto tra il comma 2 e il comma 4 dell'articolo 18 dello statuto comunale in quanto le predette disposizioni normative disciplinano due diverse fattispecie. Ed invero, l'art.18, comma 2, dello statuto fa riferimento alla eventualità che i consiglieri possano costituire un nuovo gruppo non corrispondente alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri. Il successivo comma 4 prevede, invece, l'ipotesi che nel corso del mandato ogni consigliere possa abbandonare il proprio gruppo e costituirne uno nuovo con almeno due membri. Questa seconda fattispecie presuppone, quindi, che la costituzione del nuovo gruppo avvenga in corso di mandato. Quanto all'individuazione dei capigruppo, si fa presente che, nelle more dell'adozione del regolamento del consiglio comunale, l'ente dovrà valutare autonomamente la procedura da seguire. Si richiama, infine, la necessità che il Comune approvi in tempi brevi il regolamento del consiglio comunale, tenuto conto che l'ente locale deve dotarsi oltre che dello statuto anche del regolamento ai sensi dell'articolo 7 del TUOEL.

Fonte: Ministero dell'Interno 

30 novembre 2023

Comuni, dal PNRR altri 50 milioni per migrare in cloud dati e servizi

Sostenere i Comuni nella migrazione in cloud dei sistemi applicativi, per favorire la diffusione di servizi digitali più semplici, sicuri e inclusivi: è l’obiettivo del nuovo Avviso pubblicato su PA digitale 2026 nell’ambito della Misura 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” del PNRR, che mette a disposizione delle amministrazioni comunali ulteriori risorse pari a 50 milioni di euro, dopo il successo dei precedenti Avvisi che hanno assegnato ai Comuni fondi per oltre 700 milioni.

L’Avviso permette di ricevere un contributo economico per migrare un numero minimo di servizi verso infrastrutture cloud qualificate. Ogni Comune può comporre online il proprio piano di migrazione scegliendo tra un elenco di 95 servizi. Per ciascun servizio, l’amministrazione deve indicare la modalità di migrazione prevista, optando tra il trasferimento dell’infrastruttura informatica (lift&shift) o l’aggiornamento di applicazioni in cloud. Il valore del voucher viene stabilito sulla base del numero di servizi, della modalità di migrazione scelta e della dimensione dell’ente (il numero di abitanti). Nel voucher è compreso anche il primo anno di canone per i servizi cloud.

Sempre su PA digitale 2026, inoltre, è possibile effettuare la classificazione di dati e servizi, una condizione preliminare alla candidatura. Si tratta di verificare e confermare l’elenco dei servizi e il livello di classificazione creati automaticamente sulla base delle caratteristiche del Comune. Per semplificare il processo è disponibile anche un video tutorial, che guida passo per passo alla corretta compilazione. Le risorse economiche previste dal voucher saranno poi erogate ai singoli enti a seguito della verifica, da parte del Dipartimento, del raggiungimento degli obiettivi previsti nel bando. La scadenza per aderire all’Avviso è fissata al 29 marzo 2024. Per eventuali domande, oppure per supporto in fase di candidatura, anche a seguito di una rinuncia, è possibile contattare i team territoriali del Trasformation Office.


Fonte: Dipartimento per la Trasformazione Digitale

Ministero dell'Interno: nomina di rappresentanti consiliari presso un consorzio


Sintesi/Massima 

L'eventuale interferenza dei voti dei consiglieri di maggioranza in favore del consigliere di uno dei due gruppi di opposizione non sembra pregiudicare la correttezza del voto espresso.

Testo 

È stato chiesto un parere riguardante le nomine dei rappresentanti di un comune presso un consorzio, costituito ai sensi dell'art.31 del d.lgs. n.267/2000. (Parere n.0030850 del 7.11.2023)

Secondo quanto disposto dall'art.8 dello statuto consortile, l'assemblea del consorzio è composta dai sindaci e dai presidenti degli enti locali facenti parte del consorzio (o da un loro delegato) e da due consiglieri (di cui uno di minoranza) per ogni ente. A seguito del rinnovo del consiglio comunale, si è proceduto alla designazione dei due consiglieri quali componenti dell'assemblea consortile con unica votazione tenutasi a scrutinio segreto. In seno al consiglio comunale si sono costituiti tre gruppi consiliari: uno di maggioranza composto da otto componenti, uno di minoranza composto da tre consiglieri ed un ulteriore gruppo di minoranza monopersonale. All'esito della votazione, avvenuta a scrutinio segreto, sono stati eletti come componenti del consorzio un consigliere in rappresentanza della maggioranza ed il componente del gruppo unipersonale in rappresentanza delle minoranze. Tale circostanza è stata stigmatizzata dai consiglieri dell'altro gruppo di opposizione che hanno evidenziato come l'elezione del consigliere del gruppo unipersonale sia stata resa possibile grazie ai voti dei consiglieri di maggioranza. I predetti consiglieri hanno ritenuto che vi sia stata una violazione delle norme statutarie e regolamentari adottate dall'ente in materia, in quanto si sarebbe verificata una lesione dei diritti di rappresentanza della minoranza e vanificato il principio secondo cui il rappresentante delle minoranze andrebbe, per logica, eletto nell'ambito del gruppo di sua naturale collocazione. Il segretario comunale ha, quindi, chiesto se sia corretto la procedura seguita per l'elezione del componente della minoranza. Al riguardo, si osserva che lo statuto comunale all'articolo 18 recante "nomine dei rappresentanti", prevede che il consiglio comunale ha competenza per la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alle nomine, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Il predetto articolo 18 dispone, altresì, che compete all'organo consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ed in tal caso le candidature sono rappresentate al sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento. Il consiglio comunale provvede alle nomine in questione in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere. Il regolamento del consiglio comunale prevede all'art.33, comma 1, che "nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende, ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica con voto segreto." Il successivo comma dispone che "nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, la nomina dei rappresentanti". Il predetto regolamento all'articolo 65, recante "votazioni segrete", dispone, al comma 4, che "quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il consiglio su proposta dei capigruppo stabilisce le modalità di votazione in modo tale da assicurare le suddette rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti". Si evidenzia che nella seduta del 3 luglio scorso, nella quale è stata effettuata la votazione in parola, il consiglio comunale ha approvato la deliberazione n.15 concernente la "definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune e del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni". L'art.6 dell'allegato alla citata delibera, rubricato "Designazione dei rappresentanti da effettuarsi direttamente da parte del Consiglio Comunale" stabilisce che la designazione è effettuata con votazione a scrutinio segreto e che, nel caso in cui occorra designare rappresentanti della minoranza consiliare, qualora non risulti eletto alcun componente della minoranza, dovrà essere comunque designato, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Si ritiene che la votazione in parola sembra essersi svolta in coerenza con la normativa prevista dalle fonti di autonomia locale dell'ente in oggetto. Infatti, nello statuto e nel regolamento non si fa riferimento alle modalità di voto separato, in cui la minoranza e la maggioranza designano separatamente i propri rappresentanti, esprimendo ognuno un'unica preferenza, né tale modalità risulta essere stata prevista nelle indicazioni votate dal consiglio comunale nella seduta del 3 luglio 2023. Come noto, il meccanismo del voto separato consiste in un'elezione svolta in modo tale da realizzare una scissione dell'organo collegiale in due distinti collegi, facendo votare separatamente la maggioranza e la minoranza per i propri rispettivi candidati evitando in tal modo la commistione dei voti. Il voto limitato, invece, implica che le preferenze da indicarsi da parte dell'elettore debbano essere in numero inferiore rispetto al totale dei candidati da eleggere affinché venga assicurata la elezione di almeno un candidato espresso dai gruppi di minoranza. L'art.65, comma 4, ultimo periodo, del regolamento del consiglio menziona la possibilità di prevedere il metodo del voto limitato in quanto prescrive "Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti". A tale proposito, giova richiamare quanto analizzato dal TAR Piemonte che, nella sentenza n.1129/2021, ha osservato come "una delle caratteristiche del sistema del voto limitato è proprio quella di rendere possibile un'influenza sia da parte della maggioranza sulle scelte della minoranza che viceversa, superando una rigida contrapposizione tra le due parti del consiglio". Inoltre, il giudice amministrativo ha evidenziato che tale effetto non è in contrasto con i parametri di costituzionalità in quanto resta salvaguardata l'elezione dei rappresentanti di minoranza. Pertanto, il ricorso al sistema del voto limitato è da ritenersi pienamente legittimo anche laddove la maggioranza abbia influito sulla scelta del rappresentante della minoranza. Si rileva che, nel caso oggetto di valutazione, sembrerebbe che il consiglio per la votazione in questione abbia optato per la modalità del voto limitato, come si può desumere dalla normativa recata dalle fonti di autonomia locale. L'eventuale interferenza dei voti dei consiglieri di maggioranza in favore del consigliere di uno dei due gruppi di opposizione non sembra abbia pregiudicato la correttezza del voto espresso alla luce della normativa locale sopracitata. Si rappresenta, comunque, che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione delle norme regolamentari e statutarie di cui lo stesso si è dotato, ed eventualmente modificarle e prevedere nel caso in esame il sistema del voto separato, in cui la minoranza e la maggioranza designano separatamente i propri rappresentanti, esprimendo ognuno un'unica preferenza.

Fonte: Ministero dell'Interno