17 agosto 2026

Viminale, le regole per l'erogazione del Fondo 2026-2027

È stato adottato il decreto del Direttore centrale per la Finanza locale del 21 luglio 2026 che definisce le modalità operative per l’utilizzo del Fondo istituito dall’articolo 1, commi 772 e 773, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato 2026-2028).

La dotazione complessiva del Fondo è di 68,7 milioni di euro per il 2026 e 67,75 milioni di euro per il 2027, finalizzato a finanziare misure in favore degli enti locali e interventi in diversi ambiti: sviluppo economico, politiche sociali e socio-sanitarie, infrastrutture, sport, cultura, recupero e conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, oltre a investimenti per infrastrutture stradali, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e riqualificazione ambientale.

Questo provvedimento stanzia risorse per gli interventi nei quali il Ministero dell’Interno è amministrazione centrale competente sulla base dei decreti interministeriali del 10 e del 23 aprile 2026, che hanno definito beneficiari, finalità e importi secondo gli atti di indirizzo parlamentari accolti dal Governo.

30 luglio 2026

Attività educative non formali, la legge che riconosce il ruolo di Comuni e Terzo Settore

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n.135 del 23 luglio 2026, recante “Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali”. Obiettivo principale di questa legge è il sostegno delle attività educative e ricreative non formali finalizzate a:
• contrastare la povertà educativa;
• promuovere l’inclusione sociale;
• sviluppare la personalità dei minori;
• sostenere la genitorialità;
• rafforzare la coesione delle comunità locali;
• ampliare le opportunità educative oltre il tempo scuola.
Nello specifico, la legge conferisce al Governo una delega legislativa per l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 9 mesi, volti a disciplinare organicamente il sistema nazionale delle attività educative non formali.
Tra gli obiettivi della delega rientrano:
• la definizione di criteri uniformi di qualità delle attività educative;
• la promozione della collaborazione istituzionale tra Stato, Regioni ed enti locali;
• l’organizzazione di reti territoriali educative;
• l’individuazione di strumenti di sostegno economico e organizzativo;
• la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nell’ambito delle attività educative non formali.
Tra gli aspetti più innovativi della riforma vi è il riconoscimento normativo della comunità educante. L'educazione viene menzionata come responsabilità condivisa tra soggetti pubblici e privati che operano nell'interesse dei minori. 
Insieme alla famiglia e alla scuola vengono, quindi, valorizzati gli enti territoriali, le associazioni, il Terzo Settore, le organizzazioni sportive, culturali e ricreative e tutte le realtà che svolgono attività educative continuative. Viene così introdotto un modello di corresponsabilità educativa.

29 luglio 2026

Autorità di bacino distrettuale, nuovi fondi per potenziare gli organici

È stato firmato il decreto interministeriale che ripartisce 5,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinati al potenziamento degli organici degli enti responsabili della pianificazione e della gestione delle risorse idriche e della tutela del territorio.

Tali risorse potranno essere investite per l’assunzione di personale stabile e qualificato, con l’obiettivo di rafforzare la capacità operativa delle Autorità di bacino nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il provvedimento dà attuazione alla norma introdotta con il Decreto Ambiente, evidenziando che il rafforzamento delle strutture rappresenta un intervento concreto a sostegno della prevenzione del rischio e della tutela del territorio.

28 luglio 2026

Viminale: rigenerazione urbana, gli interventi fuori dal Target UE

Il Ministero dell’Interno, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il decreto del 24 luglio 2026 che individua gli interventi di rigenerazione urbana finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che non concorrono al conseguimento del Target europeo previsto dal PNRR.

In base ai dati aggiornati nel sistema di monitoraggio ReGiS, questi interventi non risultavano in grado di concludere i lavori entro il termine del 30 giugno 2026, fissato per il raggiungimento dell’obiettivo europeo relativo alla misura M5C2 Investimento 2.1. 
Nel decreto si chiarisce che tali opere non vengono escluse dal finanziamento: dovranno rispettare tutte le condizionalità previste dal PNRR e completare i lavori entro il 31 dicembre 2027.
La misura riguarda i contributi destinati ai Comuni per progetti di rigenerazione urbana finalizzati alla riduzione delle situazioni di marginalizzazione e degrado sociale, al miglioramento del decoro urbano e alla valorizzazione del tessuto sociale e ambientale. 

Il decreto individua, attraverso specifici allegati, gli interventi non concorrenti al Target UE, quelli oggetto di rinuncia al contributo e quelli per i quali vengono disposte revoche o avviati procedimenti di revoca.
Per gli interventi già esclusi dal raggiungimento dell’obiettivo europeo e privi del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025, viene disposta la revoca delle risorse assegnate. Le eventuali somme già erogate saranno recuperate dal Ministero dell’Interno secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Per altri interventi, invece, viene avviato il procedimento di revoca qualora non risultino rispettati sia il requisito dell’affidamento dei lavori entro il 30 giugno 2025 sia la previsione di conclusione delle opere entro il 30 giugno 2026.

Per approfondire, leggi i provvedimenti pubblicati dal Viminale

27 luglio 2026

Carta d’identità elettronica, Dait: dal 30 luglio la validità è illimitata per gli over 70

Con la circolare n. 60 del 24 luglio 2026, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha diffuso una serie di istruzioni operative per l’applicazione della nuova disciplina sulla Carta d’identità elettronica (CIE) introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.
Una delle novità introdotte riguarda i cittadini che abbiano compiuto 70 anni. Nello specifico, per le CIE richieste a partire dal 30 luglio 2026 il documento avrà validità illimitata, viene eliminato quindi l’obbligo del rinnovo periodico. La misura, prevista nell’ambito degli interventi di semplificazione collegati al PNRR, punta a ridurre gli adempimenti amministrativi per i cittadini più anziani e a razionalizzare l’attività degli uffici comunali.
Riguardo la procedura di rilascio, sarà il sistema CIEOnline a verificare automaticamente l’età del richiedente e a generare il documento con la dicitura “ILLIMITATA” nel campo della scadenza, senza richiedere ulteriori operazioni da parte degli operatori comunali o consolari.
Nella circolare viene precisato anche che la validità illimitata del documento non coincide con quella del certificato di autenticazione utilizzato per l’accesso ai servizi digitali tramite “Entra con CIE”, che continua ad avere una durata massima di dieci anni. Scaduto tale termine, gli ultrasettantenni che intendano continuare a utilizzare la CIE come strumento di identità digitale dovranno richiedere una nuova carta, previa revoca della precedente.
Restano inoltre escluse dalla nuova disciplina alcune categorie di cittadini, tra cui i richiedenti protezione internazionale e coloro per i quali non sia temporaneamente possibile acquisire le impronte digitali, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche durate di validità previste dalla normativa vigente.
Leggi la Circolare del DAIT