Il Decreto prevede la somma complessiva di euro 13.500.000,00 (tredicimilionicinquecentomila/00), a valere sulle risorse iscritte nel capitolo 7333 per l’esercizio 2022, viene destinata al finanziamento dei programmi di interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione e la realizzazione, secondo il riparto di cui all’art. 2 del Decreto, nei quattordici «grandi comuni» di cui al rapporto annuale ISTAT sull’incidentalità stradale.
Le tipologie di interventi ammessi ai contributi statali, comprensivi degli eventuali costi per la progettazione, sulla base di analisi dell’incidentalità specifica, e l’individuazione dei fattori di rischio presenti in loco sono i seguenti:
a) azioni di moderazione del traffico con l’implementazione di «zone 30» e «isole ambientali» con l’introduzione di elementi di traffic calming per mitigare le differenze di velocita’ esistenti tra pedoni e traffico motorizzato;
b) realizzazione di percorsi pedonali, attraversamenti pedonali semaforizzati ed altri interventi similari;
c) messa in sicurezza di percorsi pedonali;
d) aumento della visibilita’ degli attraversamenti pedonali, anche mediante interventi su segnaletica verticale ed orizzontale.
I comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il programma degli interventi contenenente quanto previsto all’art. 6 del Decreto.
Fonte: Gazzetta Ufficiale