Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
(DAIT) ha indicato una serie di disposizioni in vista delle elezioni amministrative
del 14 e 15 maggio 2023, tramite la pubblicazione della circolare n. 30 del 17
marzo 2023.
Le disposizioni riguardano in particolare: la parità
di accesso ai mezzi di informazione; il divieto per la PP.AA. di svolgere
attività di comunicazione; la revisione straordinaria delle liste elettorali;
la pubblicazione e affissione di manifesti per la convocazione di comizi
elettorali; la spedizione della cartolina-avviso.
In particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali
e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione
di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace
assolvimento delle proprie funzioni”.
Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali,
l’art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale “è
fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di
propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività
istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale
e per tutta la durata della stessa”.
Importanti sono i termini in ordine agli adempimenti
in materia di revisione delle liste elettorali a partire dalla scadenza
prossima del 28 marzo termine entro il quale, er la regolare esecuzione della
revisione, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale, nella veste di
ufficiale elettorale, deve procedere a cancellare i nomi degli elettori
che si siano trasferiti in un altro comune.
Seguono nella Circolare tutti gli adempimenti conseguenti e le
relativa scadenze sino al 29 aprile 2023.
Fonte: DAIT