In merito ai rapporti tra concordato con continuità
aziendale in bianco e procedure ad evidenza pubblica, spetta alla stazione
appaltante valutare, nell’ambito della propria discrezionalità, la tempestività
dell’autorizzazione del Tribunale fallimentare (e della proposizione della
relativa istanza da parte del concorrente) alla partecipazione alla gara,
rispetto alle tempistiche di conclusione della procedura. (1)
La presentazione dell’istanza di autorizzazione al
Tribunale ex articolo 186-bis, comma 4 del r.d. 267 del 1942,
durante la fase di verifica dei requisiti ex articolo 32, comma 7, del d.lgs.
n. 50 del 2016, non determina, di per sé, l’esclusione dell’operatore economico
alla gara, ma espone quest’ultimo al rischio di ottenere il provvedimento autorizzatorio
in tempi che la stazione appaltante reputa non compatibili con una celere
definizione della procedura. (2)
(1) (2) Sul tema: Cons. Stato, Ad. plen., nn. 9 e 11
del 2021.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it