L’amministratore unico di un’Azienda Trasporti pubblica regionale non deve lasciare il posto anche se sottoposto a misura cautelare personale. Soltanto se condannato, anche solo in primo grado, rientra nei casi di inconferibilità e incompatibilità stabiliti dalla legge (decreto legislativo N.39/2013).
È quanto ha chiarito l’Autorità Anticorruzione con Atto del Presidente del 20 luglio 2023, rispondendo alla richiesta di parere del Direttore generale della stessa Azienda pubblica in merito all’eventuale reintegro dell’amministratore unico.
Per la legge, i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali non sono inficiati dall’essere sottoposti a misura cautelare, ma richiedono per lo meno una condanna in primo grado per poter far scattare l’inconferibilità.
Fonte: anticorruzione.it