Da un lato, infatti, c’è una legge che impone il rispetto dell’equo compenso. Prima, invece, sulle tariffe di gara si potevano effettuare i ribassi. Mentre ora, con la legge 49/23, l’equo compenso diventa il minimo inderogabile, che va a base di gara, di fatto annullando la gara. Questo comporta il rischio di un aumento di costi, svuotando di fatto la concorrenza. L’Ordine degli ingegneri, in virtù della legge n. 49 del 21 aprile 2023, successiva al Codice, considera i parametri come valori minimi non derogabili.
“C’è una discrepanza normativa e le leggi non sono coordinate tra loro – aggiunge Busìa-. Abbiamo sollevato il problema, perché i rischi sono: o aumento dei contenziosi, o aumento esponenziale delle spese. La questione va risolta, anche con un intervento normativo”. Il Codice, infatti, da un lato prevede alcune regole, dall’altra c’è la legge speciale (legge n. 49 del 21 aprile 2023) che prevede invece che, se si va contro l’equo compenso, le clausole siano nulle. Alla fine questo riduce di fatto a non avere gare.
Sono, infatti, possibili tre letture del combinato disposto delle disposizione sulle tariffe professionali contenute nel Codice e nella legge n. 49 del 2023: 1)le tariffe indicate rappresentano i valori massimi di aggiudicazione (posti a base di gara); 2)le tariffe indicate rappresentano parametri di riferimento, non derogabili verso il basso; 3) possono essere soggetti a ribasso solo le spese generali (che rappresentano una quota delle tariffe professionali), ferme rimanendo le tariffe professionali. Con la prima soluzione, le gare continuerebbero ad essere aggiudicate come in passato, di fatto annullando quanto disposto dalla legge N. 49. Con la seconda soluzione, le gare diverrebbero a prezzo fisso, ovvero la competizione sulle tariffe decadrebbe. Con la terza soluzione, vi sarebbe la possibilità di ribassare le spese generali (le tariffe professionali diverrebbero equiparabili ai costi della manodopera non ribassabili).
Si porrebbero però una serie di problemi: 1) Le spese generali possono essere completamente azzerate o esiste una soglia superata la quale si potrebbe considerare l’offerta come anomala. 2) Gli operatori economici potrebbero essere spinti tutti verso il limite di ribasso massimo delle spese generali, rendendo ancora, di fatto, la gara a prezzo fisso, ma su un valore inferiore rispetto a quello prospettato per la seconda soluzione.
Poiché le tre soluzioni possono essere conformi al nuovo contesto normativo, l’Autorità nell’Adunanza del 27 giugno 2023 ha ritenuto opportuno segnalare la questione alla Cabina di regia con l’Atto del Presidente https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-27-giugno-2023-fasc.2987.2023