L'iscrizione nel registro degli indagati non
può determinare da sola effetti pregiudizievoli di natura civile o
amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. Pertanto, non
comporta più l’esclusione dalle gare d’appalto.
E’ quanto ha precisato l’Autorità Nazionale
Anticorruzione con la delibera N. 397 del 6 settembre 2023, chiarendo
quanto stabilito dal nuovo Codice degli Appalti, operante dal 1°
luglio 2023.
Rispondendo a una richiesta di parere di un Comune
siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti
pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave,
l’Anac ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di
esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto
legislativo 36/2023.
In particolare, l'Anac ha provveduto ad individuare le differenze
tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice
Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti di
quest’anno.
Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo
Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito
professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere
g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la
valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo
l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente
rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa
concorrente.
Nell’ambito della tipizzazione introdotta perde,
quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, probabilmente
per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la
riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura
penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: «La mera
iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare
effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla
quale il reato è attribuito».
Fonte: ANAC