Lo motiva Anac in un parere recente (n. 470 del 18 ottobre 2023) rilasciato in seguito all’istanza presentata da una società nell’ambito della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per il rifacimento dell’impianto elettrico ed antincendio di un palazzo pubblico.
Anac precisa che spetta alla Stazione appaltante valutare la sussistenza dei requisiti di qualificazione da parte dei tre consorzi stabili che (a detta della società che ha presentato l’istanza) sarebbero stati ammessi illegittimamente alla fase di apertura delle offerte economiche.
L’Autorità può solo limitarsi a fornire le coordinate per orientare le valutazioni della stazione appaltante ribadendo – per le gare disciplinate dal vecchio codice appalti, come quella in esame – l’indirizzo dell’Anac secondo cui la designazione, da parte di un Consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori del tutto carente di qualificazione, comporta l’esclusione del Consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal Consorzio. Un principio che Anac ha evidenziato anche nelle recenti Delibere n. 76 del 22 febbraio 2023 e n. 184 del 3 maggio 2023.
Fonte: Anac