L’Autorità fornisce un parere al ministero competente relativamente all’ammissibilità di un progetto proposto da un comune siciliano. Nel progetto risulta assente il rischio di impresa in capo al partner privato, il cui contributo economico ammonta a 4mila euro a fronte di un finanziamento pubblico di 440.386 euro. Anac sottolinea che l’articolo 151, comma 3, del d.lgs. 50/2016 (vecchio codice appalti) prevede forme speciali di partenariato pubblico privato nell’ambito dei contratti pubblici che riguardano i beni culturali tutelati, finalizzati al recupero, al restauro, alla manutenzione programmata, alla gestione, all’apertura alla pubblica fruizione e alla valorizzazione di beni culturali immobili.
La finalità della norma è di promuovere forme di cooperazione tra pubblico e privato per finanziare, recuperare e gestire beni culturali, garantendo procedure snelle nell’attuazione delle singole ipotesi di intervento, in quanto dirette all’attuazione dell’interesse pubblico sopra indicato.
Secondo il parere dell'Anac, tuttavia, anche la speciale forma di partenariato richiede un coinvolgimento del privato alle condizioni proprie di questo schema negoziale. Quindi, per l’Autorità, non è riconducibile nello schema del partenariato speciale pubblico privato il progetto del comune siciliano che contempla il coinvolgimento di un partner privato che sopporti una parte esigua e residuale dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento di valorizzazione del bene culturale, a fronte di un finanziamento pubblico quasi totale dello stesso intervento.
Fonte: Anac