I soggetti beneficiari entro il 20 dicembre 2023 dovranno:
effettuare le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
inserire all’interno della piattaforma (sezione “messaggi”, icona “allegati”), la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2023 – 2^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN.
Successivamente, il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità sopra indicate; sarà cura della stessa Agenzia inserire nei rispettivi cassetti fiscali gli importi dovuti.
Si ricorda, inoltre, che il Dipartimento, dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’avvenuto inserimento degli importi dovuti nel cassetto fiscale, pubblicherà l’elenco dei beneficiari del credito di imposta sul proprio sito.
Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, i soggetti beneficiari del Credito d’imposta potranno utilizzarlo esclusivamente in compensazione – ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Si rammenta, infine, che l’art. 6 comma 3 del DPCM del 30/04/2019 (GU Serie Generale n.124 del 29/05/2019) prevede: “L’Ufficio per lo sport – oggi Dipartimento per lo Sport – pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra, nonché l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il beneficio fiscale”.
Fonte: Dipartimento per lo Sport