Il decreto è adottato ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e definisce le modalita’ di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, cosi’ come incrementate dall’art. 3-ter del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, pari a 19 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni, le unioni di comuni e le «associazioni di comuni»:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalita’ diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;
b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;
c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’interno;
d) che dimostrano di possedere la disponibilita’ delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.
Fonte: Gazzetta Ufficiale