A norma dell’articolo 1 del provvedimento le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2 e 3, lettera a), del presente articolo.
In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 delle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, anche quando disciplinate da norme regionali, o di altre consultazioni elettorali e referendarie, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando, per quanto non previsto dal presente articolo, la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) gli adempimenti di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7:30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l’ufficio elettorale di sezione, provvedendo a espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
d) appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; lo scrutinio per le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, e dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e passando poi, senza interruzione, a quello delle schede per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali;
e) l’entita’ degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell’articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
f) per gli adempimenti comuni, ove non diversamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in vigore per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; per il riparto delle spese si applica l’articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall’articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Fonte: Gazzetta Ufficiale