L’art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), ha previsto che con uno o più decreti del Ministro dell’interno, adottati di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, siano definite le modalità di integrazione nell’ ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
In applicazione delle suddette norme, è stato adottato il decreto interministeriale
in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie generale n. 267 del15 novembre 2022, che ha definito l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della
piattaforma di funzionamento dell’ ANPR per la sua integrazione con i dati relativi
ali ‘iscrizione nelle liste elettorali.
In particolare, il decreto suddetto, ali’ articolo 4, rubricato “Servizi per i cittadini registrati in ANPR”, consente ai cittadini stessi di utilizzare, con esclusivo riferimento alla propria posizione, e attraverso il sito web di ANPR, specifici servizi volti a garantire la consultazione, la verifica, l’eventuale richiesta di rettifica dei propri dati elettorali, nonché il rilascio in modalità telematica della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo, mediante l’emissione on-line di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
Al riguardo, si comunica che i servizi di consultazione dei propri dati elettorali e di richiesta della certificazione relativa al godimento dell’elettorato attivo in modalità telematica saranno attivati dal 4 marzo 2024.
Fonte: DAIT