L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata, per la circolazione su strada per le esigenze previste dall’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, esclusivamente a determinati soggetti.
Il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati nonche’ al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all’attivita’ di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi, e’ in rapporto di una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, nell’insieme considerati, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Se il numero di dipendenti e collaboratori e’ inferiore a cinque, e’ comunque rilasciata una sola autorizzazione. Gli istituti universitari e gli enti pubblici di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli possono ottenere il rilascio fino a un massimo di cinque autorizzazioni a prescindere dal numero di dipendenti e di collaboratori impiegati.
Fonte: Gazzetta Ufficiale