Gli aumenti del costo dell’energia elettrica possono rientrare
tra i fattori di valutazione da parte della stazione appaltante, con l’obiettivo
di rivalutare le condizioni economiche dell’appalto, che procurino anche un
vantaggio per la parte pubblica.
Lo ha affermato l’Anac con Parere di funzione consultiva N.12 del 6 marzo 2024,
rispondendo a un’Amministrazione regionale.
L’Anac ha specificato che “la richiesta, rivolta
all’appaltatore, di restituzione delle somme per maggiori profitti derivanti
dalla vendita di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore negli anni
2021 e 2022 è giustificata poiché, negli anni 2021 e 2022 si sono registrati
dati anomali rispetto al periodo precedente 2011-2020, con un incremento
esponenziale del corrispettivo economico in favore del gestore, strettamente
correlato e/o consequenziale al conflitto in Ucraina, in aggiunta alle
conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19. Tali eventi hanno avuto indubbi
riflessi in ambito contrattuale, con specifico riferimento all’aumento dei
prezzi anche di vendita dell’energia elettrica e, quindi, dei proventi
realizzati dall’appaltatore”.
“In considerazione della natura pubblica del
contraente Regione – che in quanto tale redistribuisce ai cittadini i maggiori
proventi della vendita dell’energia elettrica riducendo la tariffa per il
conferimento dei rifiuti all’impianto – è stato chiesto all’appaltatore di
provvedere a versare alla Regione, a saldo per le annualità 2021 e 2022, somme
corrispondenti alla quota eccedente incassata dall’appaltatore, calcolata con
le modalità indicate nell’istanza di parere”.
“Si ritiene -scrive l’Autorità nel Parere – che
l’Amministrazione possa valutare l’opportunità di procedere – in accordo con
l’appaltatore – ad una revisione delle condizioni economiche dell’appalto, alla
luce degli eventi straordinari intervenuti successivamente alla stipula del
contratto e discendenti dal conflitto in Ucraina e all’emergenza sanitaria da
Covid-19, secondo i principi di correttezza e buona fede contrattuale,
valutando tuttavia se tali modifiche costituiscano revisioni sostanziali del contratto
d’appalto, non ammesse dall’ordinamento comunitario, nei termini indicati dalla
giurisprudenza”.
Fonte: Anac