Come richiesto dal Garante, le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo con il verbale di contestazione della violazione. La documentazione fotografica o video dovrà essere infatti messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.
Nel rispetto della privacy degli automobilisti viene consentito anche l’impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, ma solo se provvisti di una funzione che oscura automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo. I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione. Nel decreto vengono, infine, definiti i tempi di conservazione delle immagini e dei video raccolti da parte degli organi di polizia stradale competenti ad erogare le sanzioni. Queste sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI del Nuovo codice della strada.
Fonte: Garante Privacy