L’articolo 1 comma I° prevede che al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in linea con quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è istituita l’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».
L'Autorità esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dal decreto con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.
Il Garante costituisce un’articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e per il monitoraggio della sua applicazione, ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della medesima Convenzione, e opera in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
Il Garante ha sede in Roma in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità.
Fonte: Gazzetta Ufficiale