Relativamente al tema delle distanze delle costruzioni
dal confine, le norme di un regolamento edilizio e del programma di fabbricazione
possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate
dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale.
Successivamente, devono essere portate a conoscenza
dei destinatari con pubblicazione da eseguirsi con affissione all’albo
pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l’efficacia e
l’obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia
retroattiva dalla data di approvazione da parte dell’organo regionale, rimanendo,
nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal
codice civile.
Fonte: Corte di Cassazione