Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il testo unico di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede la costituzione di un apposito organo collegiale denominato Ufficio centrale ai fini del compimento delle operazioni di riepilogo dei risultati di tutte le sezioni del Comune nonché di proclamazione del sindaco, di ripartizione dei seggi di consigliere tra le singole liste e di proclamazione dei consiglieri comunali.
L’Ufficio centrale è costituito dal presidente del Tribunale competente per territorio o da un altro magistrato delegato dal presidente del Tribunale, che lo presiede, e da sei elettori del Comune idonei all’ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell’apposito albo, nominati dal presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
Fonte: DAIT
17 maggio 2024
Elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti
Sono state pubblicate le istruzioni per l’Ufficio Centrale realtive all’Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti: Pubblicazione n.3 – Elezioni amministrative – Ed.2024.