Queste disposizioni nascono con l'obiettivo di dare attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.
Per quanto concerne le trasmissioni Rai di cui all’art. 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.
Fonte: Gazzetta Ufficiale