Nello specifico, sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune d’iscrizione elettorale – e cioè il comune di residenza – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni (art. 1-ter, comma 1).
Sono previste due modalità di esercizio del voto fuori sede:
se il comune di temporaneo domicilio è ubicato nella medesima
circoscrizione elettorale del comune di residenza, gli studenti
fuori sede votano nelle sezioni ordinarie del comune di temporaneo domicilio (art. 1-ter, comma 2);
se il comune di temporaneo domicilio è ubicato in una circoscrizione elettorale diversa da quella a cui appartiene il comune di
residenza, gli studenti fuori sede votano presso le sezioni speciali
istituite nel comune capoluogo della regione alla quale appartiene il comune di temporaneo domicilio. In tale ipotesi, il voto
è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale
di appartenenza, e cioè per le liste e i candidati della circoscrizione elettorale in cui è ubicato il comune di residenza (art. 1-
ter, comma 3).
Le istruzioni contenute nella suddetta Pubblicazione intendono agevolare i compiti che le sezioni
speciali per il voto degli studenti fuori sede sono chiamate a svolgere.
Fonte: DAIT