Il riparto è stato effettuato dopo aver detratto le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, i cui importi, fissati per legge, sono stati oggetto di separata determinazione.
Si precisa che tali parametri, applicati a ciascun Comune, unitamente al trattamento economico dei componenti dei seggi, definiscono l’importo massimo rimborsabile per ciascun Ente.
Il citato decreto del 27 giugno 2024, corredato del prospetto di riparto, è consultabile sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, nella sezione «I DECRETI».
Si informa, infine, che sono in corso di predisposizione gli atti per procedere al pagamento in acconto, nella misura del 90 per cento, dell’importo spettante a ciascun Ente.
Inoltre, dal combinato disposto di cui all’articolo 1, comma 4, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n.38, per il turno di ballottaggio delle amministrative dei giorni 23 e 24 giugno 2024, la maggiorazione del 15 per cento degli onorari fissi forfettari di cui all’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali è a carico dello Stato.
Con successivo provvedimento, in corso di definizione, la Direzione Centrale procederà all’assegnazione e successiva erogazione delle somme spettanti ai comuni interessati dai turni di ballottaggio.
Fonte: DAIT