Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale
Anticorruzione con il Parere di
precontenzioso n. 451, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 9 ottobre 2024.
La richiesta di parere è stata presentata dalla
Confraternita Misericordia di Vallo della Lucania, in qualità di capofila
mandataria di una Associazione temporanea di scopo, la quale contestava il
malfunzionamento della piattaforma utilizzata dalla Asl Salerno per lo
svolgimento della gara in esame, adducendo tale motivo come giustificazione per
non aver presentato l’offerta entro i tempi stabiliti, e chiedendo pertanto la
riapertura dei termini di partecipazione alla gara.
Anac ha
rilevato che la Confraternita della Misericordia si era attivata soltanto negli
ultimi sette minuti a disposizione, senza che alcun disservizio fosse stato
segnalato dal gestore della piattaforma.
Inoltre, non è stata accertata l’esistenza di un malfunzionamento della piattaforma
impeditivo della partecipazione alla procedura, che trova conferma
nell’avvenuta presentazione di due offerte regolarmente registrate.
“Si può escludere – scrive l'Autorità - un
malfunzionamento della piattaforma mentre non si può escludere un erroneo
utilizzo della piattaforma ovvero un erroneo inserimento dei dati da parte
dell’istante negli ultimi sette minuti a disposizione, che ne hanno impedito
l’invio. Pertanto, tenuto conto del lasso di tempo eccessivamente ristretto che
l’istante ha riservato allo svolgimento di tali operazioni, in assenza di un
comprovato malfunzionamento della piattaforma e a fronte del funzionamento
certo della piattaforma sino alle 18:53, l’omesso invio dell’offerta appare
addebitabile all’istante che non ha riservato un tempo congruo all’espletamento
di tali operazioni. L’impossibilità di presentare l’offerta appare ascrivibile,
dunque, alla scarsa diligenza del concorrente”.
Anac ha
anche ricordato quanto già espresso in precedenza, e cioè che: «la gestione di
una procedura di gara in forma telematica, richiedendo l’osservanza con
diligenza delle prescrizioni di bando e delle norme tecniche rilevanti, pone a
carico del concorrente i rischi dell’eventuale erroneo utilizzo della
piattaforma nonché dell’erroneo inserimento dei dati. Pertanto, l’esclusione
dalla procedura è legittima in caso di mancato invio dell’offerta imputabile
alla scarsa diligenza di un mandante di un Raggruppamento temporaneo di
imprese, costituendo nell’inserimento dei dati utili all’identificazione dell’operatore,
e non all’illegittima predisposizione della piattaforma telematica, né ad una
anomalia o malfunzionamento della stessa”.
Fonte: Anac