14 novembre 2024

Pantouflage: le Linee guida emanate da Anac

Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di pantouflage (alla francese) o revolving doors (all’inglese).  
E’ il fenomeno del passaggio sospetto dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato e viceversa, per sfruttare la loro posizione precedente presso il nuovo datore di lavoro, come ha spiegato L'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Tra i settori più esposti vi sono quello della salute, dell’agricoltura, della finanza, dell’energia e della difesa. Il divieto di pantouflage agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione. 

Si tratta di un’ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal decreto legislativo. 8 aprile 2013, n. 39. Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Ora Anac ha emanato le Linee Guida, aiutando così le Amministrazioni nell’applicazione del divieto. Con delibera n. 493, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 25 settembre 2024, vengono forniti indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage. Ciò allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del pantouflage.
Le Linee Guida approvate sono da intendersi come integrative di quanto indicato già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Il Legislatore ha attribuito ad Anac diverse competenze in materia di pantouflage: emanazione di pareri e l’esercizio di un potere regolatorio – Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di pantouflage – ricavabile da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge 190/2012 e che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite Linee guida. 

La giurisprudenza ha anche riconosciuto ad Anac la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia, come ricordato anche da ultimo nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.
Per Anac, comunque, “resta la necessità di un intervento del Legislatore che, alla luce della sussistenza di un vuoto normativo con riferimento all’autorità competente ad irrogare sanzioni, definisca chiaramente i margini di intervento di Anac in materia di pantouflage.

Fonte: Anac