Come specificato nel comunicato dell'Istat: "le imposte ambientali in quanto appartenenti all’insieme più generale delle imposte, costituiscono prelievi obbligatori non commisurati ai benefici che il singolo riceve dall’azione delle amministrazioni pubbliche. Un’imposta è ambientale se la sua base impositiva è ‘costituita da una grandezza fisica (eventualmente sostituita da una proxy) che ha un impatto negativo provato e specifico sull’ambiente’. Tale approccio, mutuato dalle linee guida internazionali per la compilazione di statistiche sulle imposte ambientali, assegna un ruolo fondamentale alla base impositiva al fine di stabilire l’inclusione o meno di una imposta nell’insieme delle imposte ambientali, prescindendo dalle finalità del gettito espresse dal legislatore. Quindi il gettito derivante dalle imposte ambientali può essere, nella formulazione normativa, esplicitamente destinato a finalità ambientali (cosiddette imposte “di scopo”), oppure no. Le finalità ambientali comprendono la protezione dell’ambiente (in cui rientrano ad esempio la gestione dei rifiuti e la bonifica dei suoli inquinati) e la gestione delle risorse naturali (ad esempio misure per l’efficienza energetica o la produzione di energia da fonte rinnovabile)”.
Le serie sono coerenti con i dati delle Imposte e contributi sociali diffusi ad Aprile 2025 in IstatData – tema “Conti nazionali”, sottotema “Conti e aggregati economici delle Pubbliche Amministrazioni\Conto annuale\Imposte e contributi sociali per sottosettore”, che costituiscono la principale fonte per le stime.
Fonte: Istat