In motivazione, la Corte ha precisato che tra l’autore del reato presupposto e la società è necessario che sussista una relazione funzionale a norma dell’art. 5, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che la condotta della persona fisica sia conseguenza non tanto di un suo atteggiamento soggettivo, quanto di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’ente da intendersi in senso normativo, ossia non rispondente ai modelli di organizzazione e di gestione previsti dagli artt. 6 e 7 del citato d.lgs.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5 com. 1, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 7
Massime precedenti Vedi: N. 18413 del 2022 Rv. 283247-01, N. 24058 del 2024 Rv. 286555- 01, N. 27735 del 2010 Rv. 247665-01, N. 38363 del 2018 Rv. 274320-03
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11170 del 2015 Rv. 263679-01, N. 38343 del 2014 Rv. 261113-01
Fonte: Ufficio Massimario della Corte di Cassazione