11 dicembre 2025

Anac: gli ultimi chiarimenti su inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Alla luce dell’attività svolta in questi anni e delle novità intervenute in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (decreto legislativo n. 39/2013), Anac fornisce nuove indicazioni aggiornate sull’esercizio del potere di vigilanza e accertamento in capo all’Autorità stessa e agli organi interni alle amministrazioni, agli enti pubblici e agli enti in controllo pubblico.

Con delibera n. 464 approvata dal Consiglio del 26 novembre 2025, Anac ha inteso aggiornare i contenuti della precedente delibera n. 833 del 2016, in parte superati a seguito di interventi legislativi e indirizzi giurisprudenziali che nel frattempo si sono venuti a formare. In particolare, negli ultimi dieci anni, sono intervenute rilevanti modifiche della disciplina e sentenze della magistratura amministrativa, che, pronunciandosi su atti dell’Autorità, hanno fornito importanti chiarimenti in materia.

La nuova delibera si pone in continuità con lo schema di Piano Nazionale Anticorruzione (Pna) 2025 e, ad ausilio dei Responsabili anticorruzione (Rpct) e di tutti gli utenti, contiene importanti novità che si traducono in particolare in chiarimenti sulla natura giuridica del potere di Anac e dei suoi provvedimenti, e sui rapporti tra i poteri di Anac (“vigilanza esterna”) e i compiti dei Rpct (“vigilanza interna”) in un’azione sinergica e contestuale sia in via preventiva sia in fase di accertamento, nonché in una schematizzazione del flusso di attività per i doveri connessi con le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità (art. 20 del d.lgs. n. 39/2013).

L’atto ripercorre preliminarmente le principali modifiche normative e in particolare: quella operata dalla legge n. 21/2024 sull’ipotesi di “Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati” (art. 4 del decreto n. 39); quella realizzata dal decreto-legge n. 25/2025 sulla “Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” (art. 12 del decreto n. 39); le vicende legate all’art. 7 del decreto n. 39 sulla “Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”, fino alla sua abrogazione. 

Sul piano giurisprudenziale, la principale novità rispetto ai contenuti della precedente delibera è rappresentata dalla sentenza n. 126/2018 con cui il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla natura giuridica del potere di Anac e dei suoi provvedimenti: se da un lato è stata esclusa la sussistenza in capo all’Autorità di un potere d’ordine, come riportato nella delibera n. 833/2016, dall’altro lato è stato chiarito che il provvedimento con cui Anac accerta una specifica fattispecie di inconferibilità/incompatibilità rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo di effetti giuridici. Le parti coinvolte devono quindi adeguarsi a quanto statuito dall’Autorità, con la facoltà eventualmente di impugnare l’atto dinanzi al giudice amministrativo. Tale provvedimento deve essere comunicato da Anac proprio al Rpct competente per le azioni e gli atti conseguenti, che nella delibera n. 464/2025 sono puntualmente riepilogati. A monte, ricorda lo stesso atto, l’accertamento da parte dell’Autorità si attiva d’ufficio o su segnalazione di terzi ma anche dello stesso Rpct, i cui poteri e azioni sul piano della vigilanza interna sono ugualmente riepilogati nella nuova delibera. In particolare, quando il Responsabile anticorruzione venga a conoscenza del conferimento di un incarico in violazione delle norme o di una situazione di incompatibilità, è tenuto ad avviare un procedimento di accertamento e ad informare Anac. 

Sotto il profilo relativo ai poteri dei Rpct, il nuovo atto rispetto alla delibera del 2016 privilegia un approccio più schematico, in linea con lo schema di Pna 2025, allo scopo di migliorare la compliance e facilitare il ruolo degli stessi Responsabili anticorruzione all’interno degli enti. Sotto il profilo dei rapporti con i poteri di Anac, viene ricordato in particolare che l’Autorità detiene un potere di vigilanza sull’interezza del decreto n. 39, che si traduce, perciò, nella possibilità di valutare in generale ogni atto e fatto sullo stesso vertente, anche ove posti in essere dal Rpct nell’esercizio delle proprie competenze.

Ad Anac è assegnato dunque un potere di vigilare sulla corretta applicazione della disciplina su poteri, azioni e attribuzioni del Rpct, compreso il dovere di segnalare all’Autorità i casi di possibili violazioni della normativa: “Dunque, pur nelle ipotesi in cui il procedimento di contestazione di una fattispecie di divieto sia stato condotto internamente all’ente su impulso del Rpct, residua sempre in capo all’Autorità - si legge nella delibera - un generale potere di verificare la congruità e la legittimità delle determinazioni dallo stesso assunte”.

Per quanto attiene in particolare ai procedimenti per le sanzioni agli organi conferenti, la delibera specifica che - essendo il responsabile Rpct soggetto interno a un ente - Anac si riserva di verificare che gli sia garantita massima autonomia e indipendenza, e che non sia sottoposto ad atti diretti e/o indiretti di influenza e/o ritorsivi.

In linea con lo schema di Pna 2025, la delibera ricorda poi l’importanza dell’attività di acquisizione e verifica sulle dichiarazioni che devono essere rese da colui al quale l’incarico è conferito (all’atto della nomina sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità individuate). Con la nuova delibera, si è tentato di rendere più fluida la descrizione del flusso di attività che l’amministrazione o gli altri enti sottoposti al d.lgs. n. 39/2013 sono tenuti ad adottare in tale ambito. In particolare, viene anche evidenziata l’importanza cruciale di dettagliare, nella Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) o nel Ptpct (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza), adeguate modalità per l’acquisizione delle dichiarazioni e per la loro verifica. Viene ribadita anche l’importanza di sottoporre il modulo di dichiarazione al soggetto candidato, preferibilmente previa chiara e apposita informativa, così come viene ricordato l’obbligo di pubblicare le dichiarazioni nella sezione Amministrazione/Società Trasparente del sito web istituzionale.

Rispetto alle attività connesse a tali dichiarazioni, è sempre possibile chiedere un parere preventivo ad Anac. Non a caso, la delibera contiene infine anche una sezione dedicata all’attività consultiva dell’Autorità, con particolare riferimento alla possibilità, prima del conferimento di un incarico, di presentare ad Anac una richiesta di parere, sottoscritta dal legale rappresentante o proprio dal Rpct. A tal proposito, la delibera precisa che “nonostante l’attività consultiva di Anac non abbia carattere vincolante, nel caso in cui l’amministrazione si discosti dall’interpretazione resa dall’Autorità - conferendo ad esempio un incarico ritenuto nel parere inconferibile ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 - e sopraggiunga una segnalazione all’Autorità, quest’ultima potrà avviare un’attività di vigilanza”.


Fonte: Anac