Il Consiglio di Stato ha chiarito, con la sentenza n. 3109/2026, i principi che stabiliscono la revoca degli assessori comunali. Da parte del Collegio è stata introdotta la qualifica di 'atto di alta amministrazione caratterizzato da ampia discrezionalità' ed è stato chiarito che il sindaco può revocare uno o più assessori basandosi su "valutazioni di opportunità politico-amministrativa", stando all'art. 46 del dlgs n. 267/2000. Tali valutazioni sono collegate al rapporto fiduciario che deve sussistere tra il sindaco e i componenti della giunta.
Il Consiglio di Stato sottolinea anche che, sempre in virtù della natura fiduciaria dell'incarico, anche eventuali dichiarazioni pubbliche del sindaco non assumono rilievo decisivo in termini di legittimità della deroga, non potendo queste sostituirsi a valutazioni interne all'amministrazione.