5 maggio 2026

TAR Lazio, autenticazione delle firme nelle liste elettorali: la candidatura è illegittima per violazione delle formalità

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 00491/2026 (R.G. n. 00374/2026), pubblicata il 29 aprile 2026, ha ribadito alcuni chiarimenti in tema di presentazione delle liste elettorali.
 
L’autenticazione delle sottoscrizioni costituisce elemento essenziale e indefettibile della candidatura, la cui mancanza o irregolarità determina l’invalidità dell’intero procedimento di ammissione.
L’art. 21 del d.P.R. n. 445/2000 stabilisce il rispetto rigoroso di tutte le formalità previste per l’autenticazione, che non hanno natura meramente formale, ma sostanziale. Il Collegio ha chiarito che ogni difformità dallo schema legale tipico incide sulla validità dell’atto.
Il TAR ha chiarito, inoltre, che costituiscono elementi essenziali dell’autenticazione, tra gli altri, l’attestazione della presenza del sottoscrittore, l’identificazione del dichiarante e la corretta redazione dell’atto da parte del pubblico ufficiale. Non sono ammessi quindi errori nella compilazione dell’autentica, come l’indicazione dei dati del pubblico ufficiale al posto di quelli del candidato o l’apposizione della firma in un momento anteriore rispetto all’autenticazione, determinano l’invalidità dell’atto.

La decisione del TAR ribadisce un orientamento consolidato: nelle procedure elettorali l’autenticazione delle firme non è un adempimento formale sanabile, ma un requisito sostanziale la cui violazione comporta la nullità della candidatura e l’esclusione della lista dal procedimento elettorale.