Lo ha stabilito ANAC con la delibera n. 172 del 6 maggio 2026, primo intervento di vigilanza sull’applicazione delle nuove norme in materia di inconferibilità previste dall’articolo 6 del d.lgs. 201/2022.
L'Anac specifica che la disciplina introdotta dal legislatore nei servizi pubblici locali punta a rafforzare il sistema di incompatibilità e trasparenza, con l’obiettivo di separare in maniera netta le funzioni di regolazione e controllo da quelle di gestione dei servizi.
Nel caso oggetto della delibera, la sovrapposizione di ruoli è stata ritenuta critica: gli enti locali soci della società partecipano infatti alle decisioni strategiche dell’Agenzia, approvano i bilanci e incidono sull’indirizzo delle risorse. Al contempo, la società di trasporto opera attraverso contratti di servizio finanziati proprio dagli enti stessi.
L'ANAC ha specificato che un amministratore che sia anche rappresentante politico degli enti coinvolti si trova nella condizione potenziale di influire sia sulle scelte di finanziamento sia su quelle di gestione del servizio, concretizzando quindi quella commistione tra “controllore e controllato” che la normativa vuole evitare.
Secondo quanto specificato nella delibera, questo caso rientra nella inconferibilità, poiché mina il principio di separazione soggettiva tra chi definisce le regole e chi è chiamato ad attuarle nell’ambito dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.