dell'Avvocato Gianluca Di Pietro.
E’ noto come da parte di committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza esistono una serie di verifiche di congruità che il nuovo impianto normativo prescrive in caso di appalto.
E’ noto come da parte di committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza esistono una serie di verifiche di congruità che il nuovo impianto normativo prescrive in caso di appalto.
Il Legislatore
con l’emanazione del Testo Unico in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro ha cercato di venire incontro alle esigenze degli operatori
del settore che da sempre avevano auspicato una armonizzazione della disciplina
specifica riguardante i lavori edili (D. Lgs. 494/96,
D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella a carattere generale (D.Lgs.
626/94, D.P.R. 547/55).
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.lgs.
81/2008) ed il successivo correttivo (D.Lgs.n 106/2009) ha operato una certa
ripulitura di quelle norme ormai considerate obsolete se non del tutto superate
dal progresso tecnologico.
In
questo senso anche a colui che professionalmente svolge il compito di
Coordinatore alla Sicurezza è chiamato a svolgere l’importante funzione di
attuatore di tutte quelle verifiche concernenti le idoneità tecnico
professionali delle imprese presenti nel cantiere a norma del nuovo impianto normativo. Ci riferiamo in particolare alla idoneità tecnico-professionale dell’impresa
affidataria, a quella delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che il
committente, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) dello stesso T.U., è
tenuto a verificare in relazione ai lavori da affidare.
La norma
definisce questa idoneità come “il
possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera” ed
inoltre, all’allegato XVII del T.U., viene indicata la documentazione che le
imprese stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per
attestare la loro idoneità tecnico-professionale.
Dunque:
a)
iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b)
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto
legislativo;
c)documento
unico di regolarità contributiva “di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre
2007”;
d)
dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo.
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Mentre per quanto riguarda i
lavoratori autonomi questi devono esibire almeno:
a) l’iscrizione alla camera di
commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;
b) una specifica documentazione
attestante la conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;
c) un elenco dei dispositivi di
protezione individuale in dotazione;
d) attestati inerenti la propria
formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal Testo Unico;
e) il documento unico di regolarità
contributiva (DURC).
Il T.U.
introduce poi all’articolo 90 la sospensione del titolo abilitativo nel caso di
assenza della certificazione della regolarità contributiva e che opererà anche
in assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento o del fascicolo dell’opera (i cui contenuti vengono indicati in un allegato al
Testo Unico) in assenza della notifica preliminare quando previsti.
L’art. 93
introduce, la responsabilità del Committente ed il rapporto fra questi ed il
responsabile dei lavori. Il committente è esonerato dalle responsabilità
connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al
responsabile dei lavori.
In ogni caso
il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il
committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
Il
committente è comunque obbligato a verificare che il responsabile dei lavori
adempia ai propri obblighi (art. 90), a verificare che il coordinatore per
l’esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza,
proponga la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto.
Inoltre la
designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei
lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e
d).
L’accettazione
del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) da parte di ciascun datore di
lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS),
costituisce assolvimento dell’obbligo di redazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26
dello schema di Decreto.
Questo è un
risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento.
Il Testo
Unico evidenzia con l’art. 97 gli obblighi a carico del Datore di lavoro delle imprese affidatarie, i quali
sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento
nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure
generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei Piani Operativi di
Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro
trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione.
Circa l’obbligo
di trasmissione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), con l’art. 101
del Testo Unico viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano
trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) all’impresa affidataria la
quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio Piano Operativo di
Sicurezza, lo trasmette al Coordinatore per la Esecuzione.
Importanti
sono anche gli aspetti legati agli di sicurezza dell’impresa affidataria
L’art. 89
del D.Lgs.n.81/2008 fornisce
una definizione della “ impresa affidataria”
individuata quale “impresa titolare del contratto di appalto con il
committente” e che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi e deve in particolare adempiere
ai fondamentali obblighi penalmente sanzionati di prevenzione, protezione,
cooperazione, coordinamento e supervisione.
È una importante e opportuna novità
quella scelta dal Legislatore di porre al centro dell'obbligo di sicurezza
l'impresa affidataria, vista l'eccessivo ricorso al subappalto tipico della
struttura produttiva italiana, con una connotazione non di rado assai negativa,
visto che la stragrande maggioranza degli infortuni mortali avviene nelle
attività in subappalto.
Il D.Lgs. n. 106/2009, correttivo
e integrativo del Testo Unico D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto una novità in
quest'ultimo decreto legislativo, all'articolo 89 lettera i), il quale prevede
che “nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra
imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese
aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato
alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata
assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal
consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in
caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella
indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che
abbia espressamente accettato tale individuazione”.
Nel caso di “consorzio tra imprese”,
l’impresa affidataria è dunque la consorziata assegnataria dei lavori o, nel
caso di più assegnatarie, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori,
salvo l’accettazione da parte di quest’ultima.
La norma non opera alcuna
distinzione, nel caso di “soggetti plurimi”, tra consorzi ordinari, consorzi
stabili ed ATI, ma utilizza la generica espressione “consorzio tra imprese”.
L’Autorità di Vigilanza ha
affrontato i dubbi interpretativi affermando che:
1.
nel caso di
ATI, il ruolo di “affidataria” dovrebbe essere assunto dalla mandataria, dato
che, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, è quest’ultima che ha la
rappresentanza esclusiva dei mandanti per ogni operazione ed atto dipendenti
dall’appalto.
2.
nei casi di consorzio, tanto per i consorzi
stabili, quanto per quelli ordinari, l’impresa “affidataria” sarà l’impresa
assegnataria dei lavori o, nel caso di più assegnatarie, quella indicata dal
consorzio, previa accettazione da parte dell’impresa stessa.
Infine, con
riferimento al momento dell’individuazione dell’impresa affidataria, in
considerazione del fatto che l’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 si riferisce
“all’impresa titolare del contratto” o, in caso di consorzi, all’assegnataria
dei lavori “oggetto del contratto”, l’Autorità ha precisato che tale momento
non deve essere riferito a quello della presentazione delle offerte, ma a
quello della stipula del contratto, con apposita comunicazione alla stazione
appaltante [Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - Impresa
"affidataria" e decadenza dall'attestazione SOA per false
dichiarazioni - Parere 22 luglio 2010 sulla corretta applicazione dell’art. 89,
c. 1,lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008 in ordine all’individuazione dell’impresa
“affidataria”].
Sull’ idoneità
tecnico-professionale dell'impresa affidataria esecutrice e non esecutrice occorre
notare che, ai sensi del punto 01 dell'allegato XVII in disposto combinato con
l'articolo 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, è penalmente vietato
affidare contratti di appalto ad imprese affidatarie che non indichino “al
committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo o i nominativi
dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato per
l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, ma che sinteticamente si possono riassumere
nell'obbligo di verifica continuativa della sicurezza e igiene durante i lavori
delle imprese alle quali ha affidato i lavori.
La mancata
indicazione da parte dell' impresa affidataria di tale nominativo costituisce
omissione penalmente rilevante da parte del committente dell'accertamento
obbligatorio dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 comma 9
lett. a) del D.Lgs. 81/2008, ed è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi
o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro a carico del committente o del
responsabile dei lavori.
I
riferimenti normativi:
“Allegato XVII - Idoneità Tecnico
Professionale
“01. Le
imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori
almeno il nominativo o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le
specifiche mansioni, incaricato per l’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97”.
art. 90 … 9.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei
lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da
affidare, con le modalità di cui all’Allegato XVII. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede
si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva,
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti
dall’Allegato XVII; (arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a
4.800 euro per il committente o il responsabile dei lavori)”.