3 maggio 2014

Riscatto e contribuzione figurativa: quando e come sceglierla

di Valeria Zannino. 

La costituzione del rapporto di lavoro subordinato pone in essere la costituzione di tre elementi legati tra loro in un rapporto assicurativo: il datore di lavoro (assicurante), il lavoratore (l’assicurato) e l’Inps l’ente gestore  delle assicurazioni sociali obbligatorie. 
Lo stato attraverso gli  enti pubblici quali Inps e Inail ha inteso gestire in forma separata due diversi ambiti nel quale relazionare e fare a interagire due diversi aspetti che riguardano la vita del  lavoratore : il lavoratore  e il suo rapporto con l’inps - ente di diritto pubblico, istituto nazionale della previdenza sociale - cui sono affidate forme di assicurazioni sociali che riguardano gran parte dei lavoratori dipendenti del settore privato quali le assicurazioni sociali obbligatorie  che tutelano i lavoratori e loro famiglie al verificarsi  di determinati eventi  e assicurano la pensione a coloro che raggiungono l’età per essere collocati a riposo.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore che, per svariati motivi si trova a dover affrontare nel corso della propria vita  lavorativa,  dei problemi che non consentono più’ di poter proseguire la sua attività lavorativa, la soluzione che consiglierei è rappresentata dall’accredito dei contributi figurativi o dal versamento dei contributi da riscatto.

I contributi figurativi sono contributi “Fittizzi” cioè non versati né dal datore  lavoro, ne’ dal lavoratore e vengono riconosciuti gratuitamente e quindi accreditati dall’Inps  sul conto assicurativo dell’assicuratore, per i periodi nei quali non sia avvenuta realmente attività lavorativa e di conseguenza non vi era stato il versamento di alcun contributo obbligatorio.

I contributi figurativi  possono consentire a raggiungere il diritto alla pensione, a condizione che i periodo residuo  per l’accesso alla pensione  non superi i cinque anni (per quanti alla data del 31 dicembre 1992 non avevano beneficiato o fossero in possesso di contribuzione presso Inps. 

Ovviamente non tutti i periodi di 'non lavoro' sono validi per far maturare il diritto alla pensione, anzi l'Inps sul proprio sito istituzionale ricorda con precisione quali siano i periodi previsti per legge ossia: il servizio militare, la gravidanza e il puerperio, la disoccupazione indennizzata, i periodi di malattia e infortunio, quelli di cassa integrazione guadagni o trascorsi in mobilità, l'aspettativa sindacale, la donazione gratuita di sangue, la persecuzione politica e razziale, la tubercolosi, le calamità naturali, l'aspettativa per mandato elettorale, i congedi parentali, le attività svolta da lavoratori invalidi, l'assistenza a familiari con handicap grave, i contratti di solidarietà e i lavori socialmente utili e di pubblica utilità.

Attenzione però: per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contributi) non sono utili i periodi di malattia e disoccupazione, che invece possono servire per ottenere la pensione di anzianità con il solo requisito contributivo maggiorato (ossia i 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età).

I contributi 'figurativi' possono essere accreditati su domanda dell'interessato o automaticamente dall'Inps, bastando anche solo il versamento di un solo contributo settimanale presso l'Inps per far valere il diritto.

Ben altro discorso sono i contributi da riscatto. Questi servono a coprire a spese dell'assicurato, alcuni periodi, anche in questo caso espressamente previsti dalla legge, per i quali non esiste un obbligo assicurativo. La facoltà di chiedere il riscatto è data a tutti i lavoratori dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), ai lavoratori iscritti ai fondi speciali e a coloro che sono soggetti al contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza Cassa di categoria).

Ai fini pensionistici questi contributi sono utili sia per maturare il diritto sia per incrementare l'importo della pensione. Tra i periodi riscattabili rientrano, ad esempio, il corso legale di laurea, lauree brevi o titoli equiparati, il lavoro dipendente svolto all'estero in Paesi non convenzionati con l'Italia, le assenze facoltative per maternità, puerperio o assistenza a familiari disabili, o i periodi di lavoro parasubordinato prestati prima del 1996.

Il calcolo dell'importo dei contributi da versare (in un'unica rata o con rateizzazioni mensili fino a un massimo di cinque anni) varia a seconda dell'età del richiedente, del sesso, del periodo da riscattare e della retribuzione del richiedente, che nel caso di lavoratori autonomi fa riferimento alla retribuzione percepita nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. Dato che una volta attivata la pratica spetta all'Inps comunicarvi la somma da pagare inviando al vostro domicilio i bollettini di pagamento (se non osserverete i termini di pagamento la procedura si interromperà automaticamente) se avete intenzione di procedere per questa strada fareste bene a presentare quanto prima domanda, in modo da valutare se vi convenga o meno per tempo. Anche perché se doveste procedere al riscatto in prossimità della vostra entrata in pensione sappiate che in caso di presentazione di domanda di pensione mentre si pagano le rate la rateizzazione viene sospesa e le somme ancora da pagare debbono essere versate in un'unica soluzione. Se poi siete già pensionati (e dunque mirate unicamente ad accrescere il valore della vostra pensione), il pagamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione. Meglio dunque pensarci per tempo.

Per esempio l’onere di riscatto di laurea  può essere infatti portato  in diminuzione dal proprio reddito. E’ ammesso il riscatto del corso legale di laurea a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
  • i periodi di iscrizione fuori corso;
  • i periodi già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del 30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
  • i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
  • i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
  • i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
  • diploma accademico di primo livello;
  • diploma accademico di secondo livello;
  • diploma di specializzazione;
  • diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R. n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010.
Si possono riscattare:
Per quanto riguarda i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi. A partire dal 12 luglio 1997 è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti anteriormente a questa data.
Nel modello 730 - 2014 o nel modello unico PF, l’indicazione  dei contributi previdenziali va effettuata nel quadro E, “Oneri e Spese” nella sezione II che riguarda appunto le spese  e oneri per i quali spetta la deduzione del reddito complessivo; più precisamente va compilato il rigo E21,  alla colonna 2.

L’importo da dover versare dipende da tanti fattori; prima di tutto la  quota  da riscatto dipende dall’età, dal sesso ed dai contributi versati negli ultimi mesi dal lavoratore che presenta la domanda, tale aliquota di riferimento che è pari al 33%  moltiplicata per li ultimi 12 mesi di reddito imponibile Inps e il risultato deve essere moltiplicato per i mesi da riscattare. Inoltre è possibile  chiedere il riscatto anche di due lauree  così com’ è possibile richiedere la procedura anche per chi ha conseguito un diploma di alta formazione artistica o musicale.

Per procedere con le pratiche per i contributi da riscatto bisogna prima accertarsi  di essere in possesso  di tutte le informazioni necessarie circa i contributi da riscatto Inps , dopo di che è necessario compiere - a  mio avviso - delle valutazioni precise  circa la reale convenienza  in termini economici; anche perché in base all’importo del proprio stipendio attuale si potrebbe avere delle spiacevoli sorprese circa l’ammontare dell’onere, e è per questo che bisognerebbe procedere con i riscatto degli anni di laurea  durante la propria prima occupazione quando, cioè il proprio stipendio dovrebbe essere inferiore  rispetto a quando potrebbe esserlo, per esempio se si vuole riscattare la laurea  dopo 10 anni, il pagamento si effettua utilizzando i bollettini Mav inviati direttamente dall’Inps con il provvedimento di accoglimento.