3 maggio 2014

Stazione appaltante e autonoma impugnazione della valutazione di idoneità e convenienza

Chiarimenti di IEOPA.

Con il presente appunto vogliamo porci la seguente domanda: la valutazione di idoneità e convenienza dell’offerta ex art. 81, comma 3, D.lgs. 163/06 è atto autonomamente impugnabile? In particolare, cosa accade se in sede di ricorso giurisdizionale il ricorrente non censuri espressamente tale giudizio di idoneità contenuto nell’aggiudicazione definitiva?

Ebbene, occorre premettere al tal fine che, in linea generale, il Giudice può pronunciarsi solo e soltanto sui proposti profili di impugnativa (art. 112 c.p.c.: principio del chiesto e pronunciato), senza potersi esprimere su tutte le ragioni che hanno determinato l’oggetto dell’atto di impugnativa, che quindi – in ogni caso – permarrebbe in vita, con evidente inammissibilità del gravame avverso, il quale, laddove non avesse espressamente impugnato l’assorbente valutazione di “idoneità” e “convenienza” e né censurato specificatamente la medesima, è carente di interesse, perché una (basilare – e normativa - ) ragione che assiste il provvedimento non è incisa ritualmente da alcuna obiezione in termini di (ritenuta) illegittimità. 

Così, infatti, significativamente sul punto, il Tar Campania, Na, Sez. IV, 31 luglio 2007, n° 7140: “E’ infatti inammissibile la domanda giurisdizionale di annullamento di un atto che si fonda su più motivi autonomi, allorquando essa sia volta a censurarne sol uno: l’eventuale fondatezza della censura, infatti, non farebbe venir meno l’atto che si regge anche sugli altri motivi (Tar Sardegna, Sez II, 8 marzo 2004, n. 317). Il principio secondo cui è inammissibile il ricorso proposto un avverso provvedimento fondato su più ragioni autonome tra di loro, ove anche una sola di esse non abbia formato oggetto di specifica censura, trova infatti la sua ratio nel fatto che l’atto non potrebbe comunque essere annullato dal giudice perché sorretto validamente da detto motivo (Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15 giugno 2006, n. 4636).

Detto questo, occorre chiedersi cosa accadrebbe in caso di mancata impugnazione del giudizio della Stazione appaltante ex art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/06 secondo cui: “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” in termini di ammissibilità o meno del ricorso.

Ad avviso dell’Istituto, nulla quaestio nel caso in cui tale giudizio sia negativo, visto che in tale ipotesi l’impugnazione dello stesso appare necessitata, pena l’inammissibilità del ricorso.

Diverso invece il caso in cui detta valutazione del RUP, espressa per conto della stazione appaltante, sia positiva e quindi confermativa della scelta operata dalla Commissione di gara.

In questo caso, ad avviso dell’istituto, occorre distinguere l’ipotesi in cui il ricorrente punti all’aggiudicazione della gara perché l’aggiudicataria è stata illegittimamente ammessa, nel qual caso si ritiene irrilevante l’eventuale mancata impugnazione del giudizio di idoneità e convenienza dell’offerta operato dal RUP, vista la sussistenza comunque dell’interesse al ricorso per tutt’altri ed assorbenti profili. Diversamente, laddove tale giudizio di idoneità e convenienza consegua ad un giudizio della Commissione di gara reso in sede di verifica di congruità dell’offerta, in quanto dalla stessa Commissione espressamente demandato al RUP, detta autonoma valutazione del RUP dovrà, ad avviso di questo Istituto, essere espressamente censurata pena l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, in quanto valutazione non solo assorbente quella della Commissione di gara, ma concretamente lesiva per il ricorrente.

Il giudizio ex art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/06, la cui operatività presuppone che la procedura di affidamento abbia selezionato l’offerta migliore e che sia possibile aggiudicare, a differenza del giudizio di “appropriatezza dell’offerta” che attiene invece all’inesistenza di offerte valide, tant’è che si può parlare di “gara deserta” (cfr., scritto del Cons. Carmine Volpe, in www.giustizia-amministrativa.it), è caratterizzato quindi da assoluta autonomia posto che, come recentemente affermato dal Supremo consesso l’Amministrazione, in questa specifica valutazione, non è vincolata al giudizio della Commissione di gara (cfr., Sez. V, 7 giugno 2013, n. 3125, alla quale si rimanda).

Quanto precedentemente esposto rileva anche in ragione di correlazione con l’art. 79, comma 2, lett. C), D.lgs. 163/06, ove si pone l’obbligo per la stazione appaltante di comunicare formalmente, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, “le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata”, donde l’onere di specifica censura del relativo cespite di impugnativa, se di interesse, a prescindere dal discrimen di impugnazione relativamente a quanto sopra, circa l’art. 81, comma 3, D.lgs.163/06.