Chiarimenti di IEOPA.
Con il presente appunto vogliamo porci la seguente domanda: la valutazione di idoneità e convenienza dell’offerta ex art. 81, comma 3, D.lgs. 163/06 è atto autonomamente impugnabile? In particolare, cosa accade se in sede di ricorso giurisdizionale il ricorrente non censuri espressamente tale giudizio di idoneità contenuto nell’aggiudicazione definitiva?
Ebbene, occorre premettere al tal fine che, in linea generale, il Giudice può pronunciarsi solo e soltanto sui proposti profili di impugnativa (art. 112 c.p.c.: principio del chiesto e pronunciato), senza potersi esprimere su tutte le ragioni che hanno determinato l’oggetto dell’atto di impugnativa, che quindi – in ogni caso – permarrebbe in vita, con evidente inammissibilità del gravame avverso, il quale, laddove non avesse espressamente impugnato l’assorbente valutazione di “idoneità” e “convenienza” e né censurato specificatamente la medesima, è carente di interesse, perché una (basilare – e normativa - ) ragione che assiste il provvedimento non è incisa ritualmente da alcuna obiezione in termini di (ritenuta) illegittimità.
Con il presente appunto vogliamo porci la seguente domanda: la valutazione di idoneità e convenienza dell’offerta ex art. 81, comma 3, D.lgs. 163/06 è atto autonomamente impugnabile? In particolare, cosa accade se in sede di ricorso giurisdizionale il ricorrente non censuri espressamente tale giudizio di idoneità contenuto nell’aggiudicazione definitiva?
Ebbene, occorre premettere al tal fine che, in linea generale, il Giudice può pronunciarsi solo e soltanto sui proposti profili di impugnativa (art. 112 c.p.c.: principio del chiesto e pronunciato), senza potersi esprimere su tutte le ragioni che hanno determinato l’oggetto dell’atto di impugnativa, che quindi – in ogni caso – permarrebbe in vita, con evidente inammissibilità del gravame avverso, il quale, laddove non avesse espressamente impugnato l’assorbente valutazione di “idoneità” e “convenienza” e né censurato specificatamente la medesima, è carente di interesse, perché una (basilare – e normativa - ) ragione che assiste il provvedimento non è incisa ritualmente da alcuna obiezione in termini di (ritenuta) illegittimità.
Così, infatti, significativamente sul
punto, il Tar Campania, Na, Sez. IV, 31 luglio 2007, n° 7140: “E’ infatti inammissibile la domanda
giurisdizionale di annullamento di un atto che si fonda su più motivi autonomi,
allorquando essa sia volta a censurarne sol uno: l’eventuale fondatezza della
censura, infatti, non farebbe venir meno l’atto che si regge anche sugli altri
motivi (Tar Sardegna, Sez II, 8 marzo 2004, n. 317). Il principio secondo cui è
inammissibile il ricorso proposto un avverso provvedimento fondato su più
ragioni autonome tra di loro, ove anche una sola di esse non abbia formato
oggetto di specifica censura, trova infatti la sua ratio nel fatto che l’atto
non potrebbe comunque essere annullato dal giudice perché sorretto validamente da
detto motivo (Tar Lazio, Roma, Sez. III, 15 giugno 2006, n. 4636).
Detto questo,
occorre chiedersi cosa accadrebbe in caso di mancata impugnazione del giudizio
della Stazione appaltante ex art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/06 secondo cui: “Le stazioni appaltanti possono decidere di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto” in termini di ammissibilità
o meno del ricorso.
Ad avviso
dell’Istituto, nulla quaestio nel
caso in cui tale giudizio sia negativo, visto che in tale ipotesi
l’impugnazione dello stesso appare necessitata, pena l’inammissibilità del
ricorso.
Diverso invece
il caso in cui detta valutazione del RUP, espressa per conto della stazione
appaltante, sia positiva e quindi confermativa della scelta operata dalla
Commissione di gara.
In questo caso,
ad avviso dell’istituto, occorre distinguere l’ipotesi in cui il ricorrente
punti all’aggiudicazione della gara perché l’aggiudicataria è stata
illegittimamente ammessa, nel qual caso si ritiene irrilevante l’eventuale
mancata impugnazione del giudizio di idoneità e convenienza dell’offerta
operato dal RUP, vista la sussistenza comunque dell’interesse al ricorso per
tutt’altri ed assorbenti profili. Diversamente, laddove tale giudizio di
idoneità e convenienza consegua ad un giudizio della Commissione di gara reso
in sede di verifica di congruità dell’offerta, in quanto dalla stessa
Commissione espressamente demandato al RUP, detta autonoma valutazione del RUP
dovrà, ad avviso di questo Istituto, essere espressamente censurata pena
l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, in quanto valutazione
non solo assorbente quella della Commissione di gara, ma concretamente lesiva
per il ricorrente.
Il giudizio ex
art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/06, la cui operatività presuppone che la procedura
di affidamento abbia selezionato l’offerta migliore e che sia possibile
aggiudicare, a differenza del giudizio di “appropriatezza dell’offerta” che
attiene invece all’inesistenza di offerte valide, tant’è che si può parlare di
“gara deserta” (cfr., scritto del Cons. Carmine Volpe, in www.giustizia-amministrativa.it),
è caratterizzato quindi da assoluta autonomia posto che, come recentemente
affermato dal Supremo consesso l’Amministrazione, in questa specifica
valutazione, non è vincolata al giudizio della Commissione di gara (cfr., Sez.
V, 7 giugno 2013, n. 3125, alla quale si rimanda).
Quanto
precedentemente esposto rileva anche in ragione di correlazione con l’art. 79,
comma 2, lett. C), D.lgs. 163/06, ove si pone l’obbligo per la stazione
appaltante di comunicare formalmente, con il provvedimento di aggiudicazione
definitiva, “le caratteristiche e i
vantaggi dell’offerta selezionata”, donde l’onere di specifica censura del
relativo cespite di impugnativa, se di interesse, a prescindere dal discrimen di impugnazione relativamente
a quanto sopra, circa l’art. 81, comma 3, D.lgs.163/06.