Non può essere nominato dal sindaco Dirigente dell’Ufficio
legale e del settore Affari Generali del Comune chi in passato ha ricoperto
incarichi legali nello stesso comune, difendendolo in cause e contenziosi.
Lo ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con
la delibera n. 136 del 4 aprile 2023, specificando, quindi, che l’incarico è “inconferibile”
per violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2013. Pertanto, la
nomina decade e sono nulli tutti gli atti adottati dall’insediamento inconferibile. Non solo, sindaco e
giunta del Comune che hanno deliberato l’incarico non potranno per tre mesi
conferire alcun incarico di natura amministrativa di loro competenza, come
prescrive la legge, e secondo la sanzione ex articolo 18.
L’Anac ha avviato l’istruttoria in seguito a una
segnalazione che riportava il caso di un dirigente che era stato nominato a
capo dell’Ufficio Affari generali del Comune, il quale aveva svolto per
parecchi anni, nel periodo precedente alla nomina, attività professionale
finanziata e regolata dall’amministrazione comunale. Non essendo stata, però,
l’amministrazione comunale collaborativa nel fornire informazioni precise e
dettagliate ma anzi notando discrepanze tra gli accertamenti condotti d’ufficio
e la documentazione trasmessa dall’ente, Anac ha incaricato la Guardia di Finanza – Nucleo speciale
Anticorruzione, di svolgere attività ispettiva presso la sede del Comune.
E’ emerso che l’avvocato in questione, nominato dal
sindaco responsabile legale dell’amministrazione e a capo degli Affari
generali, aveva prestato assistenza e difesa giudiziale dell’ente fin dal 2011,
con ripetuti incarichi successivi (una dozzina). Una mole tale di affidamenti
da rendere evidente – scrive Anac –
che la difesa giudiziale del Comune fosse affidata costantemente al suddetto,
in un legame continuativo e stabile.
Ne conseguiva, pertanto che il dirigente che
esercitava i poteri di regolazione e finanziamento del Comune, chiamato a
saldare le parcelle delle prestazioni precedenti dell’avvocato, era la stessa
persona, violando senza soluzione di continuità il cosiddetto “periodo di
raffreddamento” previsto dalla legge per la durata di due anni dall’ultimo
incarico professionale alla nuova nomina.
Di conseguenza, per Anac non era possibile far altro che deliberare l’inconferibilità, con tutte le sanzioni
conseguenti che ciò comporta non solo per il nominato ma anche per l’ente che
ha esercitato la nomina.
Fonte: anticorruzione.it