Il decreto è stato adottato in attuazione dell’art. 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (CAD), che prevede l’attribuzione da parte dell’Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR) di un codice identificativo univoco ed anonimo (ID ANPR) a ciascun cittadino, per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l’interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del CAD.
L’ID ANPR è associato ad ogni cittadino già registrato nell’anagrafe nazionale ed attribuito ad ogni nuovo iscritto in ANPR ali’ atto della sua registrazione (art. 2, commi l e 2). Ogni cittadino potrà conoscere il proprio ID ANPR, accedendo con la propria identità digitale al servizio di visura anagrafica disponibile nell’Area riservata del portale ANPR .
Fonte: DAIT (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali)