I certificati rilasciati all’esecutore dei lavori utili alle imprese per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione e – per gli operatori economici non qualificati – per la dimostrazione dei requisiti speciali in gara sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’Anac e vengono annotati nel Casellario informatico. Il Casellario costituisce una sezione della Banca dati dei contratti pubblici (BDNCP) e dialoga con il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per consentire la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e per l’esecuzione dei contratti affidati.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti emettono un unico certificato con indicazione separata delle lavorazioni eseguite dall’impresa affidataria e di quelle eseguite dall’impresa o dalle imprese subappaltatrici. Un’indicazione necessaria per garantire la ricostruzione della filiera dell’esecuzione e, di conseguenza, la tracciatura digitale dell’intero ciclo di vita del contratto, oltre che per finalità di monitoraggio e controllo degli affidamenti, anche per esigenza di trasparenza. L’emissione di un’unica certificazione – sottolinea Anac – consente di scongiurare il rischio della proliferazione incontrollata di sub-affidamenti, scollegati dall’affidamento principale, già riscontrata nella prassi in numerose occasioni. Le stesse indicazioni valgono per il caso di lavorazioni affidate al contraente generale e per i relativi sub-affidamenti.
Nel comunicato del presidente Anac sono forniti chiarimenti anche sul corretto utilizzo dell’Allegato B.1 e sull’emissione di certificati per interventi che prevedono l’esecuzione di lavori nella categoria OG 11 (Impianti tecnologici).
Fonte: Anac