2 aprile 2024

Ministero dell'Interno: parere sul diniego di convocazione del 'consiglio comunale grande'

 


Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha rappresentato che otto consiglieri di un consiglio comunale, pari alla metà dei consiglieri assegnati, hanno chiesto l’intervento sostitutivo del Prefetto, ai sensi dell’art.39, comma 5, del TUOEL, a seguito del diniego opposto dal presidente del medesimo consiglio alla richiesta di convocazione di un “consiglio comunale grande”.

In particolare, i consiglieri hanno presentato istanza al presidente del consiglio, ai sensi degli artt.17 e 55 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, al fine di vedere convocato un consiglio, avente carattere straordinario, denominato “consiglio grande”, per approfondire e discutere argomenti di particolare rilevanza per la vita cittadina concernente l’utilizzo del territorio comunale per la produzione di energia mediante impianti di fotovoltaico e agrovoltaico.

Il presidente del consiglio ha respinto la richiesta dei consiglieri ritenendo che nell’ambito del “consiglio grande” non sono adottabili delibere e che lo stesso consiste in una forma di consultazione diretta della popolazione che trova disciplina nel titolo III dello statuto dell’ente “Partecipazione dei cittadini”, agli artt.46 e 47, e non nella parte dello statuto titolo II, dedicata al consiglio comunale.

Inoltre, tale forma di adunanza non richiede un quorum strutturale e non prevede l’erogazione di un gettone. A ciò si aggiunge che il presidente, nella nota di rigetto, ha evidenziato che l’articolo 55 del citato regolamento prevede che tale forma di consiglio può essere convocata quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno o quando il consiglio comunale intende svolgere forme di consultazione diretta su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina. 

I consiglieri, a seguito del rigetto da parte del presidente del consiglio, hanno chiesto l’intervento del Prefetto ai sensi dell’articolo 39, comma 5, del TUOEL. In via generale, si rileva che il diritto ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 di richiedere la convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri comunali, è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia-sez.I, 25 luglio 2001, n.4278).

In relazione ai motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, al presidente del consiglio spetta la sola verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di consiglieri (o dal sindaco) non potendo comunque sindacarne l’oggetto.

In tal senso, la giurisprudenza in materia si è espressa con orientamento costante nel senso che spetta solo al consiglio la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno. Ciò premesso, le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del consiglio. È opportuno evidenziare che una determinata questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 42 del TUOEL, o quando rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale. Si osserva che, nel caso in esame, la convocazione del consiglio grande è stata chiesta ai sensi degli artt.17 e 55 del regolamento per discutere temi delicati di interesse della cittadinanza. Al riguardo, si evidenzia che l’art.17 riproduce il contenuto dell’art.39, comma 2, del TUOEL che disciplina la convocazione del consiglio ordinario, ma nulla prevede per la convocazione del consiglio in adunanza aperta, né riproduce il contenuto del comma 5 dell’articolo 39 concernente l’intervento sostitutivo del Prefetto.

Si rileva che gli articoli 39 del TUOEL e 17 del regolamento disciplinano un consiglio con la presenza dei soli consiglieri e la possibilità di adottare delibere, invece l’articolo 55 del regolamento non prevede la partecipazione dei soli consiglieri, non prevede un quorum e non prevede un’attività deliberativa se non nel caso di votazioni di ordini del giorno e mozioni; solo in tal caso la delibera è votata dai soli consiglieri ed è richiesto un quorum. Si evidenzia, altresì, che il sopra citato articolo 55 prevede che il presidente del consiglio, in caso di richiesta di convocazione da parte di 1/3 dei consiglieri, “può” convocare il consiglio, mentre l’art.39, comma 2, del TUOEL utilizza la locuzione “è tenuto a riunire il consiglio”. Si soggiunge che lo statuto dell’ente, invece, all’art.47, comma 8, ultimo periodo dispone che “Il Consiglio Grande si riunisce su iniziativa del Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo o quando lo richieda il Sindaco o almeno 1/3 dei consiglieri assegnati”.

Tale norma sembrerebbe non lasciare al presidente alcuna valutazione che, invece, sembra evincersi dalla disposizione normativa di cui all’articolo 55 del regolamento. È importante evidenziare, inoltre, che il consiglio grande, mentre nello statuto trova collocazione nel titolo III “Partecipazione dei cittadini” (art.47) e non nel titolo II–capo II dedicato al consiglio comunale, nel regolamento per il funzionamento del consiglio l’art.55 “Adunanze aperte” trova collocazione nel titolo IV “Le adunanze del consiglio comunale”, nel capo V rubricato “Pubblicità delle adunanze”, quindi nella parte dedicata al consiglio. Per le discordanze sopra esposte, il consiglio comunale potrebbe valutare la possibilità di riformulare le disposizioni regolamentari e statutarie di cui si è dotato che non risultano di chiara interpretazione.

Ciò premesso, si ritiene, esaminate le norme statali ed in particolare quelle locali di cui l’ente si è dotato, che il consiglio grande, sebbene nel regolamento dell’ente sia inserito nella parte dedicata al consiglio, non ha, per le ragioni sopra esposte, le caratteristiche del consiglio ordinario. Infatti, la convocazione è stata richiesta ai sensi degli artt.17 e 55 del regolamento e non ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del TUOEL, di conseguenza non si ritiene applicabile nel caso in esame il potere sostitutivo del Prefetto previsto dal comma 5 del predetto articolo 39. Si è, comunque, dell’avviso che la questione debba essere portata all’attenzione del consiglio, in quanto spetta solo a tale organo, nella sua totalità, valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare, nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge. Nell’ipotesi di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del TUOEL, il Prefetto potrà attivare gli interventi di cui all’art.39, comma 5, del TUEL. Quanto alla situazione di pareggio di otto voti contro otto, che risulterebbe dal verbale della conferenza dei capigruppo con all’oggetto la convocazione del “consiglio grande”, si osserva che per regola interpretativa generale in caso di parità di voti nella deliberazione è considerata respinta l’istanza all’esame poiché le delibere devono essere sempre approvate con una maggioranza favorevole di voti.


Fonte: dait.interno.gov.it