Si fa riferimento alla
nota con la quale una Prefettura ha rappresentato che otto consiglieri di un
consiglio comunale, pari alla metà dei consiglieri assegnati, hanno chiesto
l’intervento sostitutivo del Prefetto, ai sensi dell’art.39, comma 5, del
TUOEL, a seguito del diniego opposto dal presidente del medesimo consiglio alla
richiesta di convocazione di un “consiglio comunale grande”.
In particolare, i
consiglieri hanno presentato istanza al presidente del consiglio, ai sensi
degli artt.17 e 55 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale,
al fine di vedere convocato un consiglio, avente carattere straordinario,
denominato “consiglio grande”, per approfondire e discutere argomenti di
particolare rilevanza per la vita cittadina concernente l’utilizzo del
territorio comunale per la produzione di energia mediante impianti di fotovoltaico
e agrovoltaico.
Il presidente del
consiglio ha respinto la richiesta dei consiglieri ritenendo che nell’ambito
del “consiglio grande” non sono adottabili delibere e che lo stesso consiste in
una forma di consultazione diretta della popolazione che trova disciplina nel
titolo III dello statuto dell’ente “Partecipazione dei cittadini”, agli artt.46
e 47, e non nella parte dello statuto titolo II, dedicata al consiglio
comunale.
Inoltre, tale forma di adunanza non richiede un quorum strutturale e non prevede l’erogazione di un gettone. A ciò si aggiunge che il presidente, nella nota di rigetto, ha evidenziato che l’articolo 55 del citato regolamento prevede che tale forma di consiglio può essere convocata quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno o quando il consiglio comunale intende svolgere forme di consultazione diretta su temi di particolare rilevanza per la vita cittadina.
I consiglieri, a
seguito del rigetto da parte del presidente del consiglio, hanno chiesto
l’intervento del Prefetto ai sensi dell’articolo 39, comma 5, del TUOEL. In via
generale, si rileva che il diritto ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 di
richiedere la convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei
consiglieri comunali, è tutelato in modo specifico dalla legge con la
previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle
competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata
convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di
venti giorni” (T.A.R. Puglia-sez.I, 25 luglio 2001, n.4278).
In relazione ai motivi
che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria
dell’assemblea, al presidente del consiglio spetta la sola verifica formale che
la richiesta provenga dal prescritto numero di consiglieri (o dal sindaco) non
potendo comunque sindacarne l’oggetto.
In tal senso, la
giurisprudenza in materia si è espressa con orientamento costante nel senso che
spetta solo al consiglio la verifica circa la legalità della convocazione e
l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto
che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle
competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del
giorno. Ciò premesso, le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il
consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza
del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità,
impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del
consiglio. È opportuno evidenziare che una determinata questione rientra nella
competenza del consiglio comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali
espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 42 del TUOEL, o quando rientri
nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al
comma 1 del medesimo articolo 42, con la possibilità, quindi, che la
trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare
nell’adozione di un provvedimento finale. Si osserva che, nel caso in esame, la
convocazione del consiglio grande è stata chiesta ai sensi degli artt.17 e 55
del regolamento per discutere temi delicati di interesse della cittadinanza. Al
riguardo, si evidenzia che l’art.17 riproduce il contenuto dell’art.39, comma
2, del TUOEL che disciplina la convocazione del consiglio ordinario, ma nulla
prevede per la convocazione del consiglio in adunanza aperta, né riproduce il contenuto
del comma 5 dell’articolo 39 concernente l’intervento sostitutivo del Prefetto.
Si rileva che gli
articoli 39 del TUOEL e 17 del regolamento disciplinano un consiglio con la
presenza dei soli consiglieri e la possibilità di adottare delibere, invece
l’articolo 55 del regolamento non prevede la partecipazione dei soli
consiglieri, non prevede un quorum e non prevede un’attività deliberativa se
non nel caso di votazioni di ordini del giorno e mozioni; solo in tal caso la
delibera è votata dai soli consiglieri ed è richiesto un quorum. Si evidenzia,
altresì, che il sopra citato articolo 55 prevede che il presidente del
consiglio, in caso di richiesta di convocazione da parte di 1/3 dei
consiglieri, “può” convocare il consiglio, mentre l’art.39, comma 2, del TUOEL
utilizza la locuzione “è tenuto a riunire il consiglio”. Si soggiunge che lo
statuto dell’ente, invece, all’art.47, comma 8, ultimo periodo dispone che “Il
Consiglio Grande si riunisce su iniziativa del Presidente del Consiglio,
sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo o quando lo richieda il
Sindaco o almeno 1/3 dei consiglieri assegnati”.
Tale norma sembrerebbe
non lasciare al presidente alcuna valutazione che, invece, sembra evincersi
dalla disposizione normativa di cui all’articolo 55 del regolamento. È
importante evidenziare, inoltre, che il consiglio grande, mentre nello statuto
trova collocazione nel titolo III “Partecipazione dei cittadini” (art.47) e non
nel titolo II–capo II dedicato al consiglio comunale, nel regolamento per il
funzionamento del consiglio l’art.55 “Adunanze aperte” trova collocazione nel
titolo IV “Le adunanze del consiglio comunale”, nel capo V rubricato
“Pubblicità delle adunanze”, quindi nella parte dedicata al consiglio. Per le
discordanze sopra esposte, il consiglio comunale potrebbe valutare la
possibilità di riformulare le disposizioni regolamentari e statutarie di cui si
è dotato che non risultano di chiara interpretazione.
Ciò premesso, si ritiene,
esaminate le norme statali ed in particolare quelle locali di cui l’ente si è
dotato, che il consiglio grande, sebbene nel regolamento dell’ente sia inserito
nella parte dedicata al consiglio, non ha, per le ragioni sopra esposte, le
caratteristiche del consiglio ordinario. Infatti, la convocazione è stata richiesta
ai sensi degli artt.17 e 55 del regolamento e non ai sensi dell’articolo 39,
comma 2, del TUOEL, di conseguenza non si ritiene applicabile nel caso in esame
il potere sostitutivo del Prefetto previsto dal comma 5 del predetto articolo
39. Si è, comunque, dell’avviso che la questione debba essere portata
all’attenzione del consiglio, in quanto spetta solo a tale organo, nella sua
totalità, valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare, nell’ambito
delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge. Nell’ipotesi di
inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio ai sensi
dell’articolo 39, comma 2, del TUOEL, il Prefetto potrà attivare gli interventi
di cui all’art.39, comma 5, del TUEL. Quanto alla situazione di pareggio di
otto voti contro otto, che risulterebbe dal verbale della conferenza dei
capigruppo con all’oggetto la convocazione del “consiglio grande”, si osserva
che per regola interpretativa generale in caso di parità di voti nella
deliberazione è considerata respinta l’istanza all’esame poiché le delibere
devono essere sempre approvate con una maggioranza favorevole di voti.
Fonte: dait.interno.gov.it