Il contributo è a fondo perduto e non produce effetti fiscali per il beneficiario. Viene erogato a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, già trasferite alla contabilità speciale n. 1778 dell’Agenzia delle entrate, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212.
Il contributo è destinato, secondo le condizioni stabilite, alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Fonte: Gazzetta Ufficiale