Si discute da tempo della necessità di semplificare l’attività amministrativa, cercando di ridurre l’utilizzo di carta e minimizzando gli oneri legati agli adempimenti burocratici che i cittadini sono chiamati ad osservare. Diversi passi in avanti sono stati compiuti in tal senso e da ultimo si segnala la possibilità, messa a disposizione dal Dipartimento delle finanze, di utilizzare per la dichiarazione IMU la compilazione del modulo interattivo “editabile” disponibile sul sito web
Il modello rilasciato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze in formato «Pdf» consente di compilare la
dichiarazione dal proprio computer o dal proprio tablet, senza dover in questo
modo inserire a penna le cifre e le indicazioni anagrafiche richieste.
Questo
già a partire dalla scrittura dell'anno a cui si riferisce la denuncia e dal
Comune a cui è indirizzato. Per quanto riguarda il sesso del dichiarante e
degli eventuali contitolari bisognerà puntare il mouse sulla casella prescelta.
Per scegliere sia il codice che contraddistingue le «caratteristiche» dell'immobile
- per esempio «1» per terreno, «2» per area fabbricabile e così via - sia la
percentuale di possesso (in caso di più proprietari) si potrà scorrere nelle
rispettive caselle fino ad arrivare alla cifra da indicare. È previsto un campo
ad hoc anche per le eventuali annotazioni. Poiché il modello è composto da due
esemplari (uno per il Comune e uno per il contribuente), la compilazione di una
parte viene automaticamente riportata anche nella seconda, senza quindi dover
ripetere l'operazione.
È un primo passo verso una maggiore
digitalizzazione del l'adempimento. Anche perché la presentazione della
denuncia potrà avvenire lungo tre differenti canali: consegna diretta al
Comune, che rilascia la ricevuta; spedizione postale, con raccomandata senza avviso
di ricevimento; invio telematico tramite posta elettronica certificata.
Attenzione alle scadenze previste dal
legislatore. Lunedì 4 febbraio rappresenta il "primo" termine per
presentare la dichiarazione Imu. Entro questa data, infatti, dovranno rispondere
all'appello tutti i proprietari di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo
è sorto dal 1° gennaio al 5 novembre 2012 (data di pubblicazione del decreto 30
ottobre 2012). Per quelli in relazione ai quali l'evento rilevante ai fini Imu
si è verificato in un momento successivo, invece, resta il termine
"mobile" e ordinario di 90 giorni: ad esempio, in caso di acquisto di
un'area edificabile avvenuto il 15 dicembre 2012, la dichiarazione dovrà essere
presentata entro il 15 marzo 2013.
Secondo alcune stime recenti, segnalate
da “Il Sole 24Ore”, l'adempimento chiamerà all'appello meno contribuenti di
quelli che sono passati alla cassa tra l'acconto di giugno e il saldo di
dicembre. In linea di massima, infatti, chi ha solo l'abitazione principale può
essere esonerato dall'obbligo dichiarativo. Quest'ultima non va quasi mai
dichiarata, neppure se si ha diritto alla detrazione di 50 euro (oltre a quella
base di 200 euro) per figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La
regola ha naturalmente delle eccezioni. Primo fra tutti, il caso dei coniugi
non separati che hanno residenze distinte nello stesso Comune. Solo a una di
esse possono essere applicate le agevolazioni riservate all'abitazione
principale. Di conseguenza, solo l'unità che beneficia del bonus andrà indicata
nella denuncia dall'effettivo proprietario. Ma non solo. Nel caso in cui il
Comune abbia deciso l'assimilazione all'abitazione principale, la dichiarazione
diventa obbligatoria per l'immobile dei cittadini italiani residenti all'estero.