5 aprile 2013

Tares, come funziona

di Paola Pellegrino. 

La Tares è la nuova imposta comunale multi servizi che ha sostituito l’imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (Tarsu), ed è stata introdotta con il decreto Salva Italia (la disciplina statale è contenuta nell’art. 14 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che è stato oggetto di notevoli cambiamenti da parte dell’art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e cioè della legge di stabilità per l’anno 2013).

Si tratta di un tributo che ha destato forti perplessità negli amministratori comunali, costretti a misurarsi con rigide disposizioni nell’applicazione dell’imposta che senza dubbio sottraggono autonomia decisionale alle amministrazioni locali, relegandole per certi aspetti, come già avvenuto con l’Imu, al ruolo di esattori anche per conto dello Stato.
Non è un caso quindi, che proprio in questi giorni un gruppo di neo parlamentari stia definendo una mozione con cui chiede al Governo di attivarsi per definire misure finalizzate a differire al 1 gennaio 2014 l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla Tares, consentendo ai Comuni di applicare, in via transitoria e per il solo anno 2013, il previgente sistema di tassazione dei rifiuti urbani e riservando a successivi provvedimenti una possibile sostanziale revisione della disciplina del tributo in questione, finalizzata anche al contenimento della pressione fiscale a carico dei cittadini.
In caso di mancato differimento della data di entrata in vigore della Tares, viene sollecitata l'adozione di specifiche misure volte a definire la scadenza temporale delle tre rate di versamento del tributo, evitando che, alla data del 1 luglio 2013, i contribuenti debbano provvedere al versamento contestuale di due rate della Tares.
Analizziamo nello specifico ad oggi la nuova tassa. Di cosa si tratta esattamente? La nuova tassa sui rifiuti e sui servizi viene introdotta per accorpare in un unico contributo fiscale le diverse fasi della gestione dei rifiuti e sarà indirizzata a tutti i destinatari ed utenti potenzialmente in grado di produrre rifiuti, ma non solo: servirà anche per finanziare i cosiddetti “servizi indivisibili” prestati dagli Enti Locali, vale a dire quei servizi comunali di cui beneficia l’intera collettività ma per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
Un unico tributo quindi, volto a coprire: i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Come si calcola il nuovo tributo? Il calcolo avviene con modalità molto simili a quelle previste per la Tarsu:  il parametro che definisce la base imponibile è sempre la superficie catastale ed è considerato soggetto passivo del tributo chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto pertanto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Per capire con precisione come si effettuerà il calcolo della nuova tariffa Tares si dovrà comunque guardare al regolamento ministeriale in cui saranno indicate le modalità di calcolo e ai regolamenti comunali, con cui verranno disciplinate eventuali maggiorazioni ed esenzioni (seguendo per certi aspetti il modello Imu).
Il regolamento ministeriale sotto forma di prototipo pubblicato al riguardo sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze per quanto riguarda la determinazione della tariffa, precisa che questa avverrà sulla base del piano finanziario con deliberazione del consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Un altro aspetto affrontato nell’art. 11 del regolamento riguarda la determinazione della superficie tassabile, che in base alle novità introdotte dalla legge di stabilità, equivale a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. E ciò almeno fino al definitivo allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune che dovrebbe permettere di determinare come assoggettabile al tributo una superficie pari all’80% di quella catastale, e cioè della superficie che secondo l’originaria formulazione del comma 9 dell’art. 14, era considerata tassabile.
Ai comuni sarà poi consentito continuare a seguire la prassi che prevede l’invio ai contribuenti, senza formalità di notifica, di inviti di pagamento che indicano le somme da versare e le relative modalità e termini entro i quali eseguire detti adempimenti. Mentre agli enti verrà concessa la possibilità di modificare sia il numero che la scadenza delle rate di versamento, che deve comunque avvenire tramite conto corrente postale o modello F-24.
Passando poi proprio al fronte pagamento del tributo, questo dovrà avvenire di norma in quattro rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro giugno. È stata poi, come detto, prevista nel testo l’alternativa accordata dalla legge ai comuni, che possono modificare sia il numero che la scadenza delle rate di versamento. Per i contribuenti alle prese con i pagamenti, è invece necessario tener presente che il metodo da utilizzare è il bollettino di conto corrente postale, o il modello di pagamento unificato F-24.
Si ricorda che in via transitoria, dal 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni del D.P.R. 158/1999 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. I Comuni possono con deliberazione del Consiglio comunale, modificare la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona dove è ubicato.
Il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;  locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo.
Ulteriori riduzioni della tariffa sono previste: per le zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;  relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione della tariffa;  nel caso di recupero dei rifiuti, alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;  altre deliberate dal Consiglio comunale (sotto forma di riduzioni ed esenzioni).

Il Consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo e approva le tariffe del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Si ricorda infine che dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.