3 luglio 2013

Chi inquina, paga i rifiuti

Editoriale di Bruno Manzi, Presidente Legautonomie Lazio. 

Una tassazione europea  e una gestione della raccolta e dello smaltimento aperta al mercato. Il 7 agosto 2013 è stato pubblicato un documento del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze recante “Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili” con il quale si intende offrire
una rassegna delle diverse ipotesi di intervento sulla tassazione immobiliare emerse nel recente dibattito, corredandole con valutazioni di natura quantitativa e qualitativa. 

Il documento contiene valutazioni (l’impatto di gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e l’Amministrazione ed infine i pro ed i contro) su una gamma di ipotesi di intervento e cerca di tener conto di quanto è emerso negli ultimi mesi, nel dibattito politico, negli interventi accademici, nelle audizioni parlamentari, nei rapporti degli organismi internazionali.


Le ipotesi prendono in considerazione vari scenari di esenzione totale o parziale dell’imposizione IMU sulle abitazioni principali, sulla deducibilità dell’IMU per le imprese e oltre a ciò viene valutato il trasferimento dall’Erario ai Comuni del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo. Le ipotesi o sono sul perimetro della sola IMU o sono un mix tra questa e l’IRPEF e la TARES relativa ai servizi indivisibili disciplinata dall’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011. A fronte delle ipotesi, avanzate con il documento del MEF, di superamento dell’Imu con l’introduzione di una service tax che accorpi il prelievo sulla casa e la Tares, il Ministro dell’Ambiente Orlando con una propria lettera al suo collega Saccomanni ha espresso dubbi ed evidenziato criticità che potrebbero essere prodotte da tale soluzione. “Nel rendersi fin da subito disponibile al confronto, Orlando, invita Saccomanni a riflettere sulle criticità che una simile imposta unica potrebbe produrre in relazione soprattutto alla normativa comunitaria. In ballo c’è il principio del diritto UE in materia di rifiuti secondo cui chi inquina paga. Un principio che certo non potrebbe coniugarsi mai con una tassazione che dovrebbe parametrarsi ai metri quadrati occupati e non come chiede Bruxelles ai rifiuti prodotti.” (da “Il Sole 24 Ore” dell’11 agosto 2013). I due principi, quello richiamato dal Ministro Orlando, e quello della responsabilità estesa del produttore sono i cardini delle politiche ambientali a livello europeo e internazionale come anche stabilito con la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti. Le politiche Europee si sono sviluppate attraverso l’attuazione con l’opportuna combinazione di strumenti politici dei vari programmi di azione in materia ambientale.

Bene quindi fa il Ministro Orlando a sostenere che la service tax, per come è costruita (basata sulla superficie immobiliare) non è coerente con le direttive comunitarie in tema di rifiuti. D’altra parte è facile per i tecnici del MEF far presente che tale nuova imposizione non riguarda la frazione TARES relativa al servizio rifiuti e quindi non incide sull’applicazione delle suddette direttive. Infatti nell’introduzione al documento e nello svolgimento delle varie ipotesi emerge in modo esplicito che quella trattata è la TARES relativa ai servizi indivisibili così come emerge che questa ha natura di tassazione immobiliare.

Ci sia permesso osservare (così come abbiamo già fatto con l’editoriale pubblicato nel n. 3 maggio – giugno 2013 della rivista Orientamenti Amministrativi) che essendo questa una mera percentuale addizionale alla componente della TARES relativa al servizio rifiuti è possibile affermare che il giudizio sulla natura immobiliare è da estendersi all’intera TARES. Da questo deriva che la valutazione del Ministro deve essere estesa al tema su come da sempre è stata affrontata la tassazione sui rifiuti, dalla sua istituzione con la TARSU per passare alla TIA1 e TIA2 fino all’attuale TARES. Tali tassazioni, nella sostanza sono un ibrido di patrimoniale immobiliare (legate all’uso anziché alla proprietà) che non colpiscono la produzione di rifiuti e quindi non rispettano alla radice le direttive e la filosofia comunitaria.

Quindi, cogliendo l’occasione della riflessione avviata dal MEF in tema di tassazione immobiliare sarebbe opportuno provare ad avviarne una finalizzata al ridisegno di quella relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti svincolata dal possesso di immobili (di fatto alleggerendo la tassazione su questi) e realmente collegata alla produzione di rifiuti.

I principi base per una corretta tassazione del ciclo dei rifiuti sono:
1. chi inquina paga;
2. i costi devono essere ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per l’ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti.

La determinazione del “costo reale per l’ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti” non è facile mentre è possibile ricavare una valutazione complessiva delle risorse impiegate dal Paese per la tutela dell’ambiente. Per quanto qui di nostro interesse ciò è ricavabile dai dati elaborati dall’ISTAT relativamente alle spese dell’economia italiana per la gestione dei rifiuti, delle acque reflue e delle risorse idriche. Gli ultimi dati sono quelli relativi al periodo 1997/2010. Il dato economico a cui è possibile riferirsi è, quindi, quello relativo alla spesa che il sistema nazionale sostiene per la gestione dei rifiuti cioè dello sforzo economico messo in atto per soddisfare la domanda corrente – consumi finali e intermedi – ma anche, attraverso appropriati investimenti, la domanda futura. Per fare ciò ci si avvale dei conti SERIEE. Essi forniscono un quadro articolato di informazioni che consentono di analizzare le principali fasi del circuito della spesa ambientale (produzione e domanda dei diversi servizi ambientali, investimenti per la realizzazione dei servizi, ecc.). Il sistema dà conto delle risorse economiche destinate alla salvaguardia del sistema naturale, in ordine a fenomeni sia di inquinamento (emissioni atmosferiche, scarichi idrici, rifiuti, ecc.) e degrado (perdita di biodiversità, erosione del suolo, ecc.) sia di esaurimento delle risorse naturali (risorse idriche, risorse energetiche, ecc.).

Nel 2010 la spesa nazionale per la gestione dei rifiuti è stata pari a 21.941 milioni di euro, con una incidenza sul Pil del 1,4%.

La componente principale della spesa nazionale, con una percentuale pari all’89% nel 2010, è data dai consumi finali e intermedi delle diverse tipologie di utenze, pubbliche e private (Prospetto 1). In particolare, i consumi intermedi delle imprese, comprensivi anche delle utenze civili quali, ad esempio, esercizi commerciali o di ristorazione, costituiscono la quota principale della spesa nazionale nel settore della gestione dei rifiuti con incidenza pari al 56% del totale della spesa nazionale. Nel 2010 gli investimenti, componente della spesa nazionale finalizzata alla sostituzione del capitale produttivo e al potenziamento quantitativo o qualitativo del servizio, rappresentano l’11% del totale della spesa. Sono, in particolare, gli investimenti dei produttori specializzati privati, ossia di quelle imprese che hanno per attività principale la produzione di servizi ambientali per la vendita a terzi, a far registrare il peso maggiore sul totale della spesa nazionale, con una percentuale del 9%, a fronte di una percentuale del 2% dei produttori specializzati pubblici.
Nel 2010 in Italia il valore della produzione dei servizi di gestione dei rifiuti, ammontava complessivamente a 20.501 milioni di euro – rappresentava lo 0,7% del totale della produzione dell’intera economia.

L’analisi del finanziamento della spesa nazionale consente di evidenziare l’effettivo onere finanziario gravante sui produttori e utilizzatori di servizi ambientali tenendo conto degli effetti redistributivi derivanti da possibili trasferimenti tra i diversi settori istituzionali. Nel caso del servizio in esame tali effetti redistributivi sono sostanzialmente poco rilevanti. Si tratta di un servizio che viene corrisposto a un prezzo, o tariffa o canone che, tendenzialmente, punta ad assicurare la copertura del 100% dei costi. Ne deriva una situazione di prevalente autofinanziamento dei propri impieghi da parte dei diversi utilizzatori.

Nel settore della gestione dei rifiuti nel 2010, le imprese finanziano il 63% della spesa nazionale, gli utilizzatori finali il 34%; la Pubblica amministrazione (PA) e le Istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (ISP) il restante 3%.

Le spese sostenute dalle imprese sono dalle stesse considerate nell’ambito dei costi di produzione e quindi ricadono tra i componenti per la determinazione del prezzo di cessione del bene o servizio. Conseguentemente detto costo si trasforma in un onere sul consumo delle merci. Gli utilizzatori finali, e tra questi rientrano i produttori dei rifiuti assimilati agli urbani (imprese e professionisti), sostengono gli oneri a loro carico attraverso il pagamento della TIA1 e TIA 2 ed ora la TARES. Anche in questo caso gli oneri a carico delle imprese e dei professionisti sono considerati costi di produzione con le conseguenze sopra illustrate.

Possiamo affermare, quindi, che gli oneri conseguenti all’attuale normativa sui rifiuti hanno un’incidenza sui consumi delle famiglie, analoga ad un’imposta sugli stessi, ma non discrimina i beni in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti che essi producono.

Per costruire una ipotesi di imposizione che rispetti i criteri comunitari precedentemente richiamati e tenere in considerazione l’orientamento dell’Unione europea sulla strumentazione fiscale connessa con il miglioramento delle performance in termini di tutela ambientale (rinvenibile nel “Libro verde sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi” {SEC(2007) 388}) è necessario indagare e definire da cosa deriva la produzione di rifiuti nonché considerare che:

• l’attuale tassazione sui rifiuti garantisce la copertura anche degli oneri relativi allo spazzamento delle aree urbane;

• dai dati ISPRA risulta che il grado di copertura dei suddetti costi è a livello nazionale del 94,1% (dato 2011) conseguentemente la differenza (5,9%) è finanziata con onere a carico della fiscalità generale comunale.

Dalle linee guida per predisporre il programma nazionale di prevenzione dei rifiuti emanate dalla Commissione Europea in attuazione della Waste Framework Directive (2008/98/CE), è individuato il seguente ciclo di vita dei rifiuti (merci):
1. estrazione/manifattura;
2. trasporto;
3. distribuzione;
4. acquisto e uso;
5. riuso del prodotto;
6. raccolta tramite autorità locale o operatore;
7. preparazione per il riuso;
8. riciclo;
9. altri metodi di pretrattamento, trattamento, recupero

Quindi il punto di partenza per valutare la produzione di rifiuti è l’estrazione/la manifattura ossia sono:
a) le merci;
b) i prodotti rinvenibili in natura (piante, terre da scavo, ecc).
Per quanto riguarda le merci, in relazione al ciclo sopra descritto, i rifiuti sono conseguenti a:
a.1) scarti di lavorazione;
a.2) imballi per il trasporto;
a.3) imballi per la distribuzione;
a.4.1) residui da uso di beni di consumo non durevoli;
a.4.2) residui dell’uso di beni durevoli.

Per quanto riguarda i prodotti rinvenibili in natura, non ricomprendendo quelli destinati alla commercializzazione, i rifiuti possono essere conseguenti, in via esplicativa e non esaustiva, a:
b.1) piante per la produzione agricola;
b.2) piante ornamentali;
b.3) spazi verdi;
b.4) animali da allevamento;
b.5) animali domestici;
b.6) terre e rocce da scavo.

Abbiamo avuto modo di verificare che l’onere del costo del ciclo dei rifiuti (la spesa nazionale per la gestione dei rifiuti) è posto a carico:
a) delle imprese e dei professionisti dovendo gli stessi provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti speciali;
b) dei produttori in applicazione del principio comunitario della “responsabilità estesa”;
c) dei possessori di immobili per la gestione dei rifiuti urbani;
d) della fiscalità generale.

Cioè essi sono a carico delle imprese, dei professionisti e delle famiglie:
• per le prime due categorie rappresenta un costo di produzione che viene valutato in sede di determinazione del prezzo a cui vendere le merci o servizi;
• per l’ultima rappresenta un prelievo economico in relazione all’uso di immobili.

In tutti e due i casi sono un onere per le famiglie che produce una diminuzione del reddito disponibile per consumi e risparmio. Un effetto analogo a quello che è provocato dall’applicazione di un’imposizione sui consumi. Però un’imposizione non specializzata e che non discrimina la qualità e quantità delle merci consumate e quindi dei rifiuti prodotti.

Se l’imposta deve far carico, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti, ai produttori degli stessi è necessario determinare tale presupposto.

Ciò può essere fatto:
• in termini puntuali, a valle della loro produzione;
• in fase di smaltimento, o in termini deduttivi, attraverso analisi parametriche derivanti da valutazioni statistiche.

La determinazione puntuale risulta, a tutt’oggi, di complicata ed onerosa percorribilità, tant’è che, per i rifiuti urbani ed assimilati, viene praticata in pochissime situazioni.

La determinazione in termini deduttivi, attualmente, si basa sul “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. In base al Regolamento i Comuni attribuiscono alle singole categorie di utenze un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile.

In merito all’applicazione di tale metodo abbiamo avuto modo di constatare che la correlazione tra produzione di rifiuti e possesso di immobili non raggiunge gli obiettivi prefissati di rispetto del principio comunitario “chi produce rifiuti paga” ma si concretizza semplicemente in una tassa sul possesso con le caratteristiche avanti illustrate.

Proviamo ora a esplorare una nuova ipotesi di tassazione sui rifiuti che da un lato offra copertura finanziaria agli oneri connessi con l’intero ciclo dei rifiuti e dall’altro sia in grado di migliorare i segnali sui prezzi al fine di stimolare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti ed infine possa trasformarsi in un fattore di competitività per le imprese e rappresentare una ulteriore possibilità di sviluppo del mercato, con la creazione di nuove opportunità imprenditoriali e di buona occupazione.

Abbiamo visto che la produzione di rifiuti è da mettere in relazione:
1) alla quantità e qualità delle merci consumate;
2) alle caratteristiche degli immobili posseduti;
3) alle caratteristiche delle attività svolte.

Quindi sulla base della prima relazione si può prevedere l’istituzione di una imposta che colpisca selettivamente tutti gli acquisti di merci, diciamo la Tassa di Smaltimento Anticipata (TSA), e si basi:
1) per i beni non durevoli:
1a) sulla quantità;
1b) sulla qualità merceologica (tipo di materia prima e/o materia prima seconda)
1c) sulle caratteristiche quali quantitative degli imballi (valutati in rapporto quantitativo al bene e alle qualità merceologiche valutate come a2) e alle potenzialità di riuso;
1d) sul grado di riciclabilità, riusabilità e compostabilità dei materiali utilizzati per la produzione del bene
1e) sull’uso di materie prime seconde.
2) per i beni durevoli:
2a) gli stessi fattori valutati per i beni non durevoli;
2b) la durata di vita.

L’imposta sarà relazionata sia agli oneri sostenuti dalle imprese e dai professionisti che dalle famiglie nel loro complesso.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali e l’obbligo esteso dei produttori nulla dovrà essere variato in termini di normativa nazionale applicativa delle disposizioni comunitarie circa le obbligazioni a cui gli stessi sono tenuti. L’unica sostanziale differenza dovrà essere che gli oneri sostenuti a tali fini saranno riconosciuti in termini di crediti fiscali la cui copertura sarà garantita attraverso i proventi della TAS. Ciò non avrà aggravio sui costi di produzione delle merci e quindi non avrà effetti sui prezzi finali delle stesse né distorsivi del mercato. Di contro, con una gestione intelligente della tassazione e del sistema di agevolazioni fiscali si avranno effetti positivi sia in termini di competitività per le imprese virtuose, in quanto sarà soggetta a tassazione l’intera platea dei beni prodotti e quindi saranno colpiti anche quelli prodotti da soggetti non virtuosi, sia di stimolo a comportamenti virtuosi. Inoltre si potranno avere anche effetti positivi in termini di contrasto all’evasione fiscale. L’imposta ed il sistema di agevolazioni connesso sono compatibili con la normativa comunitaria sia quella ambientale sia quella relativa agli aiuti di Stato e sono in linea con le considerazioni strategiche di cui al richiamato libro verde.

La TAS produrrà:
• un effetto di reddito sottraendo potere d’acquisto ai contribuenti che si troveranno nella necessità di diminuire il consumo di tutti i beni, ma tale effetto non sarà complessivamente aggiuntivo all’effetto provocato dall’attuale sistema di copertura degli oneri. Certamente provocherà una diversa distribuzione del carico tra i vari contribuenti in relazione ai loro consumi. Eventuali effetti distorsivi a danno delle fasce deboli della popolazione potranno essere superati attraverso la applicazione di correttivi fiscali di natura redistributiva finanziati con la fiscalità generale su cui si tratterà in seguito.
• un effetto di sostituzione in quanto determinerà una sostituzione dei beni tassati o più pesantemente tassati con quelli esenti o tassati più mitemente e in conseguenza a ciò quindi si potrà stimolare il consumo dei beni ambientalmente più sostenibili e penalizzare quelli che lo sono meno. Tale possibilità non è realizzabile con l’attuale regime di ripartizione degli oneri sulla gestione dei rifiuti (imposte e “responsabilità estesa”).

Va tenuto presente, inoltre, che un’imposizione di tale natura non si ripercuote nella sua interezza sul prezzo finale dei beni o servizi in quanto una parte grava sui produttori con un vantaggio per i consumatori.

Con l’istituzione della TAS è possibile inoltre stimolare comportamenti virtuosi da parte dei singoli, infatti:
a) se sarà reso obbligatorio rendere esplicito nel prezzo finale del bene l’importo della tassa dovuta si metteranno i consumatori in grado di valutare, anche in termini comparativi, l’impatto dello stesso sul sistema ambientale. Ciò potrà stimolare una concorrenza di mercato ai fini ambientali tra i singoli produttori. Già oggi, in conseguenza della crescita della sensibilità della popolazione verso la tutela dell’ambiente, anche il fattore “sostenibilità ambientale” viene considerato ai fini della scelta di acquisto di un determinato bene. Con la istituzione della IAR questo fattore sarà reso più esplicito e di più semplice valutazione da parte degli acquirenti in quanto, per lo meno per la parte rifiuti, esplicitamente riportato nel prezzo d’acquisto. Ciò costringerà i produttori ad assumere comportamenti realmente virtuosi e non psicologici resi attraverso campagne di promozione pubblicitarie;

b) se sarà concepita con la logica del “deposito”, e quindi con la previsione che venga restituita tutta o in quota parte in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti:
b.1) renderà vantaggiosa economicamente, per il singolo, la riconsegna dei rifiuti.
b.2) stimolerà l’attività di differenziazione dei rifiuti, da parte dei singoli, e ciò in base alla minore o maggiore premialità insita nella previsione di restituzione della TAS ;
b.3) se la restituzione della TAS sarà in relazione alla quantità complessiva pagata della stessa ciò stimolerà l’interesse dei singoli all’emissione della documentazione fiscale relativa ai propri acquisti con evidente vantaggio per l’amministrazione fiscale nella lotta all’evasione.

La TAS potrebbe essere articolata in due aliquote:
1. la prima (TASp) a beneficio dell’Erario per le parti relative alla responsabilità estesa del produttore ed alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti speciali;
2. la seconda (TASu) a beneficio delle Autorità d’Ambito per la parte relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati.

Con l’istituzione della TAS si potrebbe dare risposta ad una parte delle nostre esigenze: quelle connesse con la produzione ed il consumo di merci che comunque, come abbiamo visto assorbono la gran parte dell’onere economico del ciclo dei rifiuti e come effetto indotto produrrà un alleggerimento del peso fiscale gravante sugli immobili (di misura pari se non superiore a quello ipotizzato nel documento del MEF con l’abolizione/rimodulazione dell’IMU).

A questo punto affrontiamo la parte di rifiuti prodotti, diciamo, in natura. Per questa fattispecie la determinazione in termini induttivi può essere ricavata secondo indici parametrici dedotti da dati statistici e correlati con la superficie degli immobili utilizzati in relazione alla loro destinazione.
Dell’attuale ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti resta, al momento non analizzata la frazione connessa con lo spazzamento delle aree pubbliche.

Gli oneri relativi a tale servizio possono essere valutati ed attribuiti in termini di competenza in modo analogo alla più complessiva categoria dei servizi indivisibili e della quota parte delle spese per le funzioni essenziali dei Comuni non coperte da trasferimenti erariali da parte dello Stato.

Essi dovrebbero essere finanziati, in forma prevalente, attraverso la service tax anche nelle forme ipotizzate dal documento del MEF, sostitutiva dell’attuale IMU, da porre a carico di chi detiene in uso beni immobili. Per una più completa esposizione su questa parte di tassazione si rinvia a quanto già scritto in materia nell’ambito di un a complessiva ipotesi di nuovo modello di governance del territorio.

Gli eventuali effetti distorsivi connessi con il sistema di nuova imposizione ipotizzato potranno essere corretti attraverso azioni redistributive finanziate:
• con trasferimenti perequativi derivanti da fiscalità generale nazionale;
• con la previsione di un’imposizione che colpisca la proprietà immobiliare;
• con l’applicazione di una addizionale comunale sui redditi con caratteristiche progressive e non uniforme come esiste attualmente.

Un’ulteriore riflessione deve essere riservata ai fenomeni di abbandono dei rifiuti negli spazi incustoditi. Premesso che tale fenomeno dovrebbe ridursi a seguito dell’interesse economico dei singoli a riconsegnare gli stessi nei giusti centri di raccolta per le situazioni dove tale fenomeno dovesse permanere:
• deve essere riconfermata la responsabilità solidale per i proprietari di immobili per l’abbandono dei rifiuti riconoscendo a loro carico sia gli oneri relativi alla necessaria bonifica delle aree sia della sanzione connessa con l’abbandono dei rifiuti;

• il potere sanzionatorio dovrebbe essere collocato in capo ai Comuni in caso di inerzia di questi ultimi tale potere sarà esercitato dalle altre Istituzioni. I proventi delle sanzioni saranno a favore di chi la eleva e potranno essere utilizzati senza vincolo di destinazione. In caso di surroga al Comune inadempiente farà carico una penalità a favore del procedente.

Infine, l’articolazione dell’imposizione sul ciclo dei rifiuti così come ipotizzata stimolerà una diversa organizzazione della raccolta che potrà ricomprendere sia i sistemi “porta a porta” sia dei “centri di raccolta” e che nel contempo possa portare al superamento al concetto di monopolio attualmente applicato. Nello specifico potranno essere previsti punti di raccolta, anche con la caratteristica di esercizi commerciali, collocati nel tessuto urbano delle città caratterizzati da una specializzazione in termini merceologici e da una compatibilità ambientale ed igienico sanitaria con il contesto urbano i quali, inoltre, rilasceranno ticket fiscali graduati in relazione alla caratteristica merceologica del rifiuto o delle differenziazione realizzata. Un “negozio” che acquista carta o vetro usati può stare benissimo a fianco di un esercizio commerciale che vende oggetti di vetro o di carta! Con gli opportuni accorgimenti tecnici ciò può essere fatto per ogni frazione merceologica, anche per la parte umida o per quella non riciclabile. Alle imprese che gestiscono tali “negozi” potrebbe essere assegnata una quota della TAS, in relazione agli extra costi di smaltimento/riciclo sostenuti dalle stesse e/o incentivare spese d’investimento. Esse, come una qualsiasi impresa commerciale, potrebbero organizzarsi in catene orizzontali, prevedere servizi a domicilio, essere integrate verticalmente ricomprendendo l’intero o parte del ciclo dei rifiuti (dalla produzione delle merci al riciclo delle materie prime seconde). Il servizio potrebbe essere liberalizzato entro le limitazioni normative regolanti la salubrità e la compatibilità delle stesse e, quindi, la titolarità delle imprese potrebbe essere sia pubblica che privata. Tale organizzazione riguarderebbe anche la chiusura del ciclo dei rifiuti. In tal caso, in termini naturali ed in applicazione delle norme antimonopolistiche e antitrust, verrebbe meno la necessità di realizzare impianti di dimensioni incompatibili con la tenuta sociale delle popolazioni ed ambientale dei singoli territori.


Questa proposta si potrebbe inserire nel dibattito in corso sulla revisione dell’imposizione sugli immobili e rappresentare un tassello del più complessivo riordino del federalismo fiscale. Contemporaneamente potrebbe rappresentare una nuova strada per la riflessione sulla gestione e sullo smaltimento dei rifiuti che superi l’esigenza della costruzione e localizzazione di mega impianti incompatibili con le sensibilità sociali delle comunità locali.