9 febbraio 2014

Appalti e concessioni: la modalità della remunerazione

dell'Avvocato Lucia Pitzurra. 

Il caso di specie riguarda una procedura negoziata seguita dal Comune di Fiumicino per l’affidamento del servizio di ristoro con distributori automatici presso i locali comunali, avente natura di concessione di servizi. Con la sentenza 14 gennaio 2014, n.453  il T.A.R. Lazio – Roma, Sez. Seconda Bis,
si pronuncia sulla differenza tra appalto e concessione di servizi, confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale- conforme al paradigma comunitario di riferimento- secondo cui si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione. 

In particolare, il Collegio ricorda che la concessione di servizi viene pacificamente definita come “un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici” (art. 3 comma 12, D.lgs. 163/2006, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4-9-2012 n. 4682; T.A.R. Lazio Latina 7-3-2012 n. 195; T.A.R. Puglia, sez. I, 12-4-2012 n. 716; T.A.R. Toscana, sez. II, 6-7-2010 n. 2313; T.A.R. Veneto, sez. I, 28-5-2010 n. 2306).

Ai fini della corretta qualificazione di un affidamento, rilevano conseguentemente i Giudici, risultano, quindi, dirimenti da un lato la circostanza per cui il rischio della gestione del servizio resti interamente in capo al soggetto affidatario e dall'altro lato la circostanza che il servizio viene erogato non in favore della P.A. affidante, bensì di una collettività di utenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9-9-2011 n. 5068,  Cons. Stato, sez. V, 6-6-2011 n. 3377).

Appalti e Concessioni di servizi, tutela della concorrenza  nei recenti orientamenti della giurisprudenza, amministrativa e di legittimità, e responsabilità degli amministratori di società pubbliche nel rispetto della funzione nomofilattica della Cassazione. Termini in materia di servizi pubblici locali (Milleproroghe)

Ai sensi dell’art 30, comma 3, D.lgs. n.163/2006 correttamente la PA impone l’esperimento di una gara informale a cui devono essere invitati almeno cinque concorrenti con predeterminazione dei criteri selettivi  nel disciplinare di gara e nel capitolato di oneri, attingendo dall’elenco fornitori e da un’indagine di mercato per la contrattazione negoziale nel caso di concessione di servizi anziché procedere con gli ordinari procedimenti per l’affidamento di appalti definiti da contratti con pa.