dell'Avvocato Lucia Pitzurra.
Il
caso di specie riguarda una procedura negoziata seguita dal Comune di Fiumicino
per l’affidamento del servizio di ristoro con distributori automatici presso i
locali comunali, avente natura di
concessione di servizi. Con la sentenza 14
gennaio 2014, n.453 il T.A.R. Lazio –
Roma, Sez. Seconda Bis, si pronuncia sulla differenza tra appalto e concessione di servizi, confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale- conforme al paradigma comunitario di riferimento- secondo cui si ha concessione quando l'operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si ha appalto quando l'onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull'Amministrazione.
Ai fini della corretta qualificazione di
un affidamento, rilevano conseguentemente i Giudici, risultano, quindi,
dirimenti da un lato la circostanza per cui il rischio della gestione del
servizio resti interamente in capo al soggetto affidatario e dall'altro lato la
circostanza che il servizio viene erogato non in favore della P.A. affidante,
bensì di una collettività di utenti (cfr. Cons. Stato,
sez. V, 9-9-2011 n. 5068, Cons. Stato,
sez. V, 6-6-2011 n. 3377).
Appalti e Concessioni di servizi, tutela della concorrenza nei recenti orientamenti della giurisprudenza, amministrativa e di legittimità, e responsabilità degli amministratori di società pubbliche nel rispetto della funzione nomofilattica della Cassazione. Termini in materia di servizi pubblici locali (Milleproroghe)
Ai sensi dell’art 30, comma
3, D.lgs. n.163/2006 correttamente la PA impone l’esperimento di una gara
informale a cui devono essere invitati almeno cinque concorrenti con
predeterminazione dei criteri selettivi
nel disciplinare di gara e nel capitolato di oneri, attingendo
dall’elenco fornitori e da un’indagine di mercato per la contrattazione
negoziale nel caso di concessione di servizi anziché procedere con gli ordinari
procedimenti per l’affidamento di appalti definiti da contratti con pa.