a cura di Legautonomie Lazio.
Con il presente appunto, vogliamo concentrare la vostra attenzione sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea, Quinta Sezione, 10 ottobre 2013, di cui si riporta la massima estratta da www.giustamm.it: “Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, art. 49, co. 6 Codice degli appalti, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per la stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”.
Con il presente appunto, vogliamo concentrare la vostra attenzione sulla sentenza della Corte di Giustizia Europea, Quinta Sezione, 10 ottobre 2013, di cui si riporta la massima estratta da www.giustamm.it: “Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2, della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, art. 49, co. 6 Codice degli appalti, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per la stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”.
Il comma 6 dell’art.
49, recita come segue: “Per i lavori, il
concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria
di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese
ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle
prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il
concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio
dell’attestazione in quella categoria”.
Detto comma, introdotto
dal D.lgs n° 152/08, deve essere disapplicato in forza della sentenza in
oggetto ed il secondo periodo deve essere applicato “a contrariis”, in quanto, la direttiva 2004/18/CE, “consente il cumulo della capacità di più
operatori economici per soddisfare i requisiti minimi di capacità imposti
dall’amministrazione aggiudicatrice, purché alla stessa si dimostri che il
candidato o l’offerente che si avvale delle capacità di uno o di svariati altri
soggetti disporrà effettivamente dei mezzi di questi ultimi che sono necessari
all’esecuzione all’appalto”.
Tale conclusione è
supportata non solo in base ad una interpretazione letterale delle norme della
direttiva, quanto anche perché “tali
disposizioni non istituiscono divieti di principio relativi alla possibilità
per un candidato o un offerente di avvalersi delle capacità di uno o più
soggetti terzi in aggiunta alle proprie capacità, al fine di soddisfare i
criteri fissati da un’amministrazione aggiudicatrice”.
L’avvalimento cd.
Plurimo è, secondo la Corte Europea, conforme all’obiettivo dell’apertura degli
appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio
non solo degli operatori economici, facilitando l’accesso delle piccole e medie
imprese agli appalti pubblici, quanto della stessa Pubblica amministrazione.
Occorre però precisare
che esistono lavori che possono richiedere una determinata capacità, non
rilevabile associando capacità inferiori di più operatori. In tali casi la
Stazione appaltante, attraverso un’esplicita previsione nelle regole di gara,
potrà escludere la possibilità di avvalimento di più imprese ausiliarie in
ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, ma “poiché tale ipotesi costituisce una
situazione eccezionale, la direttiva 2004/18 osta a che la summenzionata
esigenza assurga a regola generale nella disciplina nazionale, come invece
prevede una disposizione quale l’articolo 49, sesto comma, del decreto
legislativo n° 163/2006”.
Ciò implica il
superamento delle conclusioni assunte dal Consiglio di Stato, il quale, anche
alla luce della previgente normativa nazionale, ha più volte affermato che la
finalità dell’avvalimento sarebbe quella di consentire ad altri soggetti che ne
siano privi di concorrere alla gara ricorrendo a requisiti di altri soggetti “se e in quanto da questi integralmente e
autonomamente posseduti”.
Infine, nel solco del
dubbio suggerito dal Prof. Fischione, ossia se un requisito reso mediante
avvalimento plurimo garantisca o meno la capacità richiesta dalla S. A., si
ritiene che l’indirizzo dei giudici di Lussemburgo assurge a principio
generale. Sarà poi l’Amministrazione aggiudicatrice, caso per caso, giusta
interpretazione a contrariis del
secondo periodo dell’art. 49, comma 6 del Codice, a prescrivere nella lex specialis le singole limitazioni
ritenute confacenti all’appalto di specie qualora l’avvalimento plurimo non
dovesse garantire, in sede di esecuzione, la capacità richiesta.
Ne discende,
nell’ambito dell’affidamento dei lavori pubblici, la possibilità per gli
operatori economici partecipanti – ove non escluso nelle regole di gara – di
dimostrare il possesso di ogni singolo requisito di capacità
economico-finanziaria o tecnico-organizzativa avvalendosi di più imprese fino
al raggiungimento del quantitativo richiesto (ad esempio il requisito di 100A
viene reso dalla società X – partecipante alla gara – nella misura di 30A in
proprio possesso e mediante avvalimento di 30A della società Y e di 40A della
società Z, per un totale quindi di 100A).