Il caso di specie verte sul trasporto pubblico locale di competenza residuale regionale in tema di proroghe contrattuali in contrasto con la legislazione nazionale che detta principi a tutela della concorrenza. L'affidamento di servizi pubblici locali può avvenire solo con appalto pubblico, in modo da garantire il superamento di assetti monopolistici.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 13 gennaio 2014, dichiara l’ illegittimità costituzionale dell’art. 2 della Legge della Regione Toscana 24 novembre 2012 n. 64 (Modifiche alla L.R. n. 69/2008, alla L.R. n. 65/2010, alla L.R. n. 66/2011, alla L.R. n. 68/2011 e alla L.R. n. 21/2012), nella parte in cui inserisce il comma 1-bis nell’articolo 82 della Legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011),
che prevedeva che «Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all’articolo 90 e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1».
Accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio, la Corte, tenendo in considerazione l'oggetto della disciplina e l'interesse dalla stessa tutelato, individua la materia disciplinata dalla disposizione impugnata tra quelle contemplate dall'art. 117 co. II lett. e) Cost.. Essa, infatti, disciplinando le modalità di affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, è riconducibile «secondo consolidata giurisprudenza della Corte, [...] alla materia “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva statale, tenuto conto della sua incidenza sul mercato» (cfr. C. cost. n. 46/2013).
D'altro canto ed in risposta alla difesa regionale che affermava che la disciplina fosse riconducibile alla materia trasporto pubblico locale di competenza residuale regionale, il giudice delle leggi ricorda anche la natura trasversale della materia, capace di incidere anche «su altre materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni».
Riferendosi dunque alla sua copiosa giurisprudenza sulla tutela della concorrenza, la Corte cita la recente sentenza n. 173/2013 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni già esistenti senza fissazione di un termine di durata, aveva ribadito che «il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni viola l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l’ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all’ingresso, tali da alterare la concorrenza».
Facendo poi espresso riferimento alla possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza, poiché, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici e violando i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza (cfr. C. cost. n. 80 e 123 del 2011).
Pertanto, poiché è solo con l’affidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici, la norma toscana che stabilisce la possibilità, per gli enti locali, di reiterare la proroga dei contratti dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, senza neppure che vi sia l’indicazione di un termine finale di cessazione delle medesime, «opera una distorsione nel concetto di concorrenza ponendosi in contrasto con i principi generali, stabiliti dalla legislazione statale» e per questo è dichiarata incostituzionale.
Il Legislatore nazionale -allo scopo di adeguare la normativa nazionale a quella europea -con l’art 4 ,comma 32-ter, del DL 13 agosto 2011, n.138 convertito dall’art 1, co 1, della legge 148/2011, aveva imposto ai gestori l’obbligo di assicurare e regolare la prosecuzione dell’attività, al fine di mantenere i servizi a prescindere dal titolo di affidamento e dalla relative originarie scadenza. Ma questa norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199/ 2012.
Secondo l’orientamento prevalente della Corte Costituzionale l’art 117, com 4, Cost. demanda alla competenza legislativa esclusiva statale la gestione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in quanto materia attinente alla tutela della concorrenza (cfr. sentenze n.401 del 2007 e n.1 del 2008, n.339 del 2011).