9 febbraio 2014

Associazionismo comunale: la proposta di Legautonomie Lazio

A cura di Legautonomie Lazio.


Legautonomie Lazio ha presentato lo scorso 27 gennaio alla Regione Lazio, nella persona dell'Ass.re alle Autonomie Locali Concettina Ciminiello e del Presidente della Commissione Affari costituzionali ed enti locali e risorse umane, Baldassarre Favara,
la propria proposta integrazione alla proposta di legge regionale n. 69 del 17 settembre 2013 concernente "Riordino dell'associazionismo comunale e soppressione delle Comunità montane". "In merito alla proposta di legge regionale in oggetto, preliminarmente si fa presente la necessità di esaminare la stessa nel più ampio dibattito avviato a livello nazionale con la emanazione da parte del Governo con il ddl Delrio - scrive il Presidente Bruno Manzi nella nota inviata alla Regione - Entrambi i disegni di legge hanno l'obiettivo di ridisegnare la governance territoriale e rideterminano le forme di collaborazione degli Enti locali. Stante il richiamato quadro di innovazione istituzionale si ritiene opportuno non limitare la legge regionale alla trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni e al recepimento delle normative nazionali in materia dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e dei compiti da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ma di cogliere l'occasione per avviare un processo di decentramento amministrativo della Regione Lazio e di una riorganizzazione territoriale più accentuata rispetto a quella attualmente prospettata. Ciò in modo da porre la nostra regione all'avanguardia del processo di riorganizzazione istituzionale finalizzata alla migliore efficienza ed alla razionalizzazione della spesa pubblica regionale. A tal fine si propone di integrare la proposta di legge con una seconda parte, di cui si propone l'articolato, che si faccia carico di integrare l'azione di decentramento amministrativo e funzionale della Regione Lazio avviato con la legge regionale 14/2000 con l'obiettivo, anche, di semplificare il sistema di enti ed agenzie attualmente esistenti a livello regionale e sub regionale".


Di seguito il testo integrale della integrazione proposta da Legautonomie Lazio.

Proposta di integrazione del Testo

Organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali a livello territoriale.
Art. 1
Trasferimento ed organizzazione delle funzioni e dei compiti
1.  La Regione Lazio organizza le funzioni e i compiti amministrativi di propria competenza nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione, di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di omogeneità, di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali.2.  Ai fini della presente disposizione, in via indicativa e non esaustiva, sono oggetto di delega o trasferimento le funzioni e i compiti amministrativi in materia di:a)      turismo;b)      agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pescac)      sviluppo socio-economico dei comuni ed università agrarie;d)      attività produttive compresa la gestione delle aree industriali (consorzi industriali);e)      salvaguardia, sviluppo e valorizzazione dei territori montani;f)       salvaguardia, sviluppo e valorizzazione dei territori costieri;g)      territorio e urbanistica;h)      infrastrutture;i)        mobilità;j)        protezione civile.k)      difesa del suolo compreso i consorzi di bonifica;l)        rifiuti;m)    gestione delle aree protette di interesse regionale o sub regionale e delle aree parco;n)      servizi sociali;o)      politiche abitative;p)      sport;q)      formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio;r)       politiche di polizia locale.3.  La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali attraverso la Delegazione trattante, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con proprio Regolamento:a)  individua i compiti e le funzioni amministrativi da trasferire o delegare agli Enti locali.
b)  individua l'Ambiti Ottimali (AO) entro il quale gli Enti locali esercitano le funzioni ed i compiti di cui alla lettera a). Ogni Ente locale può appartenere ad uno solo Ambito Ottimale;c)  approva uno schema di Convenzione di cooperazione tra gli Enti dell'Ambito Ottimale.4.  Sullo schema di Regolamento la Giunta regionale acquisisce il parere favorevole della Commissione consiliare I e il parere, per le parti di competenza, dalle altre Commissioni consiliari permanenti. I pareri di cui al periodo precedente sono resi dalle Commissioni entro 30 giorni dalla richiesta scaduti tali termini gli stessi si intendono resi favorevolmente.5.  Il testo definitivo del Regolamento è approvato dalla Giunta regionale previo voto favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali. Il parere del Consiglio delle Autonomie Locali deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta scaduto tale termine lo stesso si intende reso favorevolmente.6.  La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali attraverso la Delegazione trattante, entro 60 giorni dalla data di promulgazione da attuazione al Regolamento attraverso specifici provvedimenti. Con i suddetti provvedimenti vengono individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire agli Enti locali necessarie allo svolgimento delle funzioni ed i compiti loro assegnati.7.  Gli Enti locali svolgono le funzioni esclusivamente in forma associata all'interno degli Ambiti Ottimali di cui alla lettera b) del precedente comma 3, scegliendo una modalità di collaborazione tra le seguenti tre:a)      la stipula di apposite convenzioni per ogni singola funzione o per una pluralità di funzioni. Le singole convenzioni devono stabilire i fini, la durata, l'Ente capofila, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;b)      la costituzione di una Unione di Comuni;c)      la costituzione di un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali.8.  Nel caso venga assunta la opzione di cui al comma 7 lettera a), nell'ambito di ogni AO è ammessa l'esistenza di una pluralità di Enti capofila in relazione alle singole funzioni o compiti da esercitare.
9.  Nell'ambito di ogni AO i Comuni, singoli non obbligati e associati secondo quanto stabilito dal Titolo I della presente legge, possono stabilire di gestire le proprie funzioni in forma associata secondo quanto stabilito dal precedente comma 7. Al fine di favorire le forme di ulteriore gestione associata delle proprie funzioni da parte dei Comuni la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali attraverso la Delegazione trattante, può assegnare apposite risorse finanziarie in relazione all'accertato grado di efficienza economica, alla durata nel tempo della cooperazione e del grado di stabilità garantito alla stessa.10.       Nell'ambito di ogni AO i Comuni montani già appartenenti a Comunità Montane, con decisione favorevole del 75% dei Consigli Comunali che rappresentano il 75% della relativa popolazione, possono gestire le funzioni attualmente in capo alle Comunità montane nelle forme di cui al comma 7 lettera a). In tal caso il Comune capofila subentra nei rapporti attivi e passivi della Comunità montana attualmente in essere. Le risorse finanziarie, umane e strumentali trasferite dalla Regione ai singoli Comuni già appartenenti alle relative Comunità montane sono automaticamente messe a disposizione del Comune capofila.