9 febbraio 2014

Società pubbliche e Corte dei Conti: ecco la sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione

dell'Avvocato Lucia Pitzurra. 

Sulla  distinzione tra socio pubblico e società in house in termini di alterità soggettiva (cfr. Cassaz. Sez. Un.  n.26283/2013) si fonda la giurisdizione della Corte dei Conti sugli atti commessi dai suoi amministratori.
La Corte dei Conti ha giurisdizione sull’azione di responsabilità esercitata dalla Procura della Repubblica presso la stessa Corte quando l’azione sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al patrimonio della società in house, ma in concomitanza con la sussistenza di una natura pubblica dei soci, dell’esercizio dell’attività in prevalenza a favore dei soci stessi e della sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato sui propri uffici (Cons. S.t A.D. 3 marzo 2008, n.1).

Il quadro statutario della società rispetto al socio pubblico, determinante ai fini del radicamento di tale giurisdizione della Corte dei Conti, è quello sussistente all’epoca della condotta e non della domanda.
Pertanto, ove non risulti un divieto statutario di acquisizione, previa cessione, di partecipazioni private – minoritarie - e, sussistendo una semplice ingerenza del socio pubblico ex art. 2449 c.c., non configurante un controllo continuo del socio pubblico nella gestione dell’attività sociale, non sussiste una potestà giurisdizionale della Corte dei Conti nei confronti di una società che non possiede tali requisiti  configuranti l’in house providing.

In passato si è registrata una giurisprudenza contabile ondivaga soprattutto con riferimento alle società a totale partecipazione pubblica: dal riconoscimento del danno all’immagine cagionato dall’azione illegittima degli amministratori o dei dipendenti della società all’assenza di un rapporto di servizio e/o danno erariale arrecato direttamente al patrimonio dell’ente pubblico, che detenga partecipazioni in dette società pubbliche ( separazione patrimoniale); in altri casi è stata ravvisata la competenza del giudice contabile ove il rappresentante del socio pubblico abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti pregiudicando il valore della partecipazione.

Resta ferma la soggezione alla giurisdizione della Corte dei Conti di amministratori di società pubbliche o private che maneggiando denaro pubblico a destinazione vincolata, lo distraggano dalle finalità di legge.

Il Legislatore potrebbe chiarire se gli amministratori di società a partecipazione pubblica abbiano solo obblighi di diligenza mera od anche di risultato ( e di servizio).

A tali società, inoltre, si applicano i principi del codice civile in materia di diligenza (artt. 1776 c.c. e 2392 c.c.) e del codice penale secondo la definizione di colpa ex art 43 c.p.
Il danneggiato ha l’onere di provare la negligenza.

Una volta radicata la giurisdizione del giudice ordinario si applica la disciplina del codice civile e viene valutata la negligenza ai sensi del combinato disposto degli articoli  2381, comma 5, 2382 e 2381, comma 3, c.c., ma anche l’amministratore privo di deleghe è tenuto a doversi rendere conto di tali campanelli di allarme (diligenza minore).

In ogni caso vi può essere un rimprovero solo a titolo di colpa, ma mai di dolo, altrimenti si configurerebbe un diverso titolo di responsabilità implicante un reato penale.

Gli artt. 2449, 2550 e 2551 c.c. (delle società con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici) di fatto risultano incompatibili con le norme comunitarie.

L’art. 4 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, aveva  previsto disposizioni speciali in tema di società pubbliche, ma la legge di stabilità 2014 (artt. 14 e 15 della legge n. 147 del 23 dicembre 2013) ha apportato dei correttivi.


Sussistono differenze tra la giurisdizione del giudice ordinario e del giudice contabile in merito alla parzialità dell’obbligazione risarcitoria (responsabilità amministrativa), all’intrasmissibilità agli eredi, all’attore pubblico, al procedimento garantito anche in sede di istruttoria.