3 marzo 2014

La nuova fiscalità comunale

di Massimo Fieramonti, Consulente Fondazione Logos PA. 

Eravamo appena usciti dal ginepraio di norme di fine anno sull’IMU prima e sulla IUC poi, e quasi indenni avevamo attraversato le difficoltà di calcolo della Minimu, ecco che la fine dell’anno 2013 e l’inizio del 2014 hanno ridato il meglio di sé con una serie di modificazioni susseguitesi a ritmo continuo.
Tentando, solo, verrebbe da dire, di comprendere il quadro che sta emergendo sappiamo che molteplici sono state le modifiche, numerosi gli interventi di carattere emendativo e febbrili le attese che stanno caratterizzando un contesto politico tutt’altro che chiaro.


Provando a ritessere un filo conduttore, partiamo dalla legge di stabilità per il 2014 che almeno aveva il merito, pur nelle variabili letture interpretative che offriva, di accomunare sotto il nuovo acronimo, la IUC,  tre distinti tributi: la TARI, la TASI e l’IMU, ciascuno dei quali disciplinato da norme proprie e, solo in parte da disposizioni comuni.

Fra di essi solo la TASI si caratterizza da elementi di novità sebbene molto vicina all’IMU, di fatto eliminata, a partire dal 2014, per le abitazioni principali e per le altre assimilate per via di legge o attraverso recepimento regolamentare.

Solo pochi giorni ed ecco con il famigerato decreto mille proroghe bis (il n.151) del 30 dicembre che timidamente interviene sulla fiscalità immobiliare che si intraprende un percorso non chiaro che rimanda a emendamenti, si spera funzionali, sul tema.

A gennaio si alza la voce dei Sindaci e a fine mese si chiude un accordo tra l’ex ormai governo Letta e i sindaci per quel che concerne la TASI ai comuni, con la previsione di  poter elevare l'aliquota base, fissata al 2,5 per mille fino al 3,3 per mille. Ai sindaci, inoltre, è stata concessa un’opportunità aggiuntiva quella di ampliare l’imponibile fino all’11,4 per mille nell’IMU sulle seconde case.
Il tam tam politico fa uscire fuori i primi emendamenti che evidenziano la possibilità di innalzare le aliquote aggiuntive sull'abitazione principale o sugli altri immobili.
Si prevede l’assegnazione ai Comuni di 625 milioni (forse), per colmare le risorse mancanti nel passaggio da IMU a TASI.
In relazione al versamento per la TASI si prevede il modello F24 o bollettino postale, per la TARI il Rid e il Mav.

Si chiarisce il tema dei rifiuti assimilati a quelli urbani che sono prodotti dalle imprese ma smaltiti autonomamente senza utilizzare i servizi comunali di raccolta per i quali vi sarà l’esenzione dalla Tari, superando alcune interpretazioni contrastanti emerse in sede di legge di stabilità.

Per la Chiesa si prospetta un’altra esenzione come avvenne per l’IMU.

Ciò detto emergono subito alcuni problemi da risolvere come per l’IMU 2014 per la quale i Comuni non saranno obbligati a inviare i bollettini, lasciando al cittadino l’onere di calcolare da sé l’imposta (autoliquidazione) con una oggettiva complicazione derivante dal fatto all’IMU si dovrà sommare la TASI.

Si profila all’orizzonte per l’Ente la facoltà di regolamentare scadenze e modalità di pagamento, e aliquote, con una inevitabile accavallarsi di date differenziate.

Tutto ciò premesso, interviene infine il DL 16 del 2014 che stabilisce una serie di modifiche.

Innanzitutto stabilisce che per il 2014 i comuni possano nella determinazione delle aliquote TASI deliberare un incremento della aliquota non superiore allo 0,8 per mille a condizione che sulla prima casa e sulle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono diverse ipotesi, siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili.

In sostanza non si deve generare un carico fiscale superiore a quello determinato dalla applicazione dell’IMU.

Il provvedimento rimarca le modalità di versamento che sono per la TASI l’utilizzo del bollettino di conto corrente postale e per la TARI i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, riconoscendo per la TARI la possibilità dell’affidamento della riscossione a quei soggetti che attualmente riscuotono per l’ente i tributi su rifiuti e servizi.

Le scadenze di pagamento di TARI e TASI saranno fissate dai comuni, che devono comunque prevedere in via ordinaria almeno 2 rate a scadenza semestrale e la possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Sarà un decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, a stabilire le  modalità per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del Ministero dell'economia e delle  finanze.

Infine si confermano dall’esenzione della TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni già note del Dlgs 504 del 1992.

Si delinea, e siamo ad aprile, un quadro complesso e articolato per il quale dobbiamo chiedere e pretendere dai nostri legislatori certezza e stabilità altrimenti gli Enti Locali ma soprattutto i cittadini saranno costretti a inutili tour de force.

Intanto i comuni si stanno attrezzando per approvare i diversi regolamenti dalla IUC alla TASI , dalla TARI fino all’IMU dovendo per i primi tre procedere di fatto alla loro istituzione, chiarendo i presupposti impositivi, basi imponibili, aliquote, soggetti attivi e passivi, decorrenza, individuazione dei servizi.

Sarà il regolamento per la IUC a fare da apripista basandosi su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Occorrerà precisare la sua composizione data dall’IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e da una componente riferita ai servizi, che si articola come è noto nella TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di  immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune e nella TARI, a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

A quanto è dato sapere circa le maggiori discussioni ed argomentazioni politiche si stanno concentrando sulle esenzioni ed agevolazioni e sui loro effetti in tema di bilancio.

Centrale resta comunque la disciplina della riscossione, in particolare quella della TASI la quale, se effettuata direttamente dal Comune, avverrà mediante  autoversamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito dell’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall’occupante.

Va detto peraltro che i comuni, ed è probabile che si verifichi, non riescano in tempo ad adottare aliquote e detrazioni, cosicchè il versamento della prima rata sarà eseguito sulla base dell’aliquota minima di legge, mentre il versamento della seconda rata sarà eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.