Eravamo
appena usciti dal ginepraio di norme di fine anno sull’IMU prima e sulla IUC
poi, e quasi indenni avevamo attraversato le difficoltà di calcolo della
Minimu, ecco che la fine dell’anno 2013 e l’inizio del 2014 hanno ridato il
meglio di sé con una serie di modificazioni susseguitesi a ritmo continuo.
Tentando,
solo, verrebbe da dire, di comprendere il quadro che sta emergendo sappiamo che
molteplici sono state le modifiche, numerosi gli interventi di carattere
emendativo e febbrili le attese che stanno caratterizzando un contesto politico
tutt’altro che chiaro.
Provando
a ritessere un filo conduttore, partiamo dalla legge di stabilità per il 2014
che almeno aveva il merito, pur nelle variabili letture interpretative che
offriva, di accomunare sotto il nuovo acronimo, la IUC, tre distinti tributi: la TARI,
la TASI e l’IMU, ciascuno dei quali
disciplinato da norme proprie e, solo in parte da disposizioni comuni.
Fra di essi
solo la TASI si caratterizza da elementi di novità sebbene molto vicina
all’IMU, di fatto eliminata, a partire dal 2014, per le abitazioni principali e
per le altre assimilate per via di legge o attraverso recepimento
regolamentare.
Solo pochi
giorni ed ecco con il famigerato decreto mille proroghe bis (il n.151) del 30
dicembre che timidamente interviene sulla fiscalità immobiliare che si
intraprende un percorso non chiaro che rimanda a emendamenti, si spera
funzionali, sul tema.
A gennaio si
alza la voce dei Sindaci e a fine mese si chiude un accordo tra l’ex ormai
governo Letta e i sindaci per quel che concerne la TASI ai comuni, con la
previsione di poter elevare
l'aliquota base, fissata al 2,5 per mille fino al 3,3 per mille. Ai sindaci,
inoltre, è stata concessa un’opportunità aggiuntiva quella di ampliare
l’imponibile fino all’11,4 per mille nell’IMU sulle seconde case.
Il tam tam
politico fa uscire fuori i primi emendamenti che evidenziano la possibilità di
innalzare le aliquote aggiuntive sull'abitazione principale o sugli altri
immobili.
Si prevede
l’assegnazione ai Comuni di 625 milioni (forse), per colmare le risorse
mancanti nel passaggio da IMU a TASI.
In relazione
al versamento per la TASI si prevede il modello F24 o bollettino postale, per
la TARI il Rid e il Mav.
Si chiarisce
il tema dei rifiuti assimilati a quelli urbani che sono prodotti dalle imprese
ma smaltiti autonomamente senza utilizzare i servizi comunali di raccolta per i
quali vi sarà l’esenzione dalla Tari, superando alcune interpretazioni
contrastanti emerse in sede di legge di stabilità.
Per la Chiesa si prospetta un’altra esenzione
come avvenne per l’IMU.
Ciò detto emergono subito alcuni
problemi da risolvere come per l’IMU 2014 per la quale i Comuni non saranno
obbligati a inviare i bollettini, lasciando al cittadino l’onere di calcolare
da sé l’imposta (autoliquidazione)
con una oggettiva complicazione derivante dal fatto all’IMU si dovrà sommare la
TASI.
Si profila all’orizzonte per l’Ente la
facoltà di regolamentare scadenze e
modalità di pagamento, e aliquote,
con una inevitabile accavallarsi di date differenziate.
Tutto ciò premesso, interviene infine il
DL 16 del 2014 che stabilisce una serie di modifiche.
Innanzitutto stabilisce che per il 2014 i comuni
possano nella determinazione delle aliquote TASI deliberare un incremento della
aliquota non superiore allo 0,8 per mille a condizione che sulla prima casa e
sulle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono diverse ipotesi, siano
finanziate detrazioni
d'imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti
a quelli determinatisi
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
In sostanza non si deve generare un carico fiscale superiore a quello determinato dalla
applicazione dell’IMU.
Il provvedimento rimarca le modalità di
versamento che sono per la TASI l’utilizzo del bollettino di conto corrente
postale e per la TARI i servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali, riconoscendo per la TARI la possibilità dell’affidamento della riscossione
a quei soggetti che attualmente
riscuotono per l’ente i tributi su rifiuti e servizi.
Le scadenze di pagamento di TARI e TASI saranno fissate dai
comuni, che devono comunque prevedere in via ordinaria almeno 2 rate a scadenza semestrale e la
possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Sarà un decreto del Direttore
generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, a stabilire le modalità per
la rendicontazione e
trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente
per ogni
contribuente, da parte
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
Infine si confermano dall’esenzione della
TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane,
dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si
applicano, inoltre, le esenzioni già note del Dlgs 504 del 1992.
Si delinea, e siamo ad aprile, un quadro
complesso e articolato per il quale dobbiamo chiedere e pretendere dai nostri
legislatori certezza e stabilità altrimenti gli Enti Locali ma soprattutto i
cittadini saranno costretti a inutili tour de force.
Intanto i comuni si stanno attrezzando per
approvare i diversi regolamenti dalla IUC alla TASI , dalla TARI fino all’IMU
dovendo per i primi tre procedere di fatto alla loro istituzione, chiarendo i
presupposti impositivi, basi imponibili, aliquote, soggetti attivi e passivi,
decorrenza, individuazione dei servizi.
Sarà il regolamento per la IUC a fare da
apripista basandosi su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Occorrerà precisare la sua composizione data
dall’IMU, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali e relative pertinenze e da una componente riferita ai
servizi, che si articola come è noto nella TASI, a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore di immobili e
destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune e nella TARI,
a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento.
A quanto è dato sapere circa le maggiori
discussioni ed argomentazioni politiche si stanno concentrando sulle esenzioni
ed agevolazioni e sui loro effetti in tema di bilancio.
Centrale resta comunque la disciplina della
riscossione, in particolare quella della TASI la quale, se effettuata
direttamente dal Comune, avverrà mediante autoversamento da parte del contribuente, per
quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito
dell’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del
tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall’occupante.
Va detto peraltro che
i comuni, ed è probabile che si verifichi, non riescano in tempo ad adottare aliquote e detrazioni, cosicchè il versamento della prima rata sarà eseguito sulla base
dell’aliquota minima di legge, mentre il versamento della seconda rata sarà eseguito,
a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata.