9 aprile 2014

Determinazione delle aliquote: non è competenza del Consiglio ma della Giunta

dell'Avvocato Daniela Di Rocco. 

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1423 del 2014, ha accolto l’appello proposto da un Comune per la riforma della sentenza di primo grado resa dal Tar Campania – Napoli – sul ricorso presentato da taluni cittadini che avevano impugnato una delibera di giunta con la quale l’amministrazione comunale aveva
introdotto la maggiorazione sull’addizionale dell’accisa per l’energia elettrica ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 225/2011.

Il Tar adito, in particolare, aveva accolto la censura proposta dai ricorrenti finalizzata a contestare la legittimità dell’operato dell’Amministrazione in forza della rilevata incompetenza della giunta comunale in favore, invece, della competenza del consiglio comunale.

L’accoglimento di tale motivo di ricorso aveva fatto ritenere al Tar assorbite le restanti censure sollevate avverso l’operato dell’Amministrazione.

Più specificamente, i giudici di primo grado avevano sostenuto che la maggiorazione avrebbe potuto essere deliberata esclusivamente dal consiglio comunale, al quale la relativa competenza sarebbe devoluta, in forza di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, lett. f), T.u.e.l..

Il riferimento contenuto nella sentenza di primo grado è in particolare alla parte della norma su citata che attribuirebbe, secondo la pronuncia poi riformata in secondo grado, al Consiglio Comunale la competenza in ordine alla “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote”.

Il Tar Campania aveva, altresì, precisato che nel caso portato alla sua cognizione e con specifico riferimento alla maggiorazione contestata, “si tratta della determinazione relativa all'istituzione o meno di un nuovo prelievo fiscale, consistente nella maggiorazione all'addizionale, e non già della variazione dell’aliquota di addizionale da applicare”.

La difesa del Comune, nell’atto di appello proposto, ha sostenuto che la maggiorazione contestata, contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, avrebbe concretizzato l’ipotesi di sola determinazione delle aliquote di imposte già istituite, senza quindi configurare un nuovo prelievo fiscale nei termini indicati dall’art. 42 del T.u.e.l. e, quindi, sempre secondo la tesi della difesa Comunale si sarebbe trattato di una ipotesi testualmente eccettuata dalla tassativa competenza consiliare ai sensi della citata lett. f) del medesimo art. 42.

I giudici di Palazzo Spada, hanno rilevato che, come sostenuto dalla stessa amministrazione, l’art. 42, comma 1, lett. f), t.u.e.l. esclude dalla competenza del consiglio comunale in materia di tributi la “determinazione delle relative aliquote”.

Spetta all’organo di indirizzo politico-amministrativo l’individuazione dei tributi e dunque deliberare in ordine alle linee fondamentali della politica fiscale e del sistema tributario dell’ente.

Tali premesse che, a ben vedere, sono oggettivamente ancorate alla semplice lettura del dato normativo danno poi accesso, nella sentenza in commento, ad un importante chiarimento utile al fine di comprendere il discrimine tra le singole fattispecie che, volta per volta, ai sensi dell’art. 42 del T.u.e.l. possono dare luogo ad una diversa determinazione della competenza tra gli organi dell’amministrazioni.

I Giudici di Palazzo Spada, infatti, chiariscono, che: “In queste linee fondamentali non rientra certamente la determinazione delle aliquote di tributi già istituiti, le cui decisioni attengono non già all’an del tributo medesimo, ma al quantum del prelievo di ricchezza con esso determinato. Le scelte relative a questo secondo profilo non attengono alla definizione dell’indirizzo politico-amministrativo in materia fiscale, ma sono strettamente connesse ai vincoli ed agli obiettivi di bilancio e, nel caso di specie, alla copertura del costo del servizio di gestione dei tributi. Si tratta dunque di decisioni di chiara matrice gestionale, che la norma di legge in esame ha coerentemente devoluto all’organo esecutivo di vertice dell’ente comunale, titolare del potere di iniziativa in materia di programmazione economico-finanziaria e di politica di bilancio (art. 174 t.u.e.l.).

Il Consiglio di Stato, quindi, non reputa condivisibile quanto ritenuto dal Tar il quale ha, evidentemente, ritenuto la competenza del Consiglio Comunale sulla scorta dell’erroneo presupposto che la maggiorazione deliberata, oggetto della controversia incardinata dai ricorrenti, consistesse in un “nuovo prelievo fiscale”.

I Giudici di Palazzo Spada evidenziano come il Tar abbia evidentemente utilizzato in maniera impropria, anzi atecnica, il riferimento al concetto di “nuovo prelievo fiscale” giungendo, per tal via, ad una erronea conclusione e, soprattutto, ad una non corretta applicazione del dato normativo contenuto nell’art. 42 del T.u.e.s.l.
 “La locuzione prelievo fiscale ha infatti un suo significato compiuto nell’ambito di discipline economico-finanziarie quali in particolare la scienza delle finanze, ma dal punto di vista giuridico presenta ambiguità. Da quest’ultimo punto di vista invece – l’unico che rileva nella presente sede giurisdizionale - non vi è dubbio che la maggiorazione consista non già in un tributo nuovo, ma in una variazione quantitativa di uno già istituito, rientrando dunque nel caso testualmente sottratto alla competenza consiliare dalla ridetta lett. f) dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 267/2000”.
Riportando, quindi, i termini della questione nei giusti ranghi la pronuncia in commento ha il pregio di chiarire che non è di per sé sufficiente, ai fini della corretta individuazione dell’organo competente a deliberare la maggiorazione dell’imposta, il mero riferimento al maggior esborso che ne conseguirebbe per i destinatari; dovendosi pur sempre accertare, attraverso una valutazione da compiersi caso per caso, se tale maggiorazione sia stata preceduta o meno dalla istituzione del nuovo tributo (questa, si, di sicura ed esclusiva competenza del Consiglio Comunale) del quale la stessa altro non costituisce che una concreta determinazione del quantum debeatur (che, di contro, in corretta applicazione del dato normativo spetta alla Giunta Comunale).